I lavoratori della scuola sono obbligati a vaccinarsi? Tra privacy e diritto alla salute

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Il dibattito è in corso, si scontra la questione della privacy con quella della sicurezza nei luoghi del lavoro in un contesto normativo complesso.

No a pass vaccinali

Il Garante per la privacy afferma con un suo comunicato del 1 marzo che “ i dati relativi allo stato vaccinale, infatti, sono dati particolarmente delicati e un loro trattamento non corretto può determinare conseguenze gravissime per la vita e i diritti fondamentali delle persone: conseguenze che, nel caso di specie, possono tradursi in discriminazioni, violazioni e compressioni illegittime di libertà costituzionali. Il Garante ritiene, pertanto, che il trattamento dei dati relativi allo stato vaccinale dei cittadini a fini di accesso a determinati locali o di fruizione di determinati servizi, debba essere oggetto di una norma di legge nazionale, conforme ai principi in materia di protezione dei dati personali (in particolare, quelli di proporzionalità, limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati), in modo da realizzare un equo bilanciamento tra l’interesse pubblico che si intende perseguire e l’interesse individuale alla riservatezza. In assenza di tale eventuale base giuridica normativa – sulla cui compatibilità con i principi stabiliti dal Regolamento Ue il Garante si riserva di pronunciarsi – l’utilizzo in qualsiasi forma, da parte di soggetti pubblici e di soggetti privati fornitori di servizi destinati al pubblico, di app e pass destinati a distinguere i cittadini vaccinati dai cittadini non vaccinati è da considerarsi illegittimo”.

Il datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione?

Il garante risponde in modo secco: NO. Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Ciò non è consentito dalle disposizioni dell’emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo (considerando 43 del Regolamento).

E qui si apre l’altro fronte. Quello della sicurezza. Se il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti informazioni sullo stato vaccinale, è anche vero che deve adoperarsi per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.

COVID è rischio biologico ma si può obbligare a vaccinare i lavoratori della scuola?

Il COVID è un chiaro rischio biologico nei luoghi di lavoro e va detto che al personale della scuola esposto non è incredibilmente riconosciuta ad alcuna indennità per rischio biologico in tal senso, anche se in caso di covid riscontrato in ambiente di lavoro potrà essere riconosciuto l’infortunio sul lavoro. L’articolo 279 comma 2 del Decreto n. 81/2008 prevede chiaramente l’obbligo del datore di lavoro di adottare misure protettive specifiche come ad esempio quella del vaccino. Così la norma: Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:

a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono gia’ immuni all’agente biologico presente

nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;

b) l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell’articolo 42

A questa norma si aggiunge l’articolo 2087 del Codice civile, norma madre in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’imprenditore e’ tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarita’ del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrita’ fisica e la personalita’ morale dei prestatori di lavoro

Mentre per i lavoratori sussiste il dovere di cui all’articolo 20 del TU in materia di sicurezza sul lavoro :

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Dunque, dal combinato disposto dell’articolo 279 , articolo 20 del DLGS 81 del 2008 e dall’articolo 2087 del Codice Civile potrebbe arrivarsi ad imporre la misura vaccinale come obbligatoria per il personale scolastico in mancanza della quale non consentire l’ingresso nei locali scolastici e lo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza. Si scontrano due interessi giuridici differenti quello della privacy e quello della salute, quale prevarrà? Ad oggi è prevalso in modo temperato quello della privacy solamente perché non ci sono abbastanza vaccini a disposizione e perché si è in una fase di chiara emergenza, ma quando la questione si strutturerà diversamente non è da escludere che nei prossimi mesi il quadro possa andare verso la direzione dell’obbligazione dei vaccini se la situazione del coronavirus continuerà a rimanere così problematica come effettivamente pare ad oggi essere.

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