Infortunio causato da terzi durante o fuori l’orario di lavoro e in itinere. Indicazioni per i DS dell’Usr Veneto

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Azione di rivalsa spettante all’Amministrazione datrice di lavoro per infortunio del proprio dipendente causato da terzi. Nota dell’Usr per il Veneto del 9 marzo.

Il diritto di rivalsa del datore di lavoro per lesioni arrecate da soggetto terzo al proprio dipendente, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, trova fondamento giuridico nella norma generale di cui all’art. 2043 c.c., che sancisce il diritto al risarcimento del danno ingiusto cagionato “da qualunque fatto doloso o colposo”.

L’Amministrazione -spiega la nota – è titolare del diritto al risarcimento del danno in tutti i casi in cui il lavoratore non sia in grado di eseguire la prestazione lavorativa oggetto del contratto di lavoro a causa del fatto illecito commesso da un soggetto estraneo al rapporto di lavoro.

Ciò interessa sia l’infortunio occorso durante l’espletamento della prestazione lavorativa nonché l’infortunio accaduto durante il tragitto solitamente percorso per raggiungere la sede di lavoro (cd. infortunio in itinere), quanto l’infortunio occorso al di fuori dell’orario di lavoro.

Nota con indicazioni per i dirigenti scolastici

In caso di infortunio occorso durante l’orario di lavoro e in itinere, il Dirigente scolastico provvede ad inoltrare tempestivamente, e comunque nei termini previsti, la denuncia di infortunio all’INAIL.

In caso di infortunio occorso fuori orario d lavoro, il Dirigente scolastico invia al danneggiante, alla sua compagnia di assicurazione e al dipendente infortunato una diffida contenente generica richiesta risarcitoria, riservandosi di quantificare successivamente l’esatto ammontare del danno patito e gli estremi per il versamento dell’importo.

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