Graduatoria interna di istituto, valutazione esigenze famiglie. Quando spetta punteggio coniuge

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Graduatorie interne di istituto docenti per l’a.s. 2021/22, valutazione delle esigenze di famiglia: ricongiungimento o meglio non allontanamento dal coniuge, punteggio per i figli e per la cura e l’assistenza di figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro.

Graduatorie interne di istituto

Le istituzioni scolastiche, nelle prossime settimane, dovranno compilare le graduatorie interne di istituto, ai fini dell’individuazione dell’eventuale perdente posto in caso di contrazione dell’organico dell’autonomia a.s. 2021/22.

Le graduatorie, come leggiamo nell’articolo 19/4 e nell’articolo 21/3 del CCNI sulla mobilità 2019/22,  vanno compilate e pubblicate entro i 15 giorni successivi al termine di scadenza delle domande di mobilità. Riguardo a tale termine attendiamo l’annuale ordinanza ministeriale che darà il via alle operazioni, indicherà la tempistica dell’intera procedura e le modalità di presentazione e compilazione delle istanze.

Ai fini della redazione della citate graduatorie, il punteggio è aggiornato con i titoli in possesso degli interessati entro la data ultima di presentazione delle domande di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra, valutati sulla base della Tabella A) – Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo – allegata al CCNI 2019/22 (Allegato 2), tenendo conto delle precisazioni in essa previste per i trasferimenti d’ufficio.

Per approfondire le modalità di redazione della graduatoria interna (chi va escluso, chi va in coda e chi va inserito a pettine) leggi qui

Esigenze di famiglia e graduatorie interne di istituto

E’ la sezione A2 della citata Tabella A) a disciplinare l’attribuzione del punteggio per le esigenze di famiglia. Quanto alla valutazione delle stesse nelle graduatorie interne di istituto, si devono considerare le apposite precisazioni presenti nelle note alla Tabella predetta.

Queste le esigenze di famiglia valutate e i punteggi attribuiti:

A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli Punti 6

B) per ogni figlio di età inferiore ai sei anni Punti 4

C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro Punti 3

D) per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto Punti 6

La nota 7 alla Tabella di valutazione precisa che, nell’ambito delle graduatorie interne di istituto, le esigenze di famiglia sono da considerare come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità.  Conseguentemente si ha una modalità di valutazione differente relativamente ai punti A) e D), come di seguito descritto.

A) Ricongiungimento  

Nel caso indicato dalla sopra riportata lettera A, il punteggio va attribuito soltanto se il familiare è residente nel comune di titolarità del docente.

Il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento (quindi quello in cui risiede il coniuge) non vi siano scuole richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso comune risulti viciniore alla sede di titolarità.

Qualora, invece, il comune di residenza del familiare non sia sede di organico, il punteggio va attribuito per il comune sede della scuola che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare.

D) Cura e assistenza

Nel caso indicato dalla sopra riportata lettera D, il punteggio va attribuito soltanto quando il comune in cui si può prestare l’assistenza coincide con il comune di titolarità del docente.

Il punteggio va attribuito anche nel caso in cui nel comune di assistenza non vi siano scuole richiedibili e lo stesso (comune di assistenza) sia viciniore alla sede di titolarità del docente.

Qualora, invece, il comune di assistenza non sia sede di organico, il punteggio va attribuito per il comune sede della scuola che abbia un plesso nel comune di assistenza.

B) Figli d’età inferiore ai 6 anni – C) figli d’età superiore ai 6 anni ma inferiore ai 18 

Il punteggio previsto per i figli va attribuito sempre, anche nel caso di docenti titolari in un comune diverso da quello di residenza. Come detto sopra spettano: punti 4 per ciascuno figlio d’età inferiore ai 6 anni; punti 3 per ciascuno figlio d’età superiore ai 6 anni ma inferiore ai 18 ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro.

Ricordiamo che il punteggio spetta anche per i figli che compiono i sei o i diciotto anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento.

Esempio:

  • figlio che compirà 6 anni nel mese di dicembre 2021; spettano 4 punti;
  • figlio che ha compiuto 6 anni nel mese di febbraio 2021, spettano 4 punti;
  • figlio che ha compiuto 6 anni nel mese di dicembre 2020; non spettano 4 punti ma 3 perché superiore ai 6 anni (ne compirà 7 a dicembre 2021)

Esempio:

  • figlio che compirà 18 anni nel mese di dicembre 2021; spettano 3 punti;
  • figlio che ha compiuto 6 anni nel mese di febbraio 2021, spettano 3 punti;
  • figlio che ha compiuto 18 anni nel mese di dicembre 2020; non spetta alcun punteggio.

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