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Esami di stato II ciclo: nomina commissari, riunione plenaria, nomina e ruolo del Presidente. ORDINANZA

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Pubblicata dal Ministero l’Ordinanza sulla costituzione delle commissioni d’esame per le V classi della scuola secondaria di II grado. La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 16 giugno 2021 alle ore 8:30, con l’avvio dei colloqui. Di seguito le principali informazioni che riguardano direttamente i Presidenti di commissione.

Quante commissioni – La composizione – Esami di Stato II ciclo

Le commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono una ogni due classi; sono presiedute da un Presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi.

Ogni classe ha dunque una sottocommissione composta ciascuna da sei commissari interni appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame.

Il presidente – uno ogni due classi, unico per due sottocommissioni – è nominato dal dirigente preposto all’USR. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe.

La partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti. Non è consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.

N.B. Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2021

I commissari sono designati dai competenti consigli di classe nel rispetto dei seguenti criteri

  • i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento. Le istituzioni scolastiche, in considerazione del carattere nazionale dell’esame di Stato, non possono designare commissari con riferimento agli insegnamenti facoltativi dei licei di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, relativamente agli ulteriori insegnamenti degli istituti professionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’ offerta formativa di cui all’ articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e con riferimento agli ulteriori insegnamenti degli istituti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;
  • i commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del/dei commissario/i delle discipline caratterizzanti individuate negli allegati all’Ordinanza del Ministro concernente la disciplina degli esami di Stato;
  • stante la natura trasversale dell’insegnamento di educazione civica, non è possibile la nomina di un commissario specifico su tale insegnamento;
  • i commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea);
  • il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati, al fine di consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all’esame di Stato;
  • per i candidati ammessi all’abbreviazione per merito, i commissari sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati;
  • i docenti designati come commissari, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della Legge 104/1992, hanno facoltà di non accettare la designazione;
  • è evitata, salvo i casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina dei commissari in situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio o convivenza con i candidati che essi esamineranno.

Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza – Richiesta al coordinatore di classe o al Presidente della commissione

I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente/coordinatore prima dell’insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente/coordinatore – o il presidente della commissione – dispone la modalità d’esame in videoconferenza.

Licei musicali – Prova orale – Docenti di strumento nominati dal Presidente della commissione

Nei licei musicali, ai fini dello svolgimento della prova orale, con riguardo alla parte relativa allo strumento, la sottocommissione si avvale, ove già non presenti, dei relativi docenti di classe. Le nomine sono effettuate dal presidente della commissione in sede di riunione plenaria, pubblicate all’albo on-line dell’istituzione scolastica e comunicate al competente USR. I suddetti docenti offrono elementi di valutazione, ma non partecipano all’attribuzione dei voti.

In caso di assenza del Presidente di Commissione

Qualora si assenti il presidente, per un tempo non superiore a un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione. Ovviamente, in luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto. L’assenza temporanea dei componenti della commissione deve riferirsi, naturalmente, a casi di legittimo impedimento documentati e accertati.

Riunione plenaria e operazioni propedeutiche

Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso l’istituto di assegnazione il 14 giugno 2021 alle ore 8:30. Egli, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi dei componenti eventualmente assenti al dirigente/coordinatore. In assenza del presidente, il commissario più anziano d’età assume la presidenza della riunione e notifica l’assenza del presidente all’USR. Nella riunione plenaria il presidente, sentiti i componenti di ciascuna sottocommissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole sottocommissioni.

Max 5 candidati  per giornata

Il presidente, durante la riunione plenaria, sentiti i componenti di ciascuna sottocommissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni determinando, in particolare:

  • la data di inizio dei colloqui per ciascuna sottocommissione;
  • in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due sottocommissioni e, all’interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni e interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica.

Il numero dei candidati che sostengono il colloquio non può essere superiore a cinque per giornata, salvo motivate esigenze organizzative.

Il presidente fissa il calendario dei lavori in accordo con i colleghi

Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe. Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono discipline diverse o, in particolare, lingue straniere diverse, aventi commissari che operano separatamente, o nel caso di strumenti musicali diversi, il presidente fissa il calendario dei lavori in modo da determinare l’ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di conduzione dei colloqui e valutazione finale. Il presidente determina il calendario definitivo delle operazioni delle due sottocommissioni abbinate, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni di cui eventualmente facciano parte quali commissari i medesimi docenti.

