Elezioni del CSPI, adempimenti dei DS: nomina commissione elettorale. Scarica 9 allegati

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Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è organo di garanzia dell’unitarietà del sistema nazionale dell’istruzione. Ha compiti di supporto tecnico-scientifico per l’esercizio delle funzioni di governo nelle materie di “istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell’istruzione scolastica e stato giuridico del personale” (articolo 1, comma 3, lettera q), della legge 59 del 15 marzo 1997).

La nomina della Commissione elettorale nelle Istituzioni Scolastiche

Considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione è stato costituito con il decreto del Ministro del 31 dicembre 2015, n. 980 il relativo mandato quinquennale sarebbe scaduto il 31 dicembre 2020 se non fossero stati prorogati i termini, causa pandemia. Ragion per la quale dovendo ricostituire il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, quanto prima, si allegano ugualmente i documenti necessari per gli adempimenti per rendere operative le scuole al momento opportuno.

Competenze
Il Consiglio superiore della pubblica istruzione garantisce rappresentanza e partecipazione a livello centrale alle diverse componenti della scuola.
Il Consiglio esprime pareri facoltativi esclusivamente sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola, sulle direttive del Ministro e sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione e, infine, sull’organizzazione generale dell’istruzione.
Le tematiche da sottoporre al Consiglio sono determinate dal Presidente, sentito l’Ufficio di Presidenza, o proposte da almeno cinque consiglieri vincolati all’approvazione del Consiglio stesso.

Consiglio nazionale della pubblica istruzione
In passato, il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, (decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994, articoli 23, 24 e 25), composto da consiglieri per la gran parte eletti dalle varie categorie del personale scolastico, ha esplicato le sue funzioni di consulenza tecnico-professionale formulando pareri facoltativi o obbligatori, e/o vincolanti espressamente richiesti dall’Amministrazione o pronunce di propria iniziativa.
Le competenze del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione sono state in parte sostituite dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

Adempimenti delle istituzioni scolastiche
La normativa
A seguire la normativa di riferimento necessaria per gli adempimenti necessari degli istituti scolastici nazionale.

  • Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;
    Legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
    Decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola e, in particolare, l’articolo 2, 2 comma 9, e l’articolo 3, comma 1, che stabiliscono le modalità di elezione del Consiglio Superiore della Pubblica istruzione e la sua durata in carica;
    Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Sato alle regioni e agli enti locali;
    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
    Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con cui viene riformato il sistema delle autonomie locali e dei rapporti con lo Stato;
  • Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
  • D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, concernente l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
  • Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari e, in particolare, l’art. 23 quinquies, comma 2, recante norme sulle elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;
  • Decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.12, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”;
  • Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazione dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, con particolare riferimento all’articolo 3, comma 2-bis, che ha prorogato la componente elettiva del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione al 31 agosto 2021.

La nomina della Commissione elettorale nelle Istituzioni Scolastiche
Considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione è stato costituito con il decreto del Ministro del 31 dicembre 2015, n. 980, e che pertanto il relativo mandato quinquennale scade il 31 dicembre 2020 e dovendo ricostituire il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, fermo restando quanto previsto dal richiamato articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, le istituzioni scolastiche vista l’O.M. n. 173 del 09 dicembre 2020 recante “Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti – Indizione delle elezioni” e l’art. 5 dell’O.M. 173/2020 che fissa per il 13 aprile 2021, dalle ore 08:00 alle ore 17:00 le elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione devono costituire la Commissione Elettorale d’Istituto ai sensi dell’art. 17 dell’O.M. 173/2020.

Formazione della Commissione elettorale
La commissione elettorale è formata dal Dirigente Scolastico, da due membri della componente Docente e da due membri della componente ATA.
La Commissione Elettorale di Istituto si insedia il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione da parte del Dirigente scolastico e di questa operazione viene redatto verbale (Art. 17, c. 3, O.M. n. 173/2020).

Adempimenti della Commissione Elettorale
La Commissione Elettorale d’Istituto procede, ai sensi dell’art. 21 dell’O.M. 173/2020, ai seguenti adempimenti:

  • scelta del proprio presidente;
  • acquisizione dell’elenco generale del personale in servizio, distinto per componente elettiva, fornito dal dirigente scolastico;
  • formazione degli elenchi degli elettori;
  • esame di eventuali ricorsi e reclami contro l’erronea compilazione degli elenchi;
  • affissione delle liste degli elettori nei locali del seggio;
  • definizione dei seggi con l’attribuzione dei relativi elettori;
  • rilascio delle dichiarazioni attestanti la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la componente a cui la lista si riferisce;
  • acquisizione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni fornito dalle istituzioni scolastiche;
    nomina dei presidenti di seggio;
  • organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
  • raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati elettorali in relazione alla singola istituzione scolastica;
  • redazione del verbale e delle tabelle riassuntive dei risultati;
  • comunicazione dei risultati al nucleo elettorale provinciale tramite Posta elettronica certificata;
  • deposito del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati e di tutto il materiale elettorale presso la segreteria dell’istituzione scolastica per la debita conservazione.

SCHEMA DI SCHEDA ELETTORALE

LISTA CANDIDATI

ACCETTAZIONE QUALITA’ ELETTORE

VERBALE NUCLEO TERRITORIALE REGIONALE

VERBALE

PRESENTAZIONE LISTA

V E R B A L E

NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL CSPI

ACCETTAZIONE CANDIDATURA

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