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Assenze degli studenti, tempo scuola e validità dell’anno scolastico, scioperi e assemblee sindacali del personale. Guida per Dirigenti

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Gli istituti scolastici hanno ormai assunto la connotazione di organizzazioni molto complesse , è più che mai necessario avere il controllo di tutti gli aspetti organizzativi attraverso procedure, che siano snelle, definite e chiare non solo per i soggetti che operano all’interno dell’istituzione scolastica, ma anche per gli studenti e le loro famiglie.

Una questione che necessita di una regolamentazione interna tempestiva, data la sua delicatezza per le responsabilità che essa comporta, riguarda la questione delle assenze degli studenti e della vigilanza. La questione delle assenze degli studenti è balzata all’attenzione generale proprio in questi ultimi tempi, quando il Ministro Fioramonti ha invitato le scuole a considerare giustificata l’assenza degli studenti che avrebbero partecipato al terzo sciopero globale per il clima, invito che ha suscitato parecchie polemiche, soprattutto da parte dei dirigenti scolastici. Facciamo il punto della situazione.

Tra la scuola da un lato e lo studente e la sua famiglia dall’altro , all’atto dell’iscrizione, viene stipulato un vero e proprio contratto, con la conseguenza che si stabiliscono degli obblighi dell’una e dell’altra parte. La scuola assume l’obbligo di fornire tutto il tempo scuola stabilito dalla legge: fino a qualche tempo fa di norma esso veniva calcolato in base alle trentatrè settimane, ora viene stabilito in base al monte ore previsto dalla normativa scolastica per ciascun ordine /indirizzo di scuola; a questo si aggiunge il riferimento ai 200 giorni minimi di lezione. In effetti ciò che conta davvero è il monte ore annuale previsto dalla normativa, che continua ad essere “spalmato” nell’arco delle trentatrè/trentaquattro settimane. Il limite minimo dei 200 giorni di lezione risulta superato, tant’è che sarebbe impossibile rispettarlo da parte di tutte le scuole che hanno optato per la settimana corta ( resta valido ai fini dell’individuazione degli adattamenti del calendario scolastico da parte delle Regioni , per gli istituti che hanno un tempo scuola di sei giorni settimanali). Il ministero ha fornito una precisa indicazione sui limiti minimi di validità dell’anno scolastico, individuando tale limite nella frequenza di almeno tre quarti dell’orario scolastico personalizzato. Ciò significa che l’anno scolastico è valido purchè l’alunno abbia frequentato i tre quarti del monte orario previsto dal suo ordine/indirizzo di studi, riferendosi al monte ore globale e non a quello previsto per ogni singola disciplina. (DPR 122/2009 , CM 20/2011). Nel monte ore annuale vanno incluse anche tutte quelle attività deliberate dai consigli di classe e oggetto di valutazione, formalmente assegnata nello scrutinio intermedie e in quello finale.

Attenzione però alla definizione di orario scolastico personalizzato: ciò significa che possono esserci degli alunni il cui orario minimo non sarà quello standardizzato. Il caso più frequente riguarda gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento dell’IRC, nè di attività alternative, e che pertanto hanno optato per l’uscita dalla scuola. Per questi studenti sarà necessario detrarre le ore previste dall’IRC/alternativa al monte ore globale, ricavando l’orario minimo personalizzato per la validità dell’anno scolastico.

Ci possono poi essere i casi degli alunni che, a causa di particolari patologie, sono ricoverati in ospedale o in altri luoghi di cura o devono rimanere a casa, anche in maniera non continuativa, ma che non interrompono il loro percorso di formazione, grazie a particolari progetti personalizzati deliberati dall’istituto scolastico o dall’ospedale in cui sono ricoverati. In questi casi il tempo scuola viene comunque garantito, anche se con modalità diverse e quindi la non presenza fisica nella sede scolastica non deve essere considerata come una assenza.

La normativa prevede però che possano sussistere delle deroghe, formalmente deliberate dal collegio dei docenti, affinchè alcune tipologie di assenza non vadano ad incidere negativamente sul tetto minimo di validità dell’anno scolastico. In genere si considerano in questo senso, su stessa indicazione ministeriale, le assenze per particolari e gravi problematiche di salute ( purchè vi sia adeguata documentazione agli atti della scuola) o particolari cure e terapie programmate, la partecipazione a gare sportive di alto livello o ad attività organizzate dalle federazioni riconosciute dal CONI, l’adesione a confessioni religiose che prevedano festività infrasettimanali o particolari periodi liturgici, le donazioni di sangue, e quanto raccomandato dalla recente circolare riguardante le assenze dei figli di detenuti che indica come motivazione della deroga il ” ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale..

