Mobilità 2021, posti di sostegno: cosa c’è da sapere

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Sono già partite, come sappiamo, le domande di mobilità 2021/2022: secondo l’ordinanza pubblicata dal Ministero nella serata del 29 marzo, le domande possono inoltrarsi entro il 13 aprile, per quanto riguarda il personale docente. Cosa c’è da sapere per i posti di sostegno?

In prima battuta, dobbiamo ricordare che i posti di sostegno, di tipo speciale e ad indirizzo didattico differenziato, sono assegnati soltanto ai docenti in possesso del corrispondente titolo di specializzazione.

Bisogna ricordare che il trasferimento ai posti di sostegno comporta, per i docenti che provengono da posto comune, l’obbligo di permanenza per almeno un quinquennio.

Inoltre, le operazioni di trasferimento sul sostegno e in uscita dal sostegno avvengono nella seconda delle tre fasi della mobilità, anche se sullo stesso comune e in seguito alla mobilità degli insegnanti sulla tipologia di posti di titolarità.

Da evidenziare che il trasferimento in entrata sul sostegno o in uscita interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune di titolarità anche nel caso in cui il movimento avviene nell’ambito della medesima scuola.

Ai fini del compimento del quinquennio si fa riferimento alla decorrenza giuridica dell’assunzione o del passaggio di ruolo e si considera l’anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda (art. 23 comma 8 del CCNI).

L’obbligo di permanenza non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune/cattedra a posto di sostegno o che pertanto mantengono il diritto alle precedenze II e V per il rientro nella scuola e nel comune (art. 23 comma 7 del CCNI)

Per i docenti provenienti dai ruoli delle scuole speciali o da posti ad indirizzo didattico differenziato il servizio prestato nelle predette scuole/posti è considerato utile per il compimento del quinquennio su posto di sostegno, e viceversa – intercambiabilità nell’ambito delle tre tipologie di servizio (art. 23 comma 7 del CCNI).

Il blocco di 5 anni

Per calcolare il quinquennio di vincolo sul posto di sostegno, si fa riferimento alla decorrenza giuridica dell’assunzione o del passaggio di ruolo e viene considerato l’anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda, come spiega il CCNI sulla mobilità.

L’obbligo di permanenza, tuttavia, non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune/cattedra a posto di sostegno o che pertanto mantengono il diritto alle precedenze II e V per il rientro nella scuola e nel comune (art. 23 comma 7 del CCNI)

Invece, per i docenti provenienti dai ruoli delle scuole speciali o da posti ad indirizzo didattico differenziato, il servizio prestato è considerato utile per il compimento del quinquennio su posto di sostegno, e viceversa.

Infine, i docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale sempre su posto di sostegno non hanno l’obbligo di restare per altri cinque anni, ma solo di completarlo. 

Bisogna specificare alcuni aspetti a proposito del vincolo quinquennale:

Prima di tutto il caso dell’insegnante titolare di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza: in questo caso può chiedere il trasferimento e il passaggio di ruolo solo per la stessa tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possegga il relativo titolo di specializzazione.

Invece, gli insegnanti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno sono obbligati a permanere per un quinquennio sul posto di sostegno nel nuovo ruolo – il quinquennio si calcola dal passaggio nel nuovo ruolo

Infine, il docente di sostegno che ha concluso il vincolo quinquennale può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere ai quali possegga il relativo titolo di specializzazione.

ORDINANZA PERSONALE SCOLASTICO

MOBILITÀ 2021: 13 aprile scadenza docenti, 15 aprile ATA. Tutte le guide per compilare la domanda [LO SPECIALE]

 

 

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