In caso di mobilità volontaria non c’è alcun diritto alla cattedra orario esterna

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Un docente agiva con ricorso per ottenere la declaratoria del suo diritto ad essere trasferito nella prima delle due sedi indicate nella domanda di mobilità. All’atto della domanda aveva barrato la specifica casella chiedendo di essere trasferito su più scuole appartenenti a comuni diversi e cioè di essere trasferito su cattedra orario esterna (COE). Non veniva soddisfatto. Si pronuncia la Cassazione Civile Sent. Sez. L Num. 7528 Anno 2021.

La norma principale

L’articolo 441 del TU scuola afferma “Istituzione delle cattedre e posti orario”, si limita, infatti, a stabilire che: «1. Negli istituti statali di istruzione secondaria [sia secondaria di primo grado sia secondaria di secondo grado] le cattedre sono istituite anche utilizzando le ore di insegnamento disponibili nelle classi funzionanti che non concorrono a costituire un corso completo, purché nel complesso le ore di insegnamento non siano inferiori a quelle previste per l’istituzione di una cattedra della stessa materia. 2. A tal fine sono impiegate anche le ore disponibili nelle sezioni staccate o nelle scuole coordinate o in corsi e classi di altri istituti funzionanti sia nella stessa sede sia in sede diversa della medesima provincia sempre che sia facilmente raggiungibile, nonché le ore disponibili dei corsi serali».

In sostanza, osservano i giudici, “ si tratta di una disposizione che, prevedendo l’istituzione delle cattedre anche mediante l’utilizzazione degli spezzoni orari, è stata dettata dal legislatore essenzialmente con l’obiettivo di salvaguardare la titolarità del docente perché qualora l’Amministrazione non riuscisse a formare una cattedra di almeno 18 ore attraverso un completamento con altre scuole, si determinerebbe di certo un esubero.

Non c’è alcun obbligo per l’amministrazione di attivare le COE

“Tuttavia, la stessa, non pone alcun obbligo per l’Amministrazione nel senso preteso dal ricorrente. In particolare, la disposizione nulla prevede con riguardo ad una preferenza da accordare, secondo la scelta espressa dall’aspirante al trasferimento, all’assegnazione di una cattedra su spezzone orario (ed alla conseguente istituzione di tale cattedra secondo il raggruppamento di ore proposto dall’insegnante) piuttosto che di una cattedra ad orario intero su una determinata scuola, pure oggetto di opzione, dovendo, in mancanza ritenersi riservata alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione l’opportunità di coprire l’una ovvero (previa istituzione) l’altra. Ed allora non è censurabile il ragionamento della Corte territoriale secondo cui l’Amministrazione, quanto alle preferenze espresse dal (docente) nella domanda, abbia, in un’ottica di contemperamento delle esigenze degli Istituti scolastici coinvolti, in modo corretto valutato prioritariamente la disponibilità per la cattedra orario interna, postergando la verifica dell’opzione per la cattedra esterna su spezzone orario”.

In caso di mobilità volontaria non c’è alcun diritto alla cattedra orario esterna

“Né miglior sorte ha la denuncia della violazione delle O.M. n. 16/2011 e n. 332/1996. Tali ordinanze, infatti, si limitano rispettivamente a dettare i criteri di costituzione delle cattedre orario (richiamando, l’O.M. n. 332 1996, all’art. 7, il citato art. 441 del d.lgs. n. 297 del 1994 e stabilendo che tali cattedre orario siano costituite prioritariamente nell’ambito di ciascuna scuola o istituto, prima dell’accorpamento di spezzoni in comuni diversi) ed a prevedere talune regole per l’assegnazione dei posti (che, a termini dell’art. 9, comma 4, dell’O.M. n. 16 del 2011, avviene secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle scuole, essendo, altresì, previsto che al docente venga assegnata la prima scuola o circolo con posto disponibile) ma questo non significa che debba prevalere l’opzione riferita ad una cattedra ad orario esterno rispetto a quella relativa ad una cattedra ad orario intero su una determinata scuola. In sostanza non vi è in dette ordinanze alcun elemento a sostegno della tesi del ricorrente dovendosi ribadire che il docente, nella mobilità volontaria, deve essere soddisfatto per la sede principale della cattedra ad orario interno, rientrando nell’ambito di una scelta discrezionale dell’Amministrazione scolastica, sulla base della valutazione delle esigenze degli Istituti scolastici coinvolti, istituire una cattedra con orario esterno”.

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