La dispensa dal servizio per inidoneità, com’è cambiato. Sentenza

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Sono plurimi i contenziosi che riguardano la problematica della dispensa dal servizio con riferimento al personale inidoneo. La Sentenza della Corte dei Conti sezione Centrale d’Appello n° 75 del 2021 entra nel merito di tale questione.

Il fatto

Veniva proposto appello dall’INPS contro il riconoscimento della dispensa dal servizio a favore di una docente inidonea. L’appellata come difesa dal proprio difensore adiva la competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il riconoscimento del diritto alla dispensa dal servizio ed al conseguente accesso alla pensione sulla base dell’anzianità contributiva maturata al momento della dispensa stessa, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 1092/1973, quale docente dichiarata inidonea fisicamente in maniera permanente all’insegnamento, ma idonea ad altre funzioni. All’esito del giudizio, la Corte adita, con l’impugnata sentenza accoglieva il ricorso .Avverso la sentenza ha proposto appello l’INPS per il seguente motivo : Violazione dell’art.29 del d.l. 98/2011, convertito nella l. 111 del 2011, dell’art. 512 del del d.lgs. 297/1994, dell’art. 14 del d.l. 95/2012 convertito nella l. 135/2012, dell’art. 15 del d.l. 104/2013 convertito in l. n. 128/2013, dell’art. 7 del d.PR n. 171 /2011, dell’art. 4 del d.m. n. 79/2011. In sintesi, l’Istituto appellante ha censurato la sentenza laddove ha richiamato precedenti giurisprudenziali della Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo ( n. 33 del 2016). Ha affermato che la decisione si fonda su norme regolamentari che , se applicate nel senso indicato dalla sentenza , risulterebbero in contrasto con norme di legge.

La normativa

Il Collegio ritenendo meritevole di accoglimento l’appello all’esame  ricostruisce il quadro normativo come sussistente:
“L’art. 512, del d.lgs. n. 297, del 16 aprile 1994 (recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”) dispone che: <<Salvo quanto previsto dall’art. 514 per l’utilizzazione in altri compiti, il personale di cui al presente titolo, è dispensato dal servizio per inidoneità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento>>; il successivo art. 514 stabilisce, invece, al 1° comma, che: <<Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo ed utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale>>. Il dPR 7 luglio 2011, n. 171, recante approvazione del regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell’articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 all’art. 7, commi 1-2-4-9, così dispone:

1. “Nel caso di inidoneità permanente relativa allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale appartenente al dipendente, l’amministrazione pone in atto ogni tentativo di recupero al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale indicato alla posizione di inquadramento, valutando l’adeguatezza dell’assegnazione nell’esito dell’accertamento medico e ai titoli posseduti ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione”.

2. “Nel caso di inidoneità a svolgere mansioni proprie del profilo di inquadramento o mansioni equivalenti, l’amministrazione può adibire il lavoratore a mansioni proprie di altro profilo appartenente a diversa area professionale o eventualmente a mansioni inferiori, se giustificate e coerenti con l’esito dell’accertamento medico e con i titoli posseduti, con conseguente inquadramento nell’area contrattuale di riferimento ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione”.

4. “Se il dipendente è adibito a mansioni inferiori, il medesimo ha diritto alla conservazione del trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all’area ed alla fascia economica di provenienza mediante la corresponsione di un assegno ad persona riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico”.

9. “Resta salva per il personale docente del comparto scuola e delle istituzioni di alta cultura la normativa di cui all’articolo 3, comma 127, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.
Il dm istruzione, università e ricerca n. 79 del 12 settembre 2011 (concernente l’immissione in ruolo nei professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico del docente personale dichiarato permanentemente inidoneo, per motivi di salute personale, all’espletamento della funzione docente, ma idoneo ad altri compiti; in GU n. 293 del 17 dicembre 2011), al comma 4 dell’art. 4, stabilisce che : “4.4. Considerato che il passaggio in altro ruolo comporta il cambiamento di stato giuridico, il personale può chiedere, in alternativa ai passaggi di ruolo di cui ai commi 12 e 15 della richiamata legge n. 111/2011, di essere dispensato dal servizio per motivi di salute, secondo le modalità previste dalla normativa vigente al momento della domanda.”

Il quadro normativo vigente rende inapplicabile l’istituto della dispensa dal servizio

Concludendo dunque che “dal quadro normativo di riferimento si rileva la correttezza di quanto affermato da parte appellante ossia che la materia della dispensa dal servizio è stata oggetto di interventi legislativi che hanno portato a ritenere superata l’esistenza di un diritto a poterne fruire nei modi vigenti prima del 2011. L’inciso contenuto nella disposizione regolamentare da ultimo richiamata ( dm 79 del 12 settembre 2011) “secondo le modalità previste dalla normativa vigente al momento della domanda”, non può che essere interpretato nel senso che l’inidoneità alla prosecuzione del rapporto lavorativo postula un accertamento sanitario che attesti l’inidoneità permanente allo svolgimento di qualunque attività lavorativa, circostanza non ravvisabile nella fattispecie”.

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