Entrano a scuola e rubano 300 euro dalle macchinette: condannati per furto, ma penalmente la scuola non è come una dimora privata. Sentenza

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La Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 11465/2021 affronta il caso riguardante la condanna per furto verso alcuni imputati accusati di essersi introdotti all’interno dei locali dell’istituto scolastico forzando la porta d’ingresso e, dopo avere scassinato il distributore di bevande ivi collocato, di avere asportato la gettoniera, così impossessandosi della somma di euro 300 circa in monete, contenuta all’interno della gettoniera stessa. Si tratta di una casistica tutt’altro che isolata.

Legittima la condanna per furto se ci si intrufola nei locali scolastici per rubare

I giudici di merito hanno adeguatamente spiegato che l’azione delittuosa si è svolta sotto l’osservazione condotta da un sovraintendente casualmente presente sul luogo del delitto, libero dal servizio all’esterno del plesso scolastico preso di mira dagli imputati – che aveva modo di osservare e monitorare l’azione (comunicata in tempo reale all’equipaggio delle volanti che intervenivano sul luogo del delitto) degli imputati che si introducevano, invito domino, nell’edificio scolastico. Come si legge negli atti, “successivamente, all’interno, è stata riscontrata l’effrazione delle porte di accesso nonché di una delle macchinette distributrici di bevande e di altri alimenti, nonché l’asportazione della gettoniera del distributore, e dunque l’asportazione del contenuto pari a circa 300,00 euro. I ricorrenti sono stati arrestati in flagranza di reato dalle Forze dell’Ordine nelle more allertate e giunte sul luogo del delitto con due volanti, colti nell’atto di dileguarsi e dopo avere certamente portato all’esterno dell’edificio il bottino del delitto, come si evince dal ritrovamento nel cortile dell’edificio della gettoniera divelta e asportata dal distributore. Allo stesso modo la Corte territoriale motiva sull’esito negativo delle perquisizioni in relazione al ritrovamento del bottino e come sia stata ragionevolmente prefigurata la possibilità che gli imputati si fossero disfatti del bottino, allertati dall’arrivo della Polizia, o lo avessero affidato al quarto complice del quale si erano smarrite le tracce. I giudici richiamano il ritrovamento nell’autovettura di (xxx) di strumenti atti allo scasso, così come sono stati riscontrati il danneggiamento del lucchetto della porta di ingresso all’edificio, il danneggiamento del distributore di bevande e alimenti e come risultasse divelta la gettoniera. La Corte territoriale ha motivato adeguatamente sulle ragioni per le quali il reato deve ritenersi consumato, e non tentato, e sulle ragioni per le quali non ha ravvisato l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., né i presupposti per la concessione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., e finanche le ragioni per le quali non poteva applicarsi la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen.”.

La scuola non è una dimora privata

Sul punto è significativo ricordare che per la Cassazione il perimetro di riconoscibilita’ del concetto di privata dimora e’ stato ulteriormente tracciato nelle sentenze: – Sez. 5, n. 51113 del 19/10/2017, Capizzano, Rv. 271629 secondo cui non e’ configurabile il reato previsto dall’articolo 624bis c.p. qualora il furto sia commesso nel corridoio di un istituto scolastico, trattandosi di luogo non riconducibile alla nozione di privata dimora, nell’ambito della quale rientrano esclusivamente i luoghi non aperti al pubblico, ne’ accessibili a terzi senza il consenso del titolare e nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata. Mentre con la Sentenza delle Sezioni Unite n. 31345 del 23/03/2017, si è affermato che i luoghi di lavoro, generalmente, sono accessibili ad una pluralità di soggetti anche senza il preventivo consenso dell’avente diritto: ad essi è quindi estraneo ogni carattere di riservatezza, essendo esposti, per definizione, alla “intrusione” altrui. Si pensi agli esercizi commerciali o agli studi professionali o agli stabilimenti industriali accessibili a un numero indeterminato di persone, che possono pertanto prendere contatto (e non solo visivo) con il luogo senza alcun filtro o controllo. L’attività privata svolta in detti luoghi avviene a contatto con un numero indeterminato di altri soggetti e, talvolta, in rapporto con gli stessi. Con riferimento ad essi è, pertanto, fuor di luogo parlare di riservatezza o di necessità di tutela della sfera privata dell’individuo. L’orientamento che interpreta estensivamente la nozione di privata dimora si pone, quindi, in contrasto con la lettera e la ratio della norma.

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