Mobilità ATA 2021, collaboratori scolastici ex LSU non possono presentare domanda. Ecco perché

WhatsApp
Telegram

Mobilità personale ATA per l’a.s. 2021/22, collaboratori scolastici ex LSU non partecipano alle operazioni di trasferimento. Numerose le mail di protesta giunte in redazione rispetto a questa presunta distinzione tra il “collaboratore scolastico vero” e l’assunto con procedura ex LSU.

Tempistica ATA

L’articolo 2 dell’OM n. 106/2021 indica la seguente tempistica relativa alle operazioni di mobilità del personale ATA:

  • Presentazione domande: dal 29 marzo al 15 aprile 2021
  • Comunicazione posti disponibili e domande al SIDI entro il 21 maggio 2021
  • Pubblicazione dei movimenti l’11 giugno 2021

Le domande si presentano telematicamente tramite Istanze Online, cui accedere con le credenziali ministeriali o con le credenziali SPID.

Può partecipare ai movimenti tutto il personale a tempo indeterminato, eccetto una particolare “categoria” di collaboratori scolastici, ossia gli ex lavoratori delle ditte che detenevano gli appalti di pulizia nelle scuole e che sono stati assunti in ruolo (in seguito all’internalizzazione dei servizi di pulizia) il 1° marzo 2020, con decorrenza giuridica il 01/09/2019.

CCNI EX LSU

Il suddetto personale, come leggiamo nell’articolo 1, comma 4, del CCNI sottoscritto definitivamente il 3 agosto 2020, ha acquisito la titolarità presso l’istituzione scolastica ove è stato assunto:

Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico ed il contemporaneo svolgimento delle operazioni connesse alla procedura selettiva nazionale ed alla mobilità del personale ATA, al personale immesso in ruolo a decorrere dall’a.s. 2019-2020 nel profilo professionale di collaboratore scolastico sulla base della procedura selettiva di cui articolo 58,  comma 5 ss., del decreto legge n. 69 del 2013 è attribuita la titolarità presso l’istituzione scolastica su cui è stata effettuata l’assegnazione all’atto dell’assunzione in servizio.

CCNI 30 agosto 2020

No mobilità

I collaboratori scolastici summenzionati, come detto all’inizio, non possono partecipare alla mobilità nemmeno per il prossimo anno scolastico, come detta sempre l’articolo 1, comma  6, del CCNI del 3 agosto 2020:

Salvo quanto previsto dall’articolo 3, per gli anni scolastici di applicazione del C.C.N.I. del 6/3/2019, il personale di cui ai commi 4 e 5 (appunto i collaboratori scolastici ex LSU  ) non partecipa alle procedure di mobilità volontaria  e/o d’ufficio previste dal citato CCNI sulla mobilità del personale docente ed ATA del 6/3/2019 triennio 19/20-20/21-21/22.

I collaboratori scolastici ex LSU, dunque, non possono partecipare alle operazioni di mobilità volontaria e d’ufficio disciplinate dal CCNI mobilità 2019/22. Ciò vuol dire che gli interessati:

  • non possono presentare domanda di mobilità volontaria
  • non posso essere dichiarati perdenti posto in quanto non partecipano nemmeno alla mobilità d’ufficio (per i soprannumerari).

Per tale personale, dunque, si deve attendere un nuovo accordo. La trattativa al riguardo tra OOSS e Ministero era iniziata ma poi non è andante avanti. Attendiamo notizie in merito.

WhatsApp
Telegram

TFA sostegno IX ciclo. Segui un metodo vincente. Non perderti la lezione in sincrono a cura della Dott.ssa Evelina Chiocca sul Pei