Mobilità docenti 2021, le preferenze: cosa cambia se scelgo la scuola o solo comune, distretto o provincia [GUIDA compilazione domanda]

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Domanda di mobilità docenti 2021, scadenza 13 aprile. Preferenza analitica e sintetica: quale prevale nella valutazione della domanda.  Il docente che partecipa alla mobilità per il prossimo anno scolastico può indicare nel modulo-domanda, nella sezione specifica “Preferenze territoriali”, le sedi nelle quali desidera ottenere il movimento richiesto.

Tipologia di preferenze

Le preferenze esprimibili possono essere analitiche o sintetiche.

Con la preferenza analitica si chiedono specifiche scuole

Con la preferenza sintetica si chiede un comune, un distretto o una provincia, quindi tutte le scuole in essi ubicate, indistintamente senza alcun ordine di priorità tra queste. In questo modo, i docenti, con la preferenza sintetica, hanno la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell’area territoriale del distretto, del comune o della provincia.

Ciascun docente, come specificato nell’art. 6 del CCNI sulla mobilità, potrà esprimere con un’unica domanda fino a 15 preferenze indicando le scuole (preferenza analitica) e uno o più preferenze sintetiche su comune e/o distretto, sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale. Nel caso di mobilità interprovinciale è possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province.

Non sono comprese nella preferenza sintetica (comune o distretto o provincia), le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, le sedi di organico dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti nonché dei percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti negli istituti secondari di secondo grado, i posti di lingua slovena e i posti dei licei europei, per i quali è necessario esprimere o meno la preferenza per tali tipologie.

Le preferenze esprimibili possono essere, quindi, da un numero minimo di 1 a un numero massimo di 15 e, come esplicitato nell’art.9 comma 2 dell’OM n.106/2021, possono essere del seguente tipo:
a) istituzione scolastica
b) distretto
c) comune
d) provincia

Valutazione delle preferenze

Le preferenza sono valutate nell’ordine con il quale sono inserite dal docente nella domanda.

Non esiste, quindi, alcun ordine di priorità tra preferenze analitiche e preferenze sintetiche, ma tale ordine dipende da come il docente le ha indicate nel modulo-domanda

L’indicazione della preferenza analitica non comporta alcuna “sorpresa” per il docente che con tale preferenza chiede un aspecifica scuola mediante codice meccanografico e dizione in chiaro.

Nel caso in cui vi sia discordanza tra dizione in chiaro e codice, prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo, la preferenza medesima è considerata come non espressa, salvo che non vengano prodotti reclami. Le istituzioni scolastiche autonome, quindi anche gli IIS e gli IC, sono esprimibili unicamente tramite il codice sede di organico.

L’indicazione di tipo sintetico (comune o distretto o provincia) comporta, invece, che l’assegnazione possa essere disposta indifferentemente per una qualsiasi istituzione scolastica compresa, rispettivamente, nel comune, nel distretto o nella provincia. L’assegnazione avviene secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle istituzioni scolastiche. Se una domanda viene soddisfatta mediante una preferenza sintetica, al docente è assegnata la prima istituzione scolastica con posto disponibile, secondo l’ordine risultante dall’elenco ufficiale, salvo che esistano altre istituzioni scolastiche con posti disponibili nell’ambito della suddetta preferenza sintetica e l’istituzione scolastica che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le istituzioni scolastiche in essa comprese, la prima istituzione scolastica con posto disponibile è assegnata al docente che l’ha richiesta con indicazione più specifica e al docente che ha espresso la preferenza sintetica è assegnata la successiva istituzione scolastica con posto disponibile.

Preferenze diverse, quali conseguenze

Si ritiene utile ricordare che in seguito a movimento volontario la tipologia di preferenza sulla quale risulta soddisfatto il docente può essere causa di diverse conseguenze in relazione al vincolo triennale introdotto nell’art.2 comma 2 del CCNI sulla mobilità, valido per il triennio 2019/20 – 2020/21 – 2021/22.

Il movimento volontario ottenuto con preferenza analitica determina sempre il vincolo triennale nella scuola ottenuta.

Nel caso di preferenza sintetica sul comune, invece, il vincolo scatta soltanto se si tratta del comune di titolarità, quindi per la mobilità professionale o per il trasferimento su altra tipologia di posto

Nessun vincolo, invece, con preferenza sintetica sulla provincia.

Preferenze non esprimibili

Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell’istituzione scolastica di titolarità, relativamente alla tipologia di posto su cui il richiedente è titolare.

Solo nel caso di presentazione di domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà, l’interessato può indicare nel modulo-domanda anche la preferenza corrispondente al comune o distretto sub-comunale di titolarità.

Non si possono esprimere preferenze per posti sul sostegno se il docente non possiede lo specifico titolo di specializzazione su questa tipologia di posto.

Non si possono esprimere preferenze per posto comune se il docente titolare sul sostegno è ancora nel vincolo quinquennale su questa tipologia di posto

Un errore nell’indicazione delle preferenze potrebbe rendere impossibile, nella piattaforma ministeriale IstanzeOnline, l’invio della domanda

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