Maturità 2021, scrutini finali studenti interni: ammessa una insufficienza, motivando la scelta

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Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione a.s. 2020/21, requisiti di ammissione candidati interni: frequenza tre quarti monte ore annuale personalizzato, no prove invalsi e no PCTO, valutazione singole discipline. I chiarimenti del Ministero per lo svolgimento corretto degli scrutini finali.

Esame 2020/21

Anche per il corrente anno scolastico, a causa dell’emergenza epidemiologica, l’esame di Maturità si svolgerà in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 62/2017 con prove, modalità di svolgimento e requisiti differenti.

La sessione d’esame ha inizio il 16 giugno 2021 alle ore 8:30, con l’avvio dei colloqui.

L’esame consiste in un solo colloquio che si articola in quattro parti:

  1. discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti (individuate negli allegati C/1, C/2, C/3 rispettivamente  per Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali);
  2. discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe presentato entro il 15 maggio;
  3. analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;
  4. esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a).

Il colloquio, così come tutti gli altri aspetti della Maturità 2021, sono disciplinati dalle ordinanze emanate dal Ministero dell’Istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 504, della legge n. 178/2020 e in continuità con quanto previsto dall’articolo 1 della legge n. 41/2020:

Requisiti candidati interni

Diversamente dallo scorso anno scolastico, quando i candidati sono stati ammessi tutti agli esami senza che il consiglio di classe potesse decidere in merito, il Ministero ha previsto l’ammissione o la non ammissione dei candidati. Vediamo quali sono i requisiti per il 2020/21le deroghe rispetto alla normativa “ordinaria”. 

Requisiti “ordinari”

L’articolo 13, comma 2, del D.lgs. 62/2017 dispone che sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione i candidati in possesso dei requisiti di seguito riportati:

  • a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, ferme restando le deroghe stabilite dal collegio docenti relative ad assenze documentate e continuative, a condizione che le stesse (assenze)  non pregiudichino, secondo il consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli interessati;
  • b) partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove nazionali Invalsi;
  • c) svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro (PCTO: percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso (210 ore negli istituti professionali; 150 ore nei tecnici; 90 ore nei licei);
  • d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame.

Requisiti a.s. 2020/21

L’articolo 2, comma 1, dell’OM n. 53 del 3 marzo 2021 dispone che sono ammessi a sostenere l’esame di Stato di II grado a.s. 2020/21, in qualità di candidati interni:

a) gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza  dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato;

Dalla lettura del citato articolo 2/1, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato di II grado:

  • è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, ferme restando le deroghe stabilite dal collegio docenti relative ad assenze documentate e continuative e a situazioni legate all’attuale emergenza epidemiologica;
  • non è necessario lo svolgimento delle prove invalsi;
  • non è necessario aver svolto il previsto monte ore di alternanza scuola lavoro;
  • non è necessario avere la sufficienza in tutte le discipline.

Riguardo a quest’ultimo punto l’OM non indica nulla di esplicito e nemmeno rimanda esplicitamente al D.lgs. 62/2017, sebbene l’espressione “… anche in assenza  dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017.”, sembra richiamarsi a tutti i requisiti indicati nell’articolo 13/2 del Decreto 62/17 esclusi quelli delle lettere b) e C). In tal caso o anche nel caso in cui l’OM non richiami tutti i requisiti indicati dal D.lgs. predetto non è necessario che gli studenti abbiano la sufficienza in tutte le discipline, considerato anche che la deroga è prevista già dalla normativa “ordinaria” ossia dal più volte citato decreto 62/17 (come sopra riportato):

  • d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame.

(Aggiornamento 8 aprile 2021) Il Ministero, con un’apposita FAQ, ha successivamente chiarito quanto previsto dall’OM, ribadendo la deroga suddetta, ribadendo che si deve avere sei nel comportamento e precisando che lo studente può essere ammesso all’esame anche con una sola insufficienza: 

Quali sono i requisiti di ammissione all’esame di Stato del secondo ciclo per l’anno 2020/2021 per i candidati interni?
Per l’ammissione sono richiesti votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e voto di comportamento non inferiore a sei decimi; è tuttavia prevista la possibilità di ammettere, con provvedimento motivato, nel caso di una insufficienza in una sola disciplina.

I consigli di classe, pertanto, in sede di scrutinio finale, procederanno alla valutazione e ammissione degli studenti sulla base di quanto detto sopra e dei criteri stabili dall’istituzione scolastica e inseriti nel PTOF (che naturalmente sono sempre coerenti con le disposizioni normative). Il consiglio, precisa l’OM, è presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

FAQ esame di Stato di II grado 2020/21

Maturità 2021: commissione interna, documento del 15 maggio, maxiorale. Guide, normativa, consulenza, video [SPECIALE]

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