Mobilità 2021, domanda trasferimento docente ruolo che accetta supplenze e perde titolarità

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Mobilità per l’a.s. 2021/22, domanda di trasferimento dei docenti di ruolo che hanno svolto tre anni di supplenza e al quarto perdono la titolarità. Ecco come procedere.

Domande

Le domande di mobilità si presentano telematicamente tramite Istanze Online, secondo la tempistica che sarà indicata indicata dall’annuale ordinanza ministeriale, che disciplinerà i movimenti e indicherà le modalità applicative del CCNI sulla mobilità 2019/22,

Supplenza docente ruolo e perdita titolarità

Il docente di ruolo, ai sensi dell’articolo 36 del CCNL 2007, ha la possibilità di accettare incarichi di supplenza in un diverso grado d’istruzione o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno.

Nel caso suddetto, l’interessato mantiene senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. Conseguentemente, al quarto anno di supplenza, l’interessato perde la sede di titolarità, ossia non è più titolare nella scuola di appartenenza e dovrà avere attribuita una nuova scuola di titolarità.

Mobilità per riottenere la sede

Al fine suddetto, ossia di avere assegnata una nuova scuola titolarità, il docente interessato deve presentare domanda di trasferimento, come leggiamo nell’articolo 2, comma 3, del CCNI mobilità 2019/22.

Nel caso in cui, nel corso dei movimenti della prima (comunale) e seconda fase (provinciale) dei trasferimenti, il docente non è soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse nell’istanza presentata, allo stesso (docente) sarà attribuita una titolarità definitiva prima delle operazioni relative alla III fase (dal momento che il docente va sistemato comunque nella provincia di titolarità), di cui all’Allegato 1 al CCNI 2019/22, “Ordine delle operazione nei trasferimenti e passaggi del personale docente ed educativo” . Si tratta del penultimo movimento della II fase, indicato con la lettera H):

H) trasferimenti d’ufficio dei docenti titolari su provincia che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso delle precedenti operazioni;

In tal caso, dunque, la scuola di titolarità viene assegnata d’ufficio secondo le modalità di seguito riportate:

  • per una delle tipologie di posto richieste nella domanda, seguendo la tabella di viciniorietà tra comuni, a partire dalla prima preferenza valida espressa per scuola, distretto o comune. 
  • i docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della secondaria di I grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta in mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette.

Qualora il docente, che ha perso la titolarità, non presenti domanda, previa individuazione da parte dell’ATP competente per territorio, sarà trasferito d’ufficio con punti zero e si considera come partenza il primo comune della provincia di titolarità secondo l’ordine dei Bollettini.

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