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Come si calcolano le assenze per malattia di docenti e ATA in ruolo. Con esempi

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Guida sulle assenze per malattia a cura del Prof. Paolo Pizzo. Alcuni esempi su come calcolare i giorni del triennio per il personale docente e ATA a tempo indeterminato.

Criteri e modalità di calcolo delle assenze (con esempi)

Per il personale assunto a  tempo indeterminato il riferimento al “triennio precedente”, è da interpretare letteralmente nel senso di triennio precedente come dipendente a tempo indeterminato nel Comparto Scuola, a nulla rilevando eventuale assenze già conteggiate quando tale personale era assunto a tempo determinato oppure prestava servizio presso altra amministrazione.

 Il triennio da considerare ha carattere “dinamico”

Quando il dipendente si assenta per malattia occorre, in primo luogo, verificare se i giorni di malattia rientrino nel limite dei 18 mesi di comporto e se sussista la decurtazione economica al superamento dei primi 9 mesi, da effettuare ai sensi dell’art. 17, comma 8, cit. CCNL.

Occorrerà quindi procedere alla sommatoria di tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni antecedenti l’episodio morboso in atto, a prescindere della patologia ad esse correlate.

Ai sensi della nota prot. 0093898 del 23 ottobre 2001 del Ministero dell’Economia e delle Finanze il triennio da considerare per il conteggio dei 18 mesi di assenza va calcolato:
• partendo a ritroso dal giorno che precede l’ultimo episodio morboso, risalire indietro di tre anni;
• sommare tutti i giorni di assenza per malattia effettuati negli ultimi tre anni (ad esclusione di quelli non rientranti nel periodo di comporto);
• aggiungere alla suddetta somma i giorni relativi all’evento morboso in atto.

Il risultato ottenuto, che potrebbe essere definito “somma economica”, permette di determinare sia il numero complessivo dei giorni di assenza per malattia fruiti all’interno del periodo di comporto, sia il trattamento economico spettante al lavoratore  per il periodo di assenza per malattia in corso, così come stabilito all’art. 17, comma 8, del cit. CCNL.

Nota bene

A mano a mano che trascorre il tempo e si passa da un anno all’altro, in base al meccanismo dello scorrimento annuale, in occasione di ogni ulteriore episodio morboso, sarà necessario procedere alla sommatoria di tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo in atto.

Così di volta in volta, in base alle risultanze derivanti dalla somma dei giorni di assenza dell’ultima malattia con quelle intervenute allo stesso titolo nei tre anni immediatamente precedenti, il datore di lavoro pubblico verifica il rispetto del periodo massimo di conservazione del posto in caso di malattia del dipendente, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del cit. CCNL, ed eventualmente del comma 2, e determina il trattamento economico da corrispondere allo stesso, ai sensi dell’art. 17, comma 8 (100% della retribuzione per i primi 9 mesi di assenza, 90% per i successivi 3 mesi, 50% per gli ulteriori 6 mesi).

Dato il carattere dinamico del sistema, la circostanza che in un dato momento il dipendente si trovi, in base alle assenze effettuate, nel periodo per il quale viene corrisposta una retribuzione pari al 90% dello stipendio, non vuol dire che necessariamente da quel momento le ulteriori assenze potranno essere remunerate solo in tale misura oppure in quella più bassa pari al 50% della retribuzione, ma sarà sempre necessario procedere, di volta in volta, al calcolo come sopra indicato.

In tal modo potrebbe accadere che, decorso un significativo arco temporale dalle precedenti assenze per malattia, scorrendo in avanti il triennio di riferimento (con la conseguente possibile esclusione dal computo dei precedenti periodi di assenza per malattia più remoti nel tempo), sommando l’ultimo periodo di malattia a quelli ricompresi nei tre anni immediatamente antecedenti lo stesso, il numero dei giorni risultanti da tale calcolo consente di collocare di nuovo il dipendente nella prima fascia retributiva, e cioè assenze retribuite al 100%.

Calendario “comune” o calendario “ministeriale”?

Secondo il calendario “comune” i 18 mesi (1 anno e mezzo) corrispondono a 548 giorni, considera infatti l’anno di 365,25 giorni (12 mesi, aggiungendo la parte decimale considerando ogni 4 anni l’anno bisestile) + 183 giorni (365:2=182,5 che per eccesso è 183).

Il mese sarebbe composto da 30,44 giorni (365,25:12).

Con questo calcolo la retribuzione sarà:
• 100% durante i primi 9 mesi (30,44×9= 274 giorni);
• al 90% per i successivi 3 mesi fino a 365 giorni (30,44×3= 91 giorni);
• al 50% per i restanti 6 mesi (30,44×6= 183 giorni)
274+91+183= 548 giorni (18 mesi).

Nessuna retribuzione (o licenziamento) nel caso l’assenza per malattia superi il 548° giorno.

