Scuole in zona rossa, supplenze: collaboratore scolastico assente, di norma, non va sostituito e niente proroga per i contratti in scadenza

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Sospensione delle attività didattiche a causa dell’acuirsi dei contagi: scatta la cosiddetta “zona rossa”. Cosa comporta per le scuole: quali sono i servizi indifferibili, chi deve e chi può andare a scuola in presenza, diritti e doveri in un momento così delicato. Indicazioni per le supplenze, sia che riguardino personale di ruolo o a contratto a tempo determinato, con contratto normale o Covid. Tutte le indicazioni nelle FAQ dell’USR Lazio.

N.B. le risposte fornite dall’USR Lazio con le FAQ pubblicate il 18 marzo 2021 si applicano al solo periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, ossia al periodo della “zona rossa”.

Supplenze durante zona rossa: collaboratori scolastici e docenti assenti vanno sostituiti?

L’USR Lazio distingue le varie situazioni. Il principio è quello di effettuare la sostituzione solo se indispensabile a garantire il servizio, quindi affermativa di norma per il docente e negativa per il collaboratore scolastico.

Va precisato che i contratti già stipulati non vanno rescissi, mentre non si procede per il momento alla stipula di nuovi contratti.

Le FAQ

D B1: si è assentato un docente assunto ai sensi dell’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. “organico COVID-19”). Posso/devo sostituirlo?

R: Sì, se necessario per assicurare la didattica sia in presenza sia in modalità digitale integrata. Alla sostituzione si provvede sin dal primo giorno (cfr. art. 32 co. 3 lettera a) del decreto-legge n. 104 del 2020), ove non sia possibile provvedere con il personale già in servizio ad altro titolo incluso quello in sovrannumero o impegnato per il potenziamento dell’offerta formativa.
Per tali sostituzioni occorrerà utilizzare, sul sistema, uno dei codici N01, N15 o N26, a seconda della causale dell’assenza, valorizzando sempre il flag “art. 231-bis”.

D B2: si è assentato un collaboratore scolastico assunto ai sensi dell’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. docenti “COVID-19”). Posso/devo sostituirlo?

R: Di norma, no. A seguito del passaggio alla didattica digitale integrata per il 100% del tempo-scuola – fatta eccezione che per i laboratori e per l’inclusione degli studenti con disabilità o altri bisogni educativi speciali – il fabbisogno di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari è molto ridotto, probabilmente a un punto tale da non giustificare più la sostituzione di un collaboratore assente.

D B3: si è assentato un collaboratore scolastico, di ruolo o a tempo determinato, assunto sui posti dell’organico di diritto o di fatto, e la mia scuola sta svolgendo la didattica interamente o prevalentemente in modalità digitale integrata. Posso/devo sostituirlo?

R: Di norma, no. A seguito del passaggio alla didattica digitale integrata per il 100% del tempo-scuola – con l’eccezione dei laboratori e per l’inclusione degli studenti con disabilità o altri bisogni educativi speciali – il fabbisogno di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari è molto ridotto, probabilmente a un punto tale da non giustificare più la sostituzione di un collaboratore assente.

D B4: non ho mai utilizzato tutti i “posti” di docente assegnati ai sensi dell’art. 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. “organico COVID-19”). Posso ancora procedere a sottoscrivere i  contratti?

R: No, considerato il passaggio alla didattica digitale integrata per tutto il tempo-scuola – con l’eccezione dei laboratori e per l’inclusione degli studenti con disabilità o altri bisogni educativi speciali. È preferibile che gli studenti proseguano l’attività didattica, oramai in parte preponderante a distanza, con i docenti assegnati dall’inizio dell’anno a oggi alle relative classi o ai relativi gruppi.

D B5: non ho mai utilizzato tutti i “posti” di collaboratore scolastico assegnati ai sensi dell’art. 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. “organico COVID-19”). Posso
ancora procedere a sottoscrivere i contratti?

R: Di norma no, poiché il passaggio alla didattica digitale integrata per tutto il tempo scuola – con l’eccezione dei laboratori e per l’inclusione degli studenti con disabilità o altri
bisogni educativi speciali – riduce il fabbisogno di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari a un punto tale da non giustificare più, probabilmente, la sottoscrizione di un nuovo contratto.

D B6: presso la mia scuola non si svolgono più attività didattiche in presenza. Devo risolvere di diritto il contratto dei docenti/ATA assunti ai sensi dell’art. 231-bis del decretolegge n. 34 del 2020 (cd. “organico COVID-19”)?

R: No, né nel caso dei docenti né in quello degli ATA. La risoluzione di diritto dei contratti stipulati con i docenti e con gli ATA era prevista dalla prima versione dell’articolo 231-bis¸comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020. In sede di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020, in vigore dal 14 ottobre u.s., è stato disposto, invece, che «In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile», intendendosi il «personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni» assunto ai sensi della
disposizione in questione.

D B7: è venuta meno la risoluzione di diritto del contratto dei docenti/ATA assunti ai sensi dell’art. 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020. Devo modificare il testo dei contratti già sottoscritti?

R: Non è necessario. La clausola risolutiva era prevista dalla legge, ed è venuta meno per un successivo intervento legislativo che ha, invece, previsto esplicitamente il mantenimento in servizio nella situazione che, precedentemente, portava alla risoluzione. Pertanto la clausola, anche ove rimanga nel testo del contratto, è comunque nulla.

D B8: devo risolvere il contratto dei docenti o del personale ATA assunti a tempo determinato per la sostituzione di altri colleghi assenti, se la loro prestazione lavorativa non è più necessaria per la durata della sospensione dell’attività in presenza?

R: No, i contratti proseguono sino al termine previsto. Al termine del contratto si applicano, però, le indicazioni di cui alle domande B2 e B3.

Le FAQ dell’USR Lazio

Vi sono poi FAQ specifiche sull’organizzazione dell’attività didattica digitale integrata

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