TFA specializzazione sostegno VI ciclo, più di 6.000 posti: quando le selezioni, quali i requisiti di accesso

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TFA specializzazione sostegno anno accademico 2020/21, VI ciclo. I posti a disposizione, già autorizzati, sono 6.191. Si tratta dei posti residui dei 40.000 posti autorizzati dal MEF da suddividere tra IV ciclo 2018/19 (già concluso per 14.224 posti), V ciclo (2019/20, in via di svolgimento per 19.585 posti), e appunto VI ciclo da avviare nell’anno accademico 2020/21. 

6.191 posti residui da suddividere tra le Università

Non sappiamo se si tratta di un numero definitivo. Questo è il numero dei posti già autorizzati. Il Ministro Azzolina aveva parlato di una nuova procedura  “dovremo affrontare il tema delle assunzioni, perché ne servono migliaia, ma devono anche essere specializzati. Ecco perché con il ministro dell’Università, Gaetano Manfredi, stiamo lavorando a un raccordo fra le scuole e le università che preparano il corpo docente. Sarà un percorso lungo, sono sincera”.

Ma poi le cose sono andate diversamente, con un cambio al vertice del Ministero e non sappiamo se questo progetto potrà avere un seguito.

Al momento nulla di nuovo è trapelato, per cui rimane un punto fermo il VI ciclo, con i i pochi posti residui da suddividere tra le varie Università.

Idonei V ciclo

A questi posti bisogna aggiungere i sovrannumerari

L’articolo 4, comma 4, del DM 92/2019, prevede infatti

  • Sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:

a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

I docenti summenzionati, che hanno superato il test d’accesso nell’anno accademico 2019/20 ma non si sono collocati in posizione utile non sosterranno le selezioni per il 2020/21 ma saranno ammessi in soprannumero ai percorsi di specializzazione del VI ciclo.

Date delle selezioni

Nulla è stato deciso in merito, considerato che le lezioni del V ciclo  sono in pieno svolgimento e c’è l’urgenza di concludere entro metà luglio. La data posta dal Ministro Manfredi è il 16 luglio, ma comunque entro il 20 per l’iscrizione negli elenchi aggiuntivi alle GPS.

Il  nuovo Decreto Legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° aprile prevede che dal 3 maggio 2021 i concorsi riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico. Tra questi potrebbe esserci proprio la selezione per l’accesso al VI ciclo TFA sostegno.

Requisiti di accesso

Per la scuola secondaria I e II grado

  • abilitazione specifica per la classe di concorso oppure
  • laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica,musicale e coreutica, oppure titolo equipollente ed equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso + 24 CFU  nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche
  • gli ITP insegnanti tecnico pratici accedono con il solo diploma.
  • I candidati in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del Dlgs 59/2017, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso, così come previsto dal DPR 19/2016 come integrato dal DM 259/2017.

ITP accedono con diploma fino al 2024/25

Il dm n. 95 del 12 febbraio 2020 afferma infatti

“Ai fini dell’individuazione dei titoli di ammissione per l’iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi si rimanda all’ art. 3, comma 1 (Requisiti di ammissione e articolazione del percorso) e all’art. 5 (Disposizioni transitorie e finali), comma 2, del D.M. n. 92/2019.”

E l’art. 5 comma 2 del dm 92/0219  riporta  il titolo di accesso per gli ITP al diploma.

Esso afferma infatti “I requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di insegnante tecnico – pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025.
Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.”

laurea + tre anni di servizio non è più requisito di accesso, era un requisito transitorio per l’a.a. 2018/19

N.B. La laurea deve avere tutti gli esami o CFU eventualmente richiesti dal Miur per accedere ad una delle classi di concorso dell’ordine di scuola richiesto.

Controlla a quale classe di concorso puoi accedere

Le classi di concorso della scuola secondaria sono disciplinate dal DPR 19/2016, come modificato dal DM 259/2017.

Allegate al DPR la tabella A e la tabella B, dove sono indicate le classi di concorso, i titoli di studio d’accesso e gli eventuali crediti necessari.

Nella Tabella A sono riportate le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.

Nella Tabella B sono riportate le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria di primo e secondo grado e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alla Tabella C allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.

Le modifiche apportate con il DM 259-17

Requisiti di accesso Infanzia e primaria

  • Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all’insegnamento –  art. 6, Legge 169/2008)
  • Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997)

Altri titoli di abilitazione utili per infanzia e primaria sono:

Candidati con tre anni di servizio specifico

In base alla legge 41/2020  Accedono direttamente alle prove scritte i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, nonché i candidati di cui all’articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (candidati con disabilità affetti da invalidità pari o superiore all’80%).

Per quali classi di concorso non è più possibile partecipare alle selezioni

Non è più consentito l’accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti:

A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo  grado;
A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;
A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; B-01 Attività pratiche speciali;
B-29 Gabinetto fisioterapico;
B-30 Addetto all’ufficio tecnico;
B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;
B-32 Esercitazioni di pratica professionale;
B-33 Assistente di Laboratorio. [nota Ministero 13 agosto 2020]

Prova preselettiva non farà media

Il decreto interministeriale n. 90 del 7 agosto 2020 ha stabilito che il punteggio del test preselettivo  non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso.

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