Se un dipendente effettua una prima richiesta di 10 mesi alla quale segue un periodo di 70 giorni, il dipendente avrà a disposizione 173 giorni (305+70+173= 548 giorni).
305 (365:12X10) + 70 giorni = 375;
548-375 = 173 giorni restanti.

Secondo invece il calendario “ministeriale”, che considera tutti i mesi di 30 giorni, il calcolo sarebbe:
• 100% durante i primi 9 mesi (270 giorni);
• Al 90% per i successivi 3 mesi fino a 360 giorni (dal 271° al 360° giorno);
• al 50% per i restanti 6 mesi (dal 361° al 540° giorno).
270+90+180= 540 giorni (18 mesi).

Nessuna retribuzione (o licenziamento) nel caso l’assenza per malattia superi il 540° giorno.

Se un dipendente effettua una prima richiesta di 15 mesi alla quale segue un periodo di 80 giorni, il dipendente avrà a disposizione 10 giorni (450+80+10= 540 giorni).
450 (360:12X15) + 80 giorni = 530;
540-530 = 10 giorni restanti.

Al fine di capire ulteriormente le differenze, sarà utile riportare 2 esempi:

Calcolo in giorni
Se si deve calcolare un periodo ininterrotto di 30 giorni con decorrenza 5 febbraio (anno non bisestile), progredendo sul calendario comune arriviamo al 6 marzo.
Se invece utilizziamo il calendario “ministeriale” i 30 giorni si fermerebbero al 4 marzo, calcolando due giorni “in meno”.
Questo se il punto di partenza è una determinata data, nel nostro caso 5 febbraio, e da questa dobbiamo contare 30 giorni.
Al contrario, se dobbiamo considerare quanti giorni intercorrono tra le due date già definite, cioè dal 5 febbraio al 6 marzo:
• Con il calcolo del calendario “comune” arriveremmo sempre al 6 marzo contando 30 giorni;
• Con il calcolo del calendario “ministeriale” arriveremmo anche al 6 marzo, ma contando 32 giorni e non 30 (i 30 giorni, infatti, come detto in precedenza si fermerebbero al 4 marzo).

Calcolo in mesi
Un mese che decorre dal 5 dicembre arriva al 4 gennaio (31 giorni); dal 5 gennaio arriva al 4 febbraio (31 giorni). 5 mesi che partono dal 4 aprile arrivano fino al 3 settembre (153 giorni).
Questo secondo il calcolo del calendario “comune”.
Secondo il calendario “ministeriale” la decorrenza e il termine dei mesi sarebbero gli stessi, ma non il numero dei giorni:
• Dal 5 dicembre si arriva al 4 gennaio (30 giorni); dal 5 gennaio si arriva al 4 febbraio (30 giorni). 5 mesi che partono dal 4 aprile arrivano fino al 3 settembre (150 giorni).
• secondo il calendario “comune” i giorni sono 215
• secondo quello “ministeriale” 210.

Più ampio è l’arco di tempo da considerare più il calendario “ministeriale” si allontanerebbe dalla “realtà” di quello “comune”.

Di quale calendario deve tenere conto la scuola?

Non esiste attualmente un criterio univoco stabilito tra le OO.SS. e il Ministero dal momento che il CCNL Scuola non contiene alcun esempio esemplificativo, né si rinvengono Orientamenti Applicativi da parte dell’ARAN per il comparto Scuola, pertanto si ritiene che la questione sia ancora “aperta” e che le scuole potrebbero attuare, per le assenze per malattia, sia l’uno che l’altro criterio (calendario “comune” o “ministeriale”), sia per le assenze continuative che per quelle non continuative.

Ad ogni buon conto nel prossimo paragrafo si riportano degli esempi di calcolo che sono inseriti in altri CCNL.

• Esempi di calcolo dei CCNL della Direzione generale per il personale civile e degli Enti Locali e della Sanità

Esempio di dipendente che ha effettuato gg.5 di assenza per malattia dal 17.6.2008:

Episodio morboso in corso di gg.5 dal 17.6.2008 al 21.6.2008 + gg.268 (ovvero mesi 8 e gg.28, ipotetica somma delle assenze per malattia intervenute nel triennio di comporto 17.5.2005/16.5.2008) = 273 (somma economica).

La somma economica ottenuta ci consente di stabilire che l’episodio morboso in corso di gg.5 dal 17.6.2008 al 21.6.2008 è così retribuito: gg.2 dal 17 al 18.6.08 sono pagati al 100% e gg.3 dal 19 al 21.6.08 (eccedenti i primi 9 mesi) sono pagati al 90%.

Infatti:
• Se la somma economica è pari o inferiore a 270, l’episodio morboso in corso va retribuito al 100%;
• Se la somma economica è da 271 a 360, l’episodio morboso in corso va retribuito al 90% per i giorni che eccedono i 270;
• Se la somma economica è da 361 a 540, l’episodio morboso in corso va retribuito al 50% per i giorni che eccedono i 360.

