Esami terza media 2021, quando si può non ammettere alunno. Tutti i criteri

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Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2020/21, consiglio di classe delibera ammissione alunni. Criteri di ammissione e di non ammissione.

Esame a.s. 2020/21

L’esame a.s. 2020/21, come leggiamo nell’OM n. 52/2021, consiste in una sola prova orale e prevede la realizzazione e la presentazione di un elaborato da parte degli alunni, che andrà consegnato prima degli esami. 

Ordinanza n. 52/2021

L’esame si svolge in presenza, tuttavia, come leggiamo nell’articolo 9 dell’OM, potrebbe svolgersi in video conferenza o in altra modalità sincrona a distanza, nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano oppure nel caso in cui il dirigente scolastico (prima dell’inizio della sessione d’esame) o il presidente di commissione (successivamente all’inizio della sessione d’esame) ravvisi l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate.

L’esame in video conferenza o in altra modalità sincrona è previsto, inoltre, per i candidati impossibilità a essere presenti perché in ospedale o luoghi di cura o perché impossibilitati lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame. Lo stesso vale per i commissari se impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica (a tale argomento dedicheremo un apposito articolo).

Criteri di ammissione

Prima di indicare i criteri di ammissione all’esame di Stato a.s. 2020/21, ricordiamo quelli “standard” previsti dall’articolo 2/1 del D.lgs. n. 62/2017.

Secondo il citato decreto legislativo, gli alunni sono ammessi all’esame di Stato in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’ esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,n. 249;
c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’Invalsi.

Questi requisiti, per il solo a.s. 2020/21, sono stati modificati.

In sede di scrutinio finale, leggiamo nell’OM 52/2017, gli alunni delle classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all’esame in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti , anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’ esame di Stato prevista dall’artico lo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

Vengono dunque mantenuti i requisiti:

  • della frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe deliberate dal collegio docenti;
  • del non  essere incorsi nella sanzione disciplinare non ammissione all’ esame prevista dallo Statuto delle studentesse e degli studenti.

Da evidenziare che tra le deroghe previste (e relative alla frequenza dei tre quarti del monte ore annuale) vi è una novità, costituita dal fatto che i collegi docenti possono deliberare anche deroghe legate all’emergenza epidemiologica.

Non è previsto, invece, come requisito di ammissione lo svolgimento delle prove Invalsi che, per il solo a.s. 2020/21, sarà derogato, fermo restando che le predette prove si svolgeranno, condizioni epidemiologiche permettendo:

Art. 6/1 OM 52/2021: Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l’ammissione all’esame di Stato.

Questo il calendario delle prove: dal 7 aprile al 21 maggio 2021 per le classi non campione (secondo la finestra temporale assegnata alle scuole); nei giorni di giovedì 8, venerdì 9, lunedì 12, martedì 13 aprile 2021 per le classi campione.

Voto di ammissione

In presenza dei sopra indicati criteri di ammissione, il consiglio di classe delibera l’ammissione con il relativo voto, da attribuire secondo quanto indicato dall’articolo 6/5 del decreto legislativo 62/2017: Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo e’
espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno.

Non ammissione all’esame

L’ordinanza ministeriale, come il DM n. 741/2017, prevede la possibilità che il consiglio di classe deliberi la non ammissione all’esame:

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’ esame conclusivo del primo ciclo.

Pur in presenza dei sopra riportati requisiti di ammissione (frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato e non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame), dunque, i consigli di classe possono deliberare la non ammissione all’esame di Stato di un alunno/a nei casi in cui lo stesso/a non abbia acquisito del tutto o abbia acquisito parzialmente i livelli di apprendimento previsti in una o più discipline.

La non ammissione va adeguatamente motivata.

Esame di terza media, orale in presenza entro il 30 giugno. [ORDINANZA PDF e VIDEO]

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