Al termine della riunione plenaria, mediante pubblicazione all’albo on-line dell’istituto sede d’esame, il presidente della commissione dà notizia del calendario dei colloqui.

Il presidente può delegare un sostituto e nomina un segretario per le verbalizzazioni

  • Per garantire la funzionalità della sottocommissione in tutto l’arco dei lavori, il presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, ove possibile unico per le due sottocommissioni.
  • Il presidente sceglie un commissario quale segretario di ciascuna sottocommissione, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle due sottocommissioni sarà riportato nella verbalizzazione di entrambe le sottocommissioni abbinate.

Il presidente di commissione esamina le eventuali irregolarità delle documentazioni dei candidati

Il presidente della commissione, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato,

  • qualora rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione all’Ufficio III della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, cui compete l’adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso, i candidati sostengono la prova d’esame con riserva;
  • qualora rilevi irregolarità sanabili da parte dell’istituzione scolastica sede d’esame, invita il dirigente/coordinatore a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe;
  • qualora rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato, invita quest’ultimo a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.

Esame dei candidati con disabilità – Il presidente in casi straordinari può disporre che l’esame sia espletato in via telematica

Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3 dell’ordinanza. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI).

Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica ai sensi dell’articolo 8, qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con la riunione plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione.

Il presidente nomina – per lo svolgimento dell’esame – i docenti/esperti che hanno seguito durante l’anno l’alunno con disabilità

Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la sottocommissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione.

Studenti che non possono svolgere esame per motivi gravi o per malattia possono espletare sessione straordinaria previa istanza al Presidente

Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, si trovano nell’assoluta impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza, alla prova d’esame nella data prevista, è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione.
Qualora non sia possibile sostenere la prova d’esame entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i predetti candidati possono chiedere di sostenere la prova in un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all’assenza.

Domanda per svolgere la funzione di Presidente di commissioni di esame di Stato

Le nomine dei presidenti delle commissioni di esame di Stato sono disposte dal dirigente preposto all’USR che, a tal fine, si avvale del sistema informativo.

Le istanze di nomina in qualità di presidente delle commissioni di esame di Stato sono presentate attraverso il modello ES-1. La presentazione dell’istanza di inclusione nell’elenco dei presidenti (modello ES-E), se non integrata dall’istanza di nomina in qualità di presidente attraverso la presentazione del modello ES-1 debitamente trasmesso al sistema, non permette la partecipazione al procedimento di nomina.

Non è consentita la presentazione dei modelli ES-1 ai docenti designati dal consiglio di classe in qualità di commissari; in ogni caso, le eventuali istanze presentate da tali docenti non vengono validate dalle istituzioni scolastiche nel corso delle operazioni di loro competenza.

I presidenti delle commissioni sono scelti nell’ambito delle categorie di personale aventi titolo alla nomina, secondo l’ordine di precedenza e nel rispetto dei criteri e delle fasi di cui all’articolo 4 e all’articolo 7 del DM 183/2019. Al fine di garantire il regolare svolgimento dell’esame di Stato, in caso di esaurimento dell’elenco regionale, il dirigente preposto all’USR può nominare personale non inserito in tale elenco, appartenente alle categorie di cui all’articolo 4, comma 2, del citato DM 183/2019.

Le istanze degli aspiranti alla nomina in qualità di presidenti delle commissioni dell’esame di Stato sono trasmesse, tramite il modello ES-1, esclusivamente on line nel portale POLIS.

Al personale scolastico collocato a riposo, nel caso di difficoltà o impossibilità di accesso al portale POLIS, è consentito di trasmettere il modello ES-1 cartaceo all’ambito territoriale provinciale della provincia di residenza.

Il personale della scuola della Regione autonoma Valle d’Aosta, della Provincia di Bolzano e delle scuole con lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno – italiano del Friuli Venezia Giulia trasmette il modello ES-1 in forma cartacea agli uffici competenti per territorio. La trasmissione telematica o la consegna cartacea (solo nei casi sopra previsti) dei modelli ES-1 avviene secondo la tempistica prevista con successivo avviso a cura della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.

Ordinanza II ciclo

Ordinanza Composizione Commissioni

Allegato C1

Allegato C2

Allegato C3

Tabelle Crediti

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