La somma economica di cui sopra (273) ci consente inoltre di conoscere, qualora l’assenza dovesse protrarsi, quanti giorni di malattia (267) il dipendente avrà ancora a disposizione prima del raggiungimento di mesi 18 (540).

L’episodio morboso in corso di cui trattasi si intende concluso con il rientro in servizio del dipendente.

Per ogni episodio morboso in corso va nuovamente calcolato il relativo triennio di comporto e pertanto anche la relativa somma economica verrà ricalcolata.

Si aggiunge che l’assenza per malattia si conta a mesi (pari a gg.30 ciascuno) e la rimanenza a giorni:
• dal 20.2.2007 al 19.3.2007= mesi 1
• dal 20.2.2007 al 18.3.2007= gg.28
• dal 20.2.2007 al 1.4.2007= mesi 1 e gg.13
• dal 28.3.2007 al 27.4.2007= mesi 1
• dal 27.1.2007 al 2.2.2007= gg.6
• dal 27.1.2007 al 26.2.2007= mesi 1.

1.1 Si supponga che un dipendente, dopo il 6 luglio 1995, si assenti per malattia secondo il seguente schema:
• dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due mesi);
• dal 15 gennaio 1996 al 15 novembre 1996 (dieci mesi);
• dal 20 luglio 1998 al 20 febbraio 1999 (sette mesi, ultimo episodio morboso).
Per stabilire se e quando sarà superato il cosiddetto “periodo di comporto” è necessario:
• sommare le assenze intervenute nei tre anni precedenti la nuova malattia;
• sommare a tali assenze quelle dell’ultimo episodio morboso.
Applicando tali regole si ha:
• totale assenze effettuate dal 19 luglio 1995 al 19 luglio 1998: dodici mesi;
• ultimo episodio morboso: sette mesi;
• totale: diciannove mesi.
Al 20 gennaio 1999 il dipendente avrà totalizzato diciotto mesi di distanza. Dal 21 gennaio 1999 egli avrà quindi superato il periodo massimo consentito di assenza retribuita (salva la possibilità di fruire di un ulteriore periodo di assenza non retribuita di diciotto mesi).

1.2. Si supponga ora che il dipendente si assenti secondo il seguente schema:
• dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due mesi);
• dal 15 gennaio 1996 al 15 novembre 1996 (dieci mesi);
• dal 20 dicembre 1997 al 20 giugno 1998 (sei mesi);
• dal 20 dicembre 1999 al 20 gennaio 2000 (un mese, ultimo episodio morboso).
Applicando le regole illustrate nel punto 1.1. si può verificare che il dipendente ha ancora diritto alla conservazione del posto, con retribuzione per un periodo di undici mesi (salva la possibilità di fruire di un ulteriore periodo di assenza non retribuita di diciotto mesi).
Infatti: totale assenze effettuate dal 19 dicembre 1996 al 19 dicembre 1999:
• sei mesi;
• ultimo episodio morboso: un mese;
• totale: sette mesi.

Al 20 giugno 1998 il dipendente completa, ma non supera, il periodo consentito; successivamente egli non effettua assenze fino al 20 dicembre 1999, con la conseguenza che al fine del computo dei tre anni si dovrà andare a ritroso fino al 19 dicembre 1996, senza tenere conto delle assenze precedenti tale ultima data. Al 20 gennaio 1999 egli avrà totalizzato solo sette mesi di assenza.

 Trattamento economico

Per stabilire il tipo di trattamento economico da applicare al caso concreto è innanzitutto necessario stabilire, secondo le regole illustrate nel punto 1, quante assenze sono state effettuate negli ultimi tre anni e sommare a queste ultime quelle del nuovo episodio morboso. Fatto questo si tratta di applicare meccanicamente quanto stabilito nel comma 15 dello stesso articolo.
Per stare agli esempi fatti nel punto 1, il dipendente avrà diritto al seguente trattamento economico:

Caso illustrato nel punto 1.1.:
• Dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due mesi), intera retribuzione;
• Dal 15 gennaio 1996 al 15 novembre 1996 (dieci mesi), intera retribuzione fino al 15 agosto 1996, 90% della retribuzione fino al 15 novembre 1996;
• Dal 20 luglio 1998 al 20 febbraio 1999 (sette mesi), 50% della retribuzione fino al 20 gennaio 1999.
• Dal 21 gennaio 1999 l’assenza non è retribuita.

Caso illustrato nel punto 1.2:
• Dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due mesi), intera retribuzione;
• Dal 15 gennaio 1996 al 15 novembre 1996 (dieci mesi), intera retribuzione fino al 15 agosto 1996, 90% della retribuzione fino al 15 novembre 1996;
• Dal 20 dicembre 1997 al 20 giugno 1998 (sei mesi), 50% della retribuzione
• Dal 20 dicembre 1999 al 20 gennaio 2000 (un mese), 100% della retribuzione.

La guida sulle assenze per malattia

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