La non incidenza sul tetto massimo di assenze ai fini della validità dell’anno scolastico, però, anche nel caso di una deroga ,non deve avere impedito al consiglio di classe la valutazione in ciascuna disciplina. Ciò vuol dire che, nelle giornate di presenza a scuola, l’alunno deve essere stato valutato in modo sufficientemente idoneo ai fini della valutazione globale dello scrutinio.

La scuola ha il preciso onere di informare dettagliatamente alunni e famiglie sulla questione. Uno spazio a ciò dedicato dovrebbe essere riservato sul sito della scuola e sarebbe opportuna una circolare all’inizio dell’anno scolastico. Particolarmente importante poi sarà il monitoraggio del numero di assenze (calcolato in ore) da parte del consiglio di classe (che può delegare il coordinatore) : nel caso si presenti una situazione a rischio, sarebbe opportuno informare subito la famiglia, attraverso una comunicazione scritta ( da ripetere nel corso dell’anno) , in cui si avvisino chiaramente l’alunno ed i genitori circa il tetto massimo di assenze tollerate( rispetto al monte ore personalizzato), il numero di ore di assenza raggiunto sino a quel momento, le conseguenze prodotte dal superamento di tale tetto e la possibilità di ottenere una deroga, tramite presentazione di adeguata documentazione, se la motivazione delle assenze rientra tra quelle deliberate dal collegio dei docenti .

Esempio di informativa alle famiglie:

Si informano gli studenti e le famiglie che, in base all’art. 14 comma 7 del DPR 22/06/2009 n. 122, ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, lo studente deve quindi aver frequentato su…. ore annuali di lezione almeno ….., non superando le …… ore di assenza totali. Qualora l’alunno non si avvalga dell’insegnamento dell’IRC e chieda di uscire dall’istituto durante l’ora di IRC, dal monte ore devono essere ulteriormente detratte 33 ore, in questo caso lo studente non dovrà superare le …… ore di assenza totali. ( potrebbe essere utile puntualizzare anche che nel conteggiare le ore di assenza saranno considerati anche i ritardi, gli ingressi posticipati, le uscite anticipate, i giorni di sospensione per motivi disciplinari.)
Il Collegio dei Docenti, nella seduta del………., ha definito i criteri generali che legittimano i casi eccezionali, certi e documentati anche tramite autocertificazione, per la concessione di speciali deroghe al limite massimo di assenze tollerate, purché ciò non pregiudichi la possibilità del Consiglio di Classe di valutare l’allievo in tutte le materie.
I casi eccezionali che giustificano il superamento del limite massimo delle ore di assenza comprendono:

………

………

………

………

Il superamento del limite massimo di assenze, se non riferite ai casi eccezionali previsti, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato.

Da quanto sin qui esposto appare evidente che la giustificazione degli studenti allo sciopero per il clima ai fini della non incidenza sul tetto massimo delle assenze non risulterebbe compatibile con la normativa, non essendo stata prevista tra le deroghe deliberate dai collegi dei docenti e derivando da una decisione autonoma dello studente . Né, d’altra parte , sarebbe stato possibile considerare non assenti da scuola gli studenti che hanno partecipato all’evento ( non da poco sarebbe il problema dell’assicurazione in caso di infortunio…). Per il futuro le scuole che intendano porsi sulla linea indicata dal Ministro Fioramonti potrebbero adottare varie soluzioni quali, a puro titolo esemplificativo: organizzare l’accompagnamento delle classi con i docenti, rendendo la partecipazione una vera e propria attività didattica ( in questo caso gli studenti risulterebbero presenti, come in una uscita didattica, regolarmente deliberata dagli OO.CC e con il consenso dei genitori, e non ci sarebbe bisogno di alcuna giustificazione ), deliberare in collegio docenti tale partecipazione come non incidente nel tetto di assenze, prevedendo però una qualche forma di certificazione da parte delle famiglie dell’effettiva partecipazione all’evento ( magari programmando una attività preparatoria a scuola e/o una discussione nelle classi dopo l’evento , per riflettere sugli spunti emersi dalla manifestazione ). Alle scuole che invece ritengono che una partecipazione ad uno sciopero, per quanto di indubbia valenza educativa, sia riconducibile ad una assunzione di responsabilità personale non resterà che chiedere la giustificazione dell’assenza ( considerandola o meno incidente sul tetto di assenza ai fini della validità dell’anno scolastico.)

