Famiglia ricorre perché non ha ricevuto comunicazioni del rendimento scolastico del figlio bocciato. Sentenza: basta il registro elettronico

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Uno studente non veniva ammesso alla classe successiva per delle insufficienze. Tra gli aspetti più rilevanti del ricorso come prodotto dal proprio difensore emergevano l’illegittimità della determinazione scolastica per la mancata comunicazione ai genitori, durante l’anno, del rendimento scolastico. Né potrebbe ritenersi, secondo il ricorrente, che tale comunicazione sia stata assolta, mediante l’adozione del registro scolastico, non avendo l’amministrazione resistente prodotto alcun documento idoneo a dimostrare l’effettiva attivazione e il corretto funzionamento del suddetto registro elettronico. Interviene il Consiglio di Stato con sentenza del 27/01/2020 N. 00616/2020REG esprimendo alcuni principi di carattere generale che possono essere utili.

E’ onere della famiglia provare il cattivo funzionamento del registro elettronico

Affermano i giudici che “L’art. 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 dispone che «le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie». Nella fattispecie in esame, risulta che la scuola abbia attivato un registro elettronico, con consegna della password di accesso. In presenza di questi elementi probatori introdotti in giudizio dall’amministrazione, sarebbe stato onere della parte appellante dimostrare la mancata attivazione del registro informatico o il suo cattivo funzionamento. In mancanza di ciò, deve riconoscersi idonea efficacia probatoria alla suddetta documentazione”.

Sulla mancata attivazione dei corsi di recupero

Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 dispone che la scuola preveda interventi didattici i programmati per il recupero delle carenze rilevate (art. 4, comma 6). Tale norma è stata riprodotta nell’ordinanza ministeriale n. 92 del 2007. Rilevano i giudici come “la giurisprudenza del Consiglio di Stato sia costante nell’affermato che «sulla legittimità del giudizio finale espresso in sede di valutazione per l’ammissione alla classe successiva non possono incidere la mancata attivazione nel corso dell’anno scolastico delle iniziative di sostegno concretantisi in appositi corsi di recupero, la quale non ha alcuna influenza sul giudizio che il consiglio di classe è chiamato ad esprimere in sede di scrutinio finale, atteso che le eventuali disfunzioni organizzative verificatesi nel corso dell’anno scolastico, pur se idonee a determinare una minore fruizione di attività integrative, non sono di per sé sufficienti a giustificare o a modificare l’esito negativo delle prove di esame ed atteso che il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione sia dell’insufficiente preparazione dello studente, sia dell’incompleta maturazione personale, ritenute necessarie per accedere alla successiva fase di studi» (Cons. Stato, sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 236)”.

Sulla mancata indicazione delle specifiche proposte di voto

Osserva il Consiglio di Stato che “ per quanto attiene alla mancata indicazione delle specifiche proposte di voto, risultando chiara la motivazione assunta e il voto finale, tale omissione non può avere valenza invalidante (Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 5613)”.

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