Argomenti Guide

Tutti gli argomenti

Valutazione studenti alle superiori, cosa bisogna predisporre. Scarica un esempio di regolamento

WhatsApp
Telegram

Il regolamento sulla valutazione – DPR n. 122 del 22 giugno 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 2009, richiama l’attenzione dei docenti sulla finalità anche formativa del momento valutativo

Valutazione che concorre:

  • all’autovalutazione degli alunni;
  • al miglioramento dei livelli di conoscenza;
  • al successo formativo.

La valutazione degli alunni, trasparente e tempestiva, ha come oggetto:

  • il processo di apprendimento (crescita dell’alunno dalla situazione di partenza, percorso di maturazione, situazione finale);
  • il comportamento (partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle scadenze e delle regole della vita scolastica, relazioni all’interno dell’ambiente scolastico, come da scheda utilizzata per la proposta del voto sul comportamento);
  • il rendimento scolastico complessivo (media delle classificazioni delle verifiche scritte, orali, pratiche).

La valutazione risulta essere, anche, il frutto della media tra valutazione assoluta, relativa, individuale. Ma non solo, come vedremo.
Per l’Anno 2020-21, in considerazione della situazione emergenziale, il numero delle verifiche previste per le singole discipline potrà subire variazioni rispetto a quanto già caratterizzante le scelte valutative attuate negli anni scolastico precedenti.

Cosa bisognerebbe predisporre
Alla luce di queste indicazioni, ma soprattutto per assicurare “omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento”, sarebbe necessario predisporre:

  • Scheda di valutazione del comportamento.
  • Tabella di corrispondenza tra voto e giudizio.

Conoscenze, abilità e competenze
Si fa riferimento alla proposta di Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006.
«… Il Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli contiene le seguenti definizioni:

  • Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.
  • Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).
  • Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia».

Schede di correzione delle singole verifiche, con indicazione della tipologia e del numero minimo
I dipartimenti farebbero bene ad elaborare schede di correzione con lo scopo di uniformare gli strumenti attraverso i quali si classificano le verifiche riducendo, nel contempo, tutti quegli aspetti che rischiano di far prevalere una classificazione soggettiva in luogo dell’oggettività richiesta dalla legge.
I dipartimenti potrebbero, altresì, per ogni materia la tipologia di verifica specificandone dettagliatamente le caratteristiche e il numero minimo di verifiche per i due periodi in cui è suddiviso l’anno scolastico. Anche in questo caso non si tratta di un mero adempimento quanto della necessità di informare opportunamente gli studenti e le famiglie, anche sulla base del patto educativo di corresponsabilità.

Griglie per la valutazione delle prove dell’Esame di Stato
Sarebbe necessario elaborare schede per la classificazione delle simulazioni di prima e seconda prova, per uniformare gli strumenti da sottoporre all’attenzione delle commissioni d’esame.
Tutti i materiali elaborati sulla valutazione, dovranno essere utilizzati in tutte le operazioni, individuali e collegiali, di classificazione, verifica e valutazione.
Il loro uso è esteso alla classificazione e valutazione, da parte delle apposite commissioni, delle prove sostenute dai candidati ammessi agli esami:

  • di idoneità;
  • integrativi;
  • preliminari agli Esami di Stato.

Ogni classificazione, verifica, valutazione che esuli dall’applicazione di questi modelli è da considerarsi arbitraria, se dovesse disattendere una delibera di un organo collegiale. Perché tali norme devono, necessariamente, essere deliberate dal Collegio dei Docenti.
L’opuscolo verrà integrato con i materiali che si rendono necessari a seguito di nuove disposizioni legislative, regolamentari o qualora il Collegio dei Docenti deliberasse in merito.

Valutazione del comportamento
La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa o in modalità di didattica a distanza.
La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.

La proposta di voto
La proposta di voto per ciascuno studente è presentata in sede di scrutinio intermedio e finale da parte del coordinatore di classe, sulla base dei seguenti parametri:

  • Attenzione (peso 1: punteggio da 0 a 1)
  • Partecipazione (peso 1: punteggio da 0 a 1)
  • Puntualità e rispetto delle scadenze (peso 1: punteggio da 0 a 1)
  • Relazioni con i compagni, i docenti e il personale (peso 1: punteggio da 0 a 1)
  • Atteggiamento e partecipazione nei PCTO (peso 1: punteggio da 0 a 1)
  • Rispetto delle regole, in considerazione anche della presenza di provvedimenti disciplinari (peso 2, punteggio da 4 a 6)

Il voto proposto è il risultato della somma dei punteggi attribuiti a ciascuno di tali componenti, approssimato all’unità più vicina.
Il voto proposto dal coordinatore è sottoposto all’approvazione da parte del Consiglio di classe in sede di scrutinio.

