Maturità 2021, commissione con 6 docenti interni e Presidente esterno. Criteri per la nomina [ORDINANZA PDF]

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Pubblicata dal Ministero l’Ordinanza sulla costituzione delle commissioni d’esame per le V classi della scuola secondaria di II grado. Scarica il PDF e leggi i criteri di nomina.

Le commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono una ogni due classi.

Le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi.

Il presidente è nominato dal dirigente preposto all’USR. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe.

La partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe
consentite dalle disposizioni normative vigenti. Non è consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.

N.B. Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2021

Docente di Italiano e docenti delle discipline caratterizzanti già inseriti in Commissione

Il consiglio di classe, nella designazione dei commissari, opera tenendo presenti i seguenti
criteri:
a) i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento. Le istituzioni scolastiche, in considerazione del carattere nazionale dell’esame di Stato, non possono designare commissari con riferimento agli insegnamenti facoltativi dei licei di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, relativamente agli ulteriori insegnamenti degli istituti professionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’ offerta formativa di cui all’ articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e con riferimento agli ulteriori insegnamenti
degli istituti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;

b) i commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del/dei commissario/i delle discipline caratterizzanti individuate negli allegati all’Ordinanza del Ministro concernente la disciplina degli esami di Stato;

c) stante la natura trasversale dell’insegnamento di educazione civica, non è possibile la nomina di un commissario specifico su tale insegnamento;
d) i commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea);

e) il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati, al fine di consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all’esame di Stato;
f) per i candidati ammessi all’abbreviazione per merito, i commissari sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati;

g) i docenti designati come commissari, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della Legge 104/1992, hanno facoltà di non accettare la designazione;

h) è evitata, salvo i casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina dei commissari in situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio o convivenza con i candidati che essi esamineranno.

4. Nel caso in cui il docente titolare di una disciplina affidata a commissario sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2021, è nominato commissario il supplente che ha impartito l’insegnamento nel corso dell’anno scolastico.

Domanda per svolgere la funzione di presidente di commissioni di esame di Stato

Le nomine dei presidenti delle commissioni di esame di Stato sono disposte dal dirigente preposto all’USR che, a tal fine, si avvale del sistema informativo.

Le istanze di nomina in qualità di presidente delle commissioni di esame di Stato sono presentate attraverso il modello ES-1. La presentazione dell’istanza di inclusione nell’elenco dei presidenti (modello ES-E), se non integrata dall’istanza di nomina in qualità di presidente attraverso la presentazione del modello ES-1 debitamente trasmesso al sistema, non permette la partecipazione al procedimento di nomina.

Non è consentita la presentazione dei modelli ES-1 ai docenti designati dal consiglio di classe in qualità di commissari; in ogni caso, le eventuali istanze presentate da tali docenti non vengono validate dalle istituzioni scolastiche nel corso delle operazioni di loro competenza.

I presidenti delle commissioni sono scelti nell’ambito delle categorie di personale aventi titolo alla nomina, secondo l’ordine di precedenza e nel rispetto dei criteri e delle fasi di cui  all’articolo 4 e all’articolo 7 del DM 183/2019. Al fine di garantire il regolare svolgimento dell’esame di Stato, in caso di esaurimento dell’elenco regionale, il dirigente preposto all’USR può nominare personale non inserito in tale elenco, appartenente alle categorie di cui all’articolo 4, comma 2, del citato DM 183/2019.

Le istanze degli aspiranti alla nomina in qualità di presidenti delle commissioni dell’esame di Stato sono trasmesse, tramite il modello ES-1, esclusivamente on line nel portale POLIS.

Al personale scolastico collocato a riposo, nel caso di difficoltà o impossibilità di accesso al portale POLIS, è consentito di trasmettere il modello ES-1 cartaceo all’ambito territoriale provinciale della provincia di residenza.

Il personale della scuola della Regione autonoma Valle d’Aosta, della Provincia di Bolzano e delle scuole con lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno – italiano del Friuli Venezia Giulia trasmette il modello ES-1 in forma cartacea agli uffici competenti per territorio. La trasmissione telematica o la consegna cartacea (solo nei casi sopra previsti) dei modelli ES-1 avviene secondo la tempistica prevista con successivo avviso a cura della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.

Il personale collocato a riposo deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di trovarsi nelle situazioni indicate dalla presente ordinanza ai fini del conferimento della nomina.

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