Mobilità docenti 2021, trasferimento da sostegno a posto comune nella stessa scuola: quali conseguenze

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Mobilità docenti 2021: si avvicina la finestra temporale utile per la presentazione della domanda. Ci occupiamo della domanda di trasferimento presentata dal docente di sostegno che ha superato il vincolo quinquennale. 

Il trasferimento può essere chiesto oltre che per il posto di titolarità anche per altra tipologia.

Il docente titolare su posto comune, in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, può chiedere, quindi, trasferimento sia su posto comune che sul sostegno.

Nello stesso modo il docente titolare sul sostegno può chiedere trasferimento sia sul sostegno che su posto comune.

In quest’ultimo caso il docente di sostegno per chiedere trasferimento su posto comune deve aver superato il vincolo quinquennale sul sostegno. Nel calcolo del quinquennio si considera anche l’eventuale anno di decorrenza giuridica della nomina in ruolo e viene calcolato anche l’anno scolastico in corso.

Trasferimento da sostegno a posto comune: è in II fase

Anche per il prossimo anno scolastico la mobilità viene disposta in 3 fasi distinte come di seguito indicato:

I fase: trasferimenti all’interno del comune
II fase: trasferimenti tra comuni della stessa provincia
III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale

Il trasferimento da sostegno a posto comune, nell’ambito della provincia di titolarità, rientra sempre nei movimenti della II fase, anche se viene disposto nel comune di titolarità

Questo movimento sarà sempre preceduto dai trasferimenti provinciali nella stessa tipologia di posto.

Come viene stabilito, infatti, nella sequenza operativa relativa all’ordine con il quale vengono disposti i movimenti, i trasferimenti da sostegno a materia e viceversa rientrano nella lettera G) della II fase, mentre i trasferimenti provinciali nella stessa tipologia di posto rientrano nella lettera F), quindi precedono:

F) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia
G) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da sostegno a posto comune e da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune

Trasferimento nella stessa scuola: nessuna precedenza

Il docente che chiede trasferimento da sostegno a posto comune nella scuola di titolarità non usufruisce di alcuna precedenza e partecipa al movimento in base al punteggio.
Le precedenze previste per la mobilità sono indicate nell’art.13 del CCNI e tra queste non è prevista alcuna priorità per il docente che chiede trasferimento nella scuola in cui è già titolare.

Trasferimento da sostegno a posto comune: valutazione della domanda

La valutazione della domanda di trasferimento da sostegno a posto comune viene, quindi, effettuata sulla base del punteggio e di eventuali precedenze tra quelle indicate nell’art.13 del CCNI.
Queste domande saranno comunque valutate soltanto dopo aver analizzato tutte le istanze presentate dai docenti che chiedono il trasferimento provinciale nella stessa tipologia di posto, sia da sostegno a sostegno che da posto comune a posto comune.

I movimenti vengono disposti, infatti, seguendo l’ordine stabilito nell’Allegato 1, dove si evidenzia la priorità dei trasferimenti sulla stessa tipologia di posto (lettera F), rispetto ai trasferimenti su diversa tipologia di posto (lettera G), che vengono disposti successivamente.

Trasferimento nella scuola di titolarità: scatta il vincolo triennale

Il docente che ottiene il trasferimento da sostegno a posto comune nella scuola di titolarità in seguito a preferenza analitica nella scuola o a preferenza sintetica nel comune, è sottoposto al vincolo triennale e non potrà partecipare alla mobilità nel successivo triennio.
Nell’art.2 comma 2 del CCNI viene stabilito, infatti, che “[…] tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale […]”

Quali conseguenze per il punteggio di continuità

Con il trasferimento da sostegno a posto comune nella stessa scuola, il docente, anche se non modifica la sede di titolarità, perde tutto il punteggio di continuità maturato nella scuola.
Il punteggio di continuità, infatti, si valuta per il servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità, per la stessa classe di concorso e tipologia di posto.
Con la modifica della tipologia di posto di titolarità, quindi, si interrompe la continuità e, anche se il servizio continua ad essere prestato nella stessa scuola nella quale il docente è sempre titolare, il punteggio maturato viene azzerato. Il nuovo punteggio di continuità potrà essere valutato a decorrere dall’anno scolastico in cui si ottiene il trasferimento da sostegno a posto comune e sarà sempre di 2 punti ogni anno entro il quinquennio e di 3 punti per ogni anno successivo al quinto.
Il docente interessato potrà, quindi, inserire tale punteggio nella graduatoria interna di istituto l’anno successivo al trasferimento, dopo aver maturato 1 anno nella scuola come titolare su posto comune, mentre per la mobilità dovrà aspettare di aver maturato un triennio

Niente anno di prova e formazione

Il docente che ottiene il trasferimento da sostegno a posto comune non è tenuto allo svolgimento dell’anno di prova che non è previsto in seguito alla mobilità territoriale.
Come stabilisce il DM 850/2015, infatti, sono tenuti allo svolgimento dell’anno di prova e formazione nella sua interezza i docenti neo-immessi in ruolo e coloro che ottengono il passaggio di ruolo.
Non risultano obbligati a sostenerlo, invece, i docenti che ottengono il trasferimento, anche se questo movimento riguarda una diversa tipologia di posto, come da sostegno a posto comune.
Erroneamente alcuni docenti ritengono che tale movimento sia un passaggio e non un trasferimento e per questo si pongono la domanda che riguarda l’anno di prova.
Si ritiene utile ribadire, quindi, che tale movimento non è un passaggio, ma, riguardando la stessa classe di concorso e lo stesso grado di istruzione, è un trasferimento su altra tipologia di posto, ma comunque un trasferimento, per il quale non è previsto alcun anno di prova.

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