La questione del tetto massimo di assenze ai fini della validità dell’anno scolastico implica però degli obblighi anche da parte delle istituzioni scolastiche. L’argomento è molto delicato, in quanto talvolta le scuole si trovano, non per loro scelta o responsabilità, nella difficoltà di garantire interamente il monte ore globale del tempo scuola previsto. Pensiamo a quello che si verifica all’inizio dell’anno scolastico, quando in quasi tutte le scuole l’organico docenti non risulta completo ( e non sempre è possibile reperire dei supplenti in maniera tempestiva) e non si dispone di personale con ore a disposizione (soprattutto nelle scuole superiori, dove le cattedre sono ormai ricondotte tutte alle 18 ore settimanali). In molte scuole, soprattutto secondarie di secondo grado, si è costretti ad organizzare nelle prime settimane un orario scolastico ridotto oppure, in altri casi, si fanno entrare alcune classi con orario posticipato o le si fanno uscire anticipatamente. Il problema è serio, in quanto in seguito potrebbero anche presentarsi dei motivi di contenzioso con le famiglie, che potrebbero far valere nelle sedi opportune le motivazioni di una riduzione del tempo scuola previsto dalla norma e che deve essere garantito dalla scuola . Ecco perché , a parere della scrivente, non è bene fare entrare le classi più tardi del previsto o farle uscire prima. Pur nella consapevolezza della difficoltà di gestione delle classi “scoperte” è preferibile che i ragazzi rimangano a scuola , che è comunque un ambiente protetto, , anche se i genitori sono stati avvisati dell’orario ridotto della giornata. In alternativa, se viene previsto un orario ridotto, con ingressi posticipati/uscite anticipate, una prudente via di uscita potrebbe essere quella di programmare delle attività /progetti di recupero delle ore di lezione non svolte ( includendo anche le ore impiegate durante le uscite didattiche purchè esse si collochino al di fuori del normale orario delle lezioni) informando di ciò le famiglie (magari ad inizio anno scolastico) , chiarendo che la partecipazione a tali attività è obbligatoria e l’eventuale non partecipazione dello studente sarà considerata come assenza dalle lezioni. Attenzione però : tali attività non devono comportare alcun onere finanziario a carico delle famiglie, per evitare pericolose discriminazioni in una questione che deve garantire a tutti gli studenti la parità di trattamento.

I genitori dovrebbero ricevere una adeguata informazione circa le procedure comportamentali adottate dall’istituto in caso di assemblea sindacale e sciopero del personale scolastico.

Nel caso di sciopero del personale, la scuola è tenuta a darne tempestiva comunicazione ad alunni e famiglie , avvisando della possibilità di non poter garantire il regolare svolgimento delle lezioni. Bisogna infatti ricordare che non è legittimo sostituire il docente in sciopero mandando in classe un sostituto, ma è altresì da sottolineare che lo sciopero di un docente in orario nella classe non esime la scuola dalla dovuta vigilanza, quindi la scuola ha comunque l’onere di organizzare la sorveglianza degli studenti presenti, vegliando sulla loro incolumità. E’ perfettamente legittimo, al fine di una preventiva valutazione dell’impatto dello sciopero sul servizio scolastico, chiedere al personale una dichiarazione di adesione/non adesione allo sciopero, purchè sia ben specificato che tale dichiarazione è del tutto volontaria .

Nel caso di assemblea sindacale invece è previsto che il dirigente, dopo aver chiesto ai docenti/personale ATA la dichiarazione di partecipazione, dichiarazione che il dipendente è obbligato a rilasciare entro il termine stabilito dalla dirigenza, informi le famiglie circa l’eventuale riduzione dell’orario scolastico delle classi ( con ingresso posticipato/uscita anticipata). Nella circolare in cui si chiede ai dipendenti la dichiarazione di partecipazione all’assemblea sindacale è opportuno che si fissi un termine tassativo entro cui tale comunicazione deve pervenire, termine sufficientemente congruo per permettere la comunicazione di riduzione dell’orario alle famiglie. Per evitare che qualcuno , per motivi vari, non abbia reso tale dichiarazione nei tempi previsti, chiedendo in seguito una deroga e mettendo in difficoltà la scuola, si consiglia di inserire nella circolare in questione la precisazione che la mancata esplicita manifestazione di partecipazione entro il termine fissato verrà considerata come dichiarazione di effettuazione di regolare servizio.

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