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Indennità di accompagnamento 2021, la guida alla misura

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Quando si ha diritto all’indennità di accompagnamento, quali requisiti servono e come si presenta la domanda

A volte  le condizioni di salute e l’inabilità di un individuo possono dare diritto allo stesso a percepire l’assegno di accompagnamento. Si tratta di una prestazione di carattere assistenziale erogata dall’Inps agli invalidi civili totali, cioè a soggetti affetti da gravi menomazioni fisiche e psichiche nella misura del 100%.

In altri termini, l’indennità di accompagnamento è una misura che nasce per tutelare quei soggetti che per via delle loro menomazioni, hanno persistenti difficoltà a deambulare, camminare ed in genere a  compiere gli atti quotidiani della vita. La misura mira quindi a concedere a questi disagiati, il sostentamento adatto per dotarsi di un accompagnatore senza la cui assistenza l’invalido totale non avrebbe modo di svolgere le normali funzioni della vita quotidiana.

Ma non basta solo la giusta percentuale di invalidità perché la misura prevede alcuni requisiti e alcuni paletti che ne delimitano il perimetro di applicazione.

Assegno di accompagnamento senza limiti di età

L’assegno di accompagnamento è una misura che molti collocano parallelamente agli altri strumenti destinati ai portatori di handicap. Rispetto all’assegno per invalidi civili parziali, ma anche rispetto alla pensione di inabilità civile, l’indennità di accompagnamento non ha limiti di età in quanto è perfettamente fruibile anche da chi ha già compiuto l’età pensionabile.

Una cosa da chiarire riguarda la differenza tra riduzione della capacità lavorativa e riduzione della capacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Per l’assegno di accompagnamento infatti, essendo misura prettamente assistenziale il fattore determinante è l’impossibilità a svolgere gli atti della vita senza l’assistenza di un soggetto terzo.

Assegno di accompagnamento e redditi

Proprio la natura assistenziale e lo stretto legame che la misura ha con la riduzione e la incapacità a svolgere le normali attività quotidiane, slegano lo strumento da qualsiasi collegamento a condizioni reddituali del beneficiario.

In sede di concessione dell’assegno di accompagnamento non ci sono limiti di reddito sia del diretto interessato, cioè dell’invalido, che dei familiari. La prestazione infatti viene erogata in misura fissa a prescindere dalle condizioni reddituali del disabile e della sua famiglia ed è di importo pari a 522,10 euro per il 2021.

La prestazione non è assoggettata ad Irpef e non va indicata in dichiarazione dei redditi.

Indennità di accompagnamento, i requisiti

Per capire chi può e come ottenere questa indennità, occorre approfondire quali sono i requisiti necessari per il 2021. Ci sono infatti una serie di requisiti personali che l’invalido deve detenere. Occorre essere alternativamente:

  • Cittadino italiano;
  • Cittadino straniero comunitario regolarmente iscritto all’anagrafe del Comune di residenza;
  • Cittadino straniero extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno di almeno un anno.

La prestazione infatti non è esportabile all’estero alla pari di qualsiasi altra misura prettamente assistenziale prevista dalla normativa vigente, come per esempio l’assegno sociale. Il richiedente l’assegno di accompagnamento infatti deve avere la residenza stabile, continuativa ed abituale all’interno del territorio italiano.

Come già detto in premessa, il richiedente deve essere stato riconosciuto come soggetto invalido al 100% e incapace di svolgere le normali funzioni della vita quotidiana. Il riconoscimento deve fuoriuscire dalla Commissione medica per le invalidità civili delle Asl.

Disabili e anziani, cambia qualcosa per l’assegno di accompagnamento?

La legge attuale fa una distinzione riguardo ai soggetti in età non lavorativa e cioè minorenni e a quelli che hanno già maturato la prescritta età pensionabile dei 67 anni. La valutazione dell’invalidità per questi soggetti però non è differente dal momento che non incide in nessun modo la riduzione della capacità lavorativa e che l’unico parametro per il riconoscimento dell’invalidità è quello delle persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età.

La non autosufficienza resta il dettaglio fondamentale che permette ad un soggetto di ottenere questo beneficio assistenziale. La valutazione della non autosufficienza avviene allo stesso modo per gli over 67, per i minorenni e per coloro che sono ancora in età lavorativa.

Domanda, certificazione e ricoveri

L’accompagnamento nasce quindi per aiutare chi non è in grado di vivere da solo e normalmente, a farsi assistere. È evidente che dal momento che l’aiuto è prettamente di natura economica, nel caso in cui l’invalido sia ricoverato presso strutture sanitarie a spese del Servizio Sanitario Nazionale, l’indennità di accompagnamento viene sospesa e nel caso riattivata quando l’invalido torna a casa.

Al riguardo va detto che la sospensione scatta per ricoveri di durata pari ad almeno 30 giorni e totalmente a carico di un Ente o di una struttura assistenziale collegata al Servizio Sanitario Nazionale senza onere alcuno per l’invalido (non fa testo il versamento aggiuntivo da parte dell’invalido o della famiglia per eventualmente avere dei benefit maggiori in struttura).

Il ricovero in lunga degenza o per le terapie riabilitative quindi, può benissimo essere considerato incompatibile con l’indennità di accompagnamento  a condizione che la struttura fornisca tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.

La domanda di assegno di accompagnamento va prodotta tramite l’Inps e utilizzando le credenziali di accesso prescritte come il Pin dispositivo per chi lo ha ancora in funzione visto che è stato eliminato, lo Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), la Cns (Carta nazionale dei servizi) o la Cie (Carta di identità elettronica). Prima di tutto però il medico curante deve redigere il certificato medico e deve seguire la nuova procedura di inserimento telematico nel sistema. Per chi non ha le credenziali di accesso non potrà utilizzare autonomamente il canale digitale e nemmeno presentare domanda tramite Contact Center Inps. In questo caso bisogna farsi assistere da patronati o intermediari abilitati.

Una volta prodotta domanda occorrerà attendere la convocazione per la visita dinnanzi alla commissione accertatrice delle Asl. Una volta che la commissione medica ha confermato tramite verbale la condizione di disabilità utile all’indennità di accompagnamento, la prestazione viene erogata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è presentata domanda.

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