Mobilità docenti 2021/22, trasferimenti all’interno del comune sul 100% dei posti ma niente punteggio per esigenze di famiglia

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Il Ministero ha pubblicato l’ordinanza relativa ai trasferimenti e passaggi di cattedra e/o ruolo per il personale docente, ATA, educativo per l’anno scolastico 2021/22. Per i docenti è possibile presentare domanda fino al 13 aprile. 

La mobilità per il prossimo anno scolastico viene disposta sempre in tre fasi distinte all’interno delle quali sono compresi specifici movimenti.

Come chiarisce, infatti, l’art.6 comma 1 del CCNI, le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:
I fase: Trasferimenti all’interno del comune
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia
III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale

Movimenti della I fase

I movimenti della I fase sono, quindi, i trasferimenti all’interno del comune di titolarità, che vengono disposti con priorità rispetto a quelli in altro comune o in altra provincia.
Questi trasferimenti, insieme a quelli della II fase, che interessano la provincia di titolarità, vengono disposti sul 100% dei posti vacanti e disponibili

Operazioni della I fase

Le operazioni della I fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali all’interno del comune del centro territoriale di titolarità.

In questa fase i movimenti vengono disposti secondo l’ordine indicato nell’allegato 1 del CCNI, dalla lettera A1) alla lettera G).

La prima operazione ,identificata dalla lettera A1), riguarda gli insegnanti della scuola Primaria che ottengono il trasferimento a domanda tra i posti dell’organico (comune, lingua inglese) del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità.

Per questi docenti, che ottengono il trasferimento da posto comune a lingua inglese, è importante quanto indicato nella nota 0) della sequenza operativa, dove si chiarisce che esiste l’obbligo di garantire per un triennio l’insegnamento della lingua inglese; pertanto non potranno essere trasferiti nello stesso circolo da posto di lingua a posto comune nei due anni scolastici successivi a quello in cui sono stati trasferiti su posto di lingua, a meno che non vengano individuati come soprannumerari su posto di lingua inglese. Resta ferma la possibilità di trasferimenti, sia su posto di lingua inglese che su posto comune, in altri circoli.

Seguono poi (lettera A) i trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto I) dell’art. 13 del CCNI, indipendentemente dal comune o provincia di provenienza.

Si tratta della precedenza “Disabilità e gravi motivi di salute”, valida anche per la mobilità professionale e i trasferimenti interprovinciali, come indicato di seguito:
“Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell’interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta a tutto il personale docente che si trovi, nell’ordine, in una delle seguenti condizioni:
1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120)
2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82)”

Nella lettera B) sono inserite le seguenti operazioni:
• trasferimento a domanda nel plesso, circolo, scuola o istituto di precedente titolarità dei
docenti, trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari, beneficiari della precedenza di cui al punto II) dell’art 13 del CCNI
• limitatamente alla scuola Secondaria di II grado, trasferimenti a domanda dei docenti soprannumerari titolari di istituti oggetto di unificazione prevista dall’art. 18 comma 1, lettera A (Unificazione nella scuola secondaria di I e II grado). La precedenza è valida soltanto per un istituto, avente sede nello stesso comune, oggetto della stessa operazione di unificazione che ha coinvolto la scuola ove l’aspirante risulta soprannumerario
• limitatamente alla scuola Secondaria, trasferimenti a domanda dei docenti individuati come soprannumerari titolari negli istituti di cui all’art. 18, lettera C (Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado)

I trasferimenti a domanda dal corso diurno al corso serale dello stesso istituto, e viceversa, vengono disposti di seguito, come indicato nella lettera C)

Dalla lettera D) alla lettera D2) sono disposti i trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari di una delle precedenze previste nell’art.13. Nel dettaglio si considerano, nell’ordine, le seguenti precedenze:

lettera D) precedenza punto III), 1), 2) (limitatamente ai comuni con più distretti) e 3) dell’art.13:
1) disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del D.L.vo n. 297/94
lettera D1) precedenza punto IV) dell’art. 13, relativamente al genitore, o equiparato, che presta assistenza al figlio con disabilità, limitatamente ai comuni con più distretti
Lettera D2) precedenza punto IV) dell’art. 13 per assistenza al coniuge/parte dell’unione civile o al genitore disabile limitatamente ai comuni con più distretti

I trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze indicate nell’art.23, commi 14 e 15, rientrano nelle operazioni inserite nella lettera E1). Nello specifico si tratta, nell’ordine, delle seguenti precedenze:

comma 14) In considerazione della peculiarità delle attività di insegnamento nei corsi funzionanti presso le
strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, per i docenti che abbiano comunque maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione carriera di cui all’art. 11, comma 14 della legge 124 del 1999 – ivi incluso l’anno in corso – nei predetti corsi, è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi.
comma 15) Analogamente a quanto disposto nel precedente comma, è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi, ai fini dell’accesso ai centri di istruzione per gli adulti attivati presso i C.P.I.A. e alle sedi di organico dei corsi serali, a favore del personale che abbia comunque maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione carriera di cui all’art. 11, comma 14 della legge 124 del 1999 – ivi incluso l’anno in corso – nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l’educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione

Le operazioni della I fase procedono con i trasferimenti a domanda in sede (lettera E), seguiti dai trasferimenti d’ufficio, nel comune di titolarità e per la medesima tipologia di posto, dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo-domanda (lettera F) , e si concludono con i trasferimenti a domanda dei docenti trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari, nel comune di precedente titolarità, beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 13 del CCNI (lettera G)

Punteggio spettante nella I fase: niente esigenze di famiglia

Il punteggio spettante per i trasferimenti della I fase non comprende quello relativo alle esigenze di famiglia indicate nella lettera A2 della tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI. Non viene valutato, quindi, sia il punteggio per ricongiungimento familiare, che il punteggio per i figli minori.
Come esplicitato, infatti, nell’allegato 1 relativamente alle operazioni della I fase, “Per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base dei soli elementi di cui alle sezioni A1 e A3 della Tabella A di valutazione dei titoli, allegate al presente contratto. Per il personale titolare in altro comune trasferito nell’ultimo ottennio per soppressione di posto che chiede di tornare al plesso, circolo, scuola, istituto e al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (sez. A2 della tabella A di valutazione), limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica o circolo di precedente titolarità. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”

MOBILITÀ 2021, domande al via: vincoli, punteggio, come compilare la domanda [LO SPECIALE CON LE VIDEO GUIDE] PAGINA IN AGGIONAMENTO

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