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Regolamento Istituto: cos’è e come può proteggere docenti, ATA e dirigenti

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Il Regolamento d’istituto rappresenta il punto di riferimento per ogni Istituto scolastico. Funzioni, contenuti e conseguenze per la comunità scolastica. Rappresenta una coperta per il personale scolastico.

Il Regolamento d’Istituto

Il Regolamento d’istituto, rappresenta uno dei documenti più importanti per ogni Istituto Scolastico. La finalità è presente nella sua definizione. In sostanza norma leggi, decreti e altri disposti di rango superiore senza stravolgerli. E’ importante sottolineare questo aspetto. Non è un documento che si pone sopra la legge, ma accanto ad essa, traducendola nel contesto particolare nel quale opera il singolo Istituto.
Il documento è la logica conclusione dell’autonomia concessa alle scuole con la Legge 59/97 e il D.P.R.275/99. Mi riferisco alla parte gestionale-organizzativa. Del resto autonomia è la traduzione di due parole greche: autòs e nòmos= dare a sé stesso una norma.
Per completezza i riferimenti legislativi sono lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con il DPR 24 giugno 1998, n. 249 e successiva integrazione del D.P.R. 235/07, il D.Lvo 297/94 (Testo unico), il Decreto attuativo 101/18 che ha sostituito il D.Lvo 196/2003 codice per la Privacy e per finire La Legge 71/17 (contrasto al cyberbullismo).
Il tutto è pervaso dalla legge 241/90 che impone alle istituzioni pubbliche il criterio della trasparenza e della pubblicità anche online dei propri atti.

I compiti del Regolamento d’Istituto

Coerentemente con questi riferimenti normativi il regolamento d’Istituto deve prevedere (cito i più importanti):

1) diritti e doveri di tutti i soggetti della Comunità scolastica in conformità con quanto stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti;

2) Disposizioni chiare e definite nei particolari riguardanti la vigilanza degli alunni e studenti ( quasi tutti minori), derivante dall’art. del c.c. 2048 che introduce la responsabilità civile degli insegnanti, ma anche quella organizzativa afferente alla figura del Dirigente Scolastico (art. 2043 c.c.) il quale è tenuto a garantire la sicurezza negli ambienti scolastici e la disciplina tra gli alunni.In questo contesto devono essere dettagliate le situazioni (cambi orario, attività in palestra entrata e uscita, sorveglianza sui piani) e i soggetti coinvolti (docenti, collaboratori scolastici, polizia locale). Tra i precettori rientrano anche gli esperti esterni. ( Cass. 7 giugno 1977 n. 2342), non sempre ritenuti responsabili dalle scuole;

3) adempimenti burocratici, organizzativi in caso del verificarsi di incidenti. A mio parere è opportuno specificare anche l’obbligo del docente ad accompagnare l’allievo (in assenza del genitore) in ambulanza. E questo deriva dall’imperativo della sorveglianza del personale scolastico per tutto il tempo in cui sono affidati gli alunni (Corte di Cassazione – Sez. I – Sent. 30/03/1999 n. 3074 Sez. 3, Sentenza n. 4359 del 03/03/2004; Sez. III, Sent. 19/02/2002 n. 2380; Sez. III. Sent. 30/12/1997, n. 13125);

4) Disposizioni riguardanti la persona e in particolare il decoro nell’abbigliamento e nella cura della sua persona;

5) Disposizioni sulle visite guidate, i viaggi d’istruzione;

6) tutela dei dati personali e sensibili degli alunni e del personale scolastico. Il riferimento è alla parte del Regolamento (Legge per il contrasto al cyberbullismo n° 71/17 art. 5) che norma i comportamenti, definendone anche le sanzioni, tra gli studenti e i loro rapporti con il personale scolastico nell’uso dei dispositivi elettronici (smartphone, tablet…)

La delibera del Consiglio d’Istituto e l’impugnazione

Il Regolamento d’istituto, come abbiamo scritto rappresenta la Carta legislativa di ogni singolo Istituto scolastico che rimanda a tutte le componenti della comunità scolastica, Pertanto, la delibera non può essere prodotta dal Collegio dei docenti, bensì dal Consiglio d’istituto che esprime tutte le componenti (Dirigente, personale scolastico e ausiliario, genitori e studenti).

Il Regolamento d’Istituto, essendo un provvedimento amministrativo può essere impugnato dai soggetti coinvolti nelle decisioni o nelle disposizioni sanzionatorie (richiamo verbale e/o scritto, ammonizione scritta o ammonizione scritta con preavviso di sospensione…). L’impugnazione deve essere fatta davanti al T.A.R o al Presidente della Repubblica.

La coperta istituzionale per il docente

Il regolamento d’istituto rappresenta in particolare per il docente una sorta di coperta istituzionale. In altri termini, se un docente adotta tutti gli step previsti in un caso specifico dal Regolamento d’Istituto, egli è esente da responsabilità, in quanto ha applicato la normativa d’istituto. Due esempi.

Non è raro che all’uscita di scuola il genitore non sia presente al momento della consegna del minore (soprattutto scuola dell’Infanzia e primaria). In questi casi se il docente affida il minore al collaboratore scolastico, perché previsto dal Regolamento, non incorre in alcuna sanzione o denuncia.

Stesso discorso se i ritardi nella ripresa del minore sono frequenti. Il docente che decide di chiamare la polizia o altro corpo per la consegna ad esempio a domicilio (step previsto nel Regolamento), dopo aver ottemperato una serie di adempimenti contenuti nel Regolamento (comunicazione scritta al D.S., convocazione dei genitori…) e certificati, risulterà un fedele esecutore della normativa d’istituto. Il genitore ritardatario impugnerà il provvedimento citando la scuola e nella fattispecie il Consiglio d’Istituto con scarsi risultati di successo, se l’organismo deputato a definire le modalità (l’art. 10 del D.lgs. n.  297/94) ha rispettato la normativa vigente.

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