Terza fascia graduatorie ATA: possono iscriversi anche i docenti delle GPS, non c’è incompatibilità

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Gli aspiranti docenti che si sono iscritti la scorsa estate nelle GPS Graduatorie provinciali per le supplenze o che sono iscritti anche nelle GaE potranno inserirsi anche nelle graduatorie di istituto di terza fascia per il personale ATA nella stessa o in altra provincia, se in possesso del titolo di studio specifico per il profilo professionale richiesto. Le graduatorie saranno valide per il triennio 2021/23 e non sono incompatibili con quelle dei docenti, si tratta di due figure professionali diverso del contesto scolastico. 

E’ possibile presentare la domanda di iscrizione o aggiornamento per la terza fascia ATA dal 22 marzo al 22 aprile tramite Istanze online.

Bisogna però prestare particolare attenzione ad una circostanza.

Si può essere assunti nello stesso anno scolastico come docente e come personale ATA?

È possibile essere assunti nel profilo docente e in quello ATA nello stesso anno scolastico, purché i contratti siano separati e non contemporanei: “Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità” (art.4 comma 3 Regolamento supplenze ATA).

“Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei, specificate ai commi 19 e 20, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere
prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità.” [Art. 13 comma 22 dell’OM 60/2020]

Pertanto non è possibile accettare in contemporanea due supplenze afferenti a personale ATA e docente, anche se il servizio viene svolto in giornate non coincidenti, ad es. 6 ore come AA solo il sabato e 9 ore come docente dal Lunedi al Venerdi, perchè la durata dei contratti sarebbe comunque coincidente.

Quindi si può essere presenti contemporaneamente nelle graduatorie dei docenti e in quelle del personale ATA, si possono svolgere supplenze per l’una o l’altra categoria professionale anche nello stesso anno scolastico, purché i contratti non siano coincidenti.

Il servizio svolto in qualità di personale ATA non dà punteggio nelle graduatorie GPS dei docenti, al contrario il servizio svolto come docente può essere utilizzato per il punteggio delle graduatorie ATA.

Ho una supplenza come ATA, mi chiamano dalle GPS (o viceversa). Posso abbandonare l’incarico e accettare l’altro?

Le fonti che disciplinano le norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sono: il D.M. del 13 dicembre 2000, n. 430 e la consueta annuale circolare ministeriale del MIUR che fornisce istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze.

I nostri lettori ci propongono un quesito piuttosto comune, che però non ha risposta facile a causa dell’ormai datato D.M. 430/2000. L

L’art. 7 comma 1 Lettera B del D.M. 430/2000 afferma che, “Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto: … l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2 (graduatorie permanenti ed elenchi provinciali), che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso”.

Il comma 5 del suddetto articolo ribadisce che “Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell’interessato”.

Per i riferimenti normativi soprariportati, a parere dello scrivente si può abbandonare la supplenza di CS al 31.08 (stipulata da graduatorie di circolo e di istituto di III fascia) per una supplenza al 30.06 come personale docente, poiché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro di collaboratore scolastico è dovuta a giustificato motivo ovvero per accettazione di altra supplenza nel profilo di personale docente fino al 30.06.

Inoltre, qualora scattasse la sanzione, questa riguarderebbe le graduatorie del personale ATA, senza alcun riferimento a quelle del personale docente, che seguono altro regolamento (dm 131/2007).

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Pubblicato in ATA

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