Comportamento e ammissione alla classe successiva
La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6 /10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi e può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui agli articoli 3 e 4 del DM n. 5 del 16 gennaio 2009.

Criteri di svolgimento degli scrutini
Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe si stabiliscono i seguenti criteri generali per la conduzione degli scrutini intermedi e finali:
il voto di condotta, attribuito dal CdC in sede di scrutinio sulla base dei dati emersi delle proposte formulate dai docenti. Il voto tiene conto dell’art. 7 del DPR 122/2009 (regolamento valutazione), dell’ art. 2 del DL 137/2008 e della griglia di valutazione appositamente predisposta.
le proposte di voto di profitto nelle singole discipline saranno formulate dai docenti, sulla base di un congruo numero di verifiche, non inferiori per numero a quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, e tenendo conto del raggiungimento o meno da parte dell’alunno degli obiettivi formativi e di contenuto propri della disciplina, nonché dell’eventuale recupero delle carenze rilevate e dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati;
il giudizio che motiva il voto proposto dal singolo docente è riferito ai livelli di conoscenze, abilità e competenze presenti nella griglia di corrispondenza voto giudizio.

Ammissione alla classe successiva
Lo studente è ammesso alla classe successiva quando, tenuto conto del percorso relativo all’attività didattica e alle attività di sostegno e recupero effettuate, «…consegue un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente».

Non ammissione alla classe successiva
Lo studente non è ammesso alla classe successiva, tenuto conto del percorso relativo all’attività didattica e alle attività di sostegno e recupero effettuate, in presenza di insufficienze gravi e/o diffuse tali da non giustificare la sospensione del giudizio in quanto il C. di C. ritiene che non ricorrano le condizioni per ottenere entro il termine dell’anno scolastico il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline su cui sono state accertate le insufficienze.

Sospensione del giudizio
Nel rispetto dell’art. 4 comma 6 del DPR 122/2009 si individuano i seguenti parametri valutativi che determinano la sospensione del giudizio per gli studenti che presentino insufficienze in alcune discipline sottolineando preliminarmente che:

  • il voto cinque è considerato come insufficienza in quanto questa valutazione evidenzia, nella griglia di corrispondenza voto giudizio, il mancato raggiungimento degli obiettivi;
  • il voto quattro è considerato come insufficienza grave in quanto questa valutazione evidenzia, nella griglia di corrispondenza voto giudizio, il mancato raggiungimento degli obiettivi;
  • i voti inferiori o uguali a tre sono considerati come insufficienze molto gravi in quanto queste valutazioni evidenziano, nella griglia di corrispondenza voto giudizio, il mancato raggiungimento degli obiettivi.

La sospensione del giudizio potrà essere deliberata, tenuto conto del percorso relativo all’attività didattica e alle attività di sostegno e recupero effettuate, in presenza di non più di tre materie con valutazione insufficiente.
I consigli di classe, a fronte di casi caratterizzati da elementi di particolare problematicità, potranno derogare dai suddetti parametri, dandone adeguata motivazione in sede di verbalizzazione delle operazioni di scrutinio.
Gli studenti per i quali il consiglio di classe dispone la sospensione del giudizio sono tenuti a partecipare ai corsi di recupero a meno che i genitori dichiarino di non avvalersi, optando
per il recupero individuale, fermo restando l’obbligo per gli studenti con giudizio sospeso di sottoporsi alle verifiche.

Validità dell’anno scolastico
Sulla base degli articoli 2 e 14 del DPR 122/2009 il Collegio dei Docenti, delibera i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza.

Finalità
Le disposizioni pongono chiaramente l’accento sulla presenza degli studenti alle lezioni.
La finalità è, infatti, quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

Monte ore annuale
Sia l’articolo 2, comma 10, che l’articolo 14, comma 7 del DPR 122/2009 prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

La valutazione: materiali per la classificazione e la certificazione
Il liceo statale “Carlo Porta” di Erba ha predisposto un pregevole opuscolo su “La valutazione. Materiali per la classificazione e la certificazione”. Il liceo, diretto con eccezionale competenza dal dirigente scolastico prof.ssa dott.ssa Marzia Pontremoli, si distingue, ancora una volta, per essere competitivo a livello didattico, organizzativo e manageriale.

SCARICA MODELLO VALUTAZIONE STUDENTI SECONDARIA DI II GRADO

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri