Covid, i colori delle regioni: Veneto, Marche e Trentino in zona arancione da martedì 6 aprile [VIDEO]

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Marche, Veneto e Trentino passeranno arancioni già da martedì 6 aprile.  Il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà le ordinanza in giornata che avranno efficacia subito dopo i tre giorni di zona rossa nazionale prevista per le festività di Pasqua.

A vedere confermato il rosso, almeno fino al 13 aprile, a causa dell’incidenza superiore a 250 casi per 100mila abitanti sono Valle d’Aosta (380), Piemonte (337), Friuli (331), Puglia (318), Emilia-Romagna (297), Lombardia (268), Toscana (260). Ci sono poi due Regioni che resteranno nella zona con più restrizioni almeno per altre due settimane a causa dell’Rt superiore a 1,25. Si tratta di Calabria e Campania.

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RT – Scende a 0,98 sotto la soglia d’allarme di 1 il valore dell’Rt nazionale che la scorsa settimana era a da 1,08. L’incidenza si attesta a 232 casi ogni 100mila abitanti contro i 240 della scorsa settimana. Sono questi i valori che i tecnici dell’Iss e del ministero della Salute stanno esaminando e che dovrebbero essere confermati nel Monitoraggio settimanale che sarà presentato oggi. Complessivamente il rischio epidemico nell’ultima settimana “si mantiene a livelli elevati con sei Regioni (Calabria, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia, Toscana e Veneto) che hanno un livello di rischio alto”. Tredici Regioni “hanno una classificazione di rischio moderato (di cui sette ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e una Regione (Basilicata) e una Provincia Autonoma (Bolzano) hanno una classificazione di rischio basso”. 

NOTA BENE Prima di tutto va ricordato che tutta Italia sarà in zona rossa dal 3 al 5 aprile, in occasione delle vacanze di Pasqua. Dal 6 aprile torneranno in vigore i colori, ma solo l’arancione e il rosso, e non il giallo, come stabilito dal nuovo decreto legge Covid, fino al 30 aprile. Il decreto prevede però una verifica a metà mese: se la situazione epidemiologica lo consentirà, si valuterà la possibilità che le zone dove la diffusione del virus è più contenuta possano tornare in giallo e, dunque, procedere ad alcune riaperture.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Scuola

Il provvedimento dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado.

Zona arancione – Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione. Dalla secondarie di secondo grado dunque in presenza dal 50 al 75%.

Zona rossa – Le attività didattiche dalla seconda media si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Inoltre, il decreto:

  • esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative;
  • introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione);
    stabilisce che le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe;
  • proroga al 31 luglio 2021 alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, prevede norme sullo svolgimento dell’attività giudiziaria in periodo di emergenza pandemica e reca modifiche al codice della giustizia contabile;
  • proroga al 31 maggio 2021 il termine concernente le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (LPU) (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) nonché i contratti a tempo determinato degli LSU e LPU (Calabria), con oneri a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • estende agli enti del Terzo settore (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società sino al 31 luglio 2021;
    proroga il termine per la rendicontazione della spesa sanitaria regionale al fine di consentire alle Regioni e alla Province autonome di completare le relative operazioni;
  • dispone deroghe per lo svolgimento dei concorsi pubblici prevedendo lo svolgimento di una sola prova scritta e una orale, con modalità decentrate. Si prevedono inoltre modalità ulteriormente semplificate (prova orale facoltativa) per i concorsi relativi al periodo dell’emergenza sanitaria e la possibilità a regime per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni. È esclusa l’applicazione delle procedure derogatorie per il personale in regime di diritto pubblico. Inoltre, dal 3 maggio 2021 i concorsi riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico;
  • consente lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell’emergenza pandemica da COVID-19. Si prevede espressamente che l’accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale sia subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, sulle condizioni previste dal decreto del Ministro della giustizia concernente l’accesso ai locali adibiti alle prove.

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