Concorso straordinario, anno di servizio dal 1° febbraio al termine degli scrutini. Le condizioni per non essere esclusi

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insegnante

Concorso straordinario per il ruolo di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 dell’08 luglio 2020: le commissioni sono al lavoro da remoto per la correzione della prova. Alcune hanno già comunicato i risultati della prova e anche una prima esclusione di un docente che aveva superato la prova. Ecco i motivi.

I requisiti di accesso al concorso straordinario (da possedere in maniera congiunta al momento della presentazione della domanda)

  • titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso
  •  tre annualità di servizio anche non consecutive svolte tra l’a.s. 2008/09 e l’anno scolastico 2019/20 su posto comune o di sostegno.
  • almeno un anno di servizio deve essere stato svolto per la classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre
  • Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando il requisito dell’anno di servizio specifico.

Il Ministero ha  escluso che i docenti con tre anni di servizio esclusivamente su sostegno potessero partecipare per posti comuni.

Come si conteggia l’annualità di servizio

Ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 si considera valido il servizio prestato nell’anno scolastico di riferimento per almeno 180 giorni, anche non consecutivi, o prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Quindi, quando non si può sfruttare la formula “180 giorni di servizio”, bisogna stare attenti ad alcune circostanze.

L’inizio  della supplenza – almeno 1° febbraio – è un termine al quale non si può derogare. Una supplenza iniziata successivamente al 1° febbraio fa venir meno il requisito.

Vi è poi l’ulteriore circostanza: un contratto stipulato fino all’ultimo giorno di lezione (data oscillante in base ai calendari regionali), poi interrotto e ripreso per gli scrutini rispetta la condizione di “ininterrottamente” richiesta dalla normativa?

Si tratta di un quesito rimasto finora senza una risposta definitiva (sono numerose le esclusioni da precedenti concorsi per questa motivazione). A febbraio 2020 il Ministero aveva risposto alla richiesta dei sindacati affermando di aver richiesto un approfondimento all’ufficio legislativo, ma la risposta non è mai stata resa pubblica (per quanto di nostra conoscenza).

Si tirano le somme del concorso straordinario

E’ il rush finale, quello che decreterà i 33.000 vincitori che potranno assumere servizio dal 1° settembre 2021 (una parte con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2020).

I risultati della prova scritta

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