Graduatorie ATA terza fascia, FAQ Ministero: interruzione retribuzione, titolo di studio conseguito all’estero

WhatsApp
Telegram

Il Ministero dell’Istruzione pubblica nuove FAQ relative alle graduatorie di terza fascia ATA: le numero 29 e 30. L’istanza può essere inoltrata entro il 22 aprile 2021.

Il titolo di studio per l’accesso ai profili è stato conseguito all’estero, posso presentare domanda di inserimento nelle graduatorie Ata terza fascia?

I titoli di studio conseguiti all’estero sono validi, ai fini dell’accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti entro il termine di scadenza di presentazione della domanda o se entro il predetto termine sia stata presentata istanza di riconoscimento. In tale ultimo caso l’inserimento avviene con riserva e non produce effetto ai fini della stipula del contratto fino allo scioglimento della riserva stessa. In alternativa può essere presentata istanza di equivalenza ai sensi dell’art. 38 del D.Leg.vo 165/2001 secondo le indicazioni disponibili nella pagina dedicata https://www.miur.gov.it/equivalenza-ai-fini-professionali

Che differenza c’è fra periodi di interruzione della retribuzione e periodi di assenza non retribuita?

I periodi di interruzione della retribuzione si hanno nei casi in cui vi sia la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (ad esempio nelle ipotesi di cui agli artt. 12, 14 e 15 del CCNL 19 aprile 2018).
I periodi di assenza non retribuita ricomprendono invece tutte le altre ipotesi di assenza non retribuita, senza che vi sia un provvedimento di sospensione dal servizio ( ad. es. assenze ingiustificate, permessi non retribuiti, multa, scioperi ecc…).
Normativa.

Graduatorie ATA terza fascia, come compilare la domanda. Tutte le Guide e le FaQ

WhatsApp
Telegram
Pubblicato in ATA

Concorsi PNRR: Corso di preparazione alla prova orale di Eurosofia. iscrizioni ancora aperte. Oggi incontro in diretta per la secondaria