Maturità 2021, integrazione credito scolastico 2019/20 candidati interni. Come procedere

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Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2020/21, integrazione credito scolastico attribuito nell’a.s. 2019/20. In quali casi è prevista.

Esame 2020/21

L’esame di Stato di II grado a.s. 2020/21, a causa dell’emergenza epidemiologica, si svolge con prove, requisiti di ammissione e valutazione finale in deroga a quanto previsto dal D.lgs. 62/2017 ed è disciplinato, solo per il corrente anno scolastico, dall’OM n. 53 del 3 marzo 2021, emanata ai sensi della legge n. 178/2020 e della legge n. 41/2020.

L’esame consiste in una sola prova orale.

Il voto finale è espresso in centesimi ed è il risultato della somma dei punteggi attribuiti al colloquio (ossia la prova d’esame) – per un massimo di 40 punti – e di quelli acquisiti per il credito scolastico – per un massimo di 60 punti. L’esame è superato conseguendo il punteggio minimo di sessanta centesimi (60/100).

Vediamo come si deve procedere, ai fini dell’attribuzione del credito, nei confronti degli studenti che lo scorso anno sono stati ammessi alla classe quinta con insufficienze e una media voti inferiore a 6/10.

Alunni promossi nel 2019/20 in presenza di valutazione insufficienti e credito scolastico

L’OM n. 11/2020, relativa alla valutazione finale a.s. 2019/20, ha previsto l’ammissione alla classe successiva anche per gli studenti con valutazioni insufficienti ed un’eventuale media voti inferiore a 6/10.

Nel caso suddetto, ossia di  media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, il consiglio di classe ha attribuito un credito pari a 6 punti, con possibilità di integrarlo di un punto nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21.

L’integrazione va effettuata anche in riferimento al PAI, ossia al Piano di Apprendimento Individualizzato, predisposto al termine dello scorso anno scolastico e realizzato nel corso del 2020/21, per quegli alunni ammessi con valutazioni inferiori a sei decimi in una o più discipline.

Studenti frequentanti la classe IV nel 19/20 e ammessi con una media voti inferiore a 6

Gli studenti, nella condizione sopra indicata (ammessi alla classe successiva con media voti inferiore a 6) e frequentanti nel 2019/20 la classe quarta, devono affrontare nel corrente anno scolastico l’esame di Stato.

Per tali studenti, il consiglio di classe procede prima alla conversione del credito del terzo anno sulla base tabella A di cui all’allegato A all’OM 53/2021:

Poi procede all’eventuale integrazione e successivamente alla conversione del credito relativo allo scorso anno scolastico, ossia al quarto anno, sulla base della Tabella B di cui all’allegato A all’OM 53/2021:

In tal caso, dunque, il consiglio di classe:

  • prima procede all’eventuale integrazione di un punto, come precisato dalla nota n. 8464 del 28/05/2020;
  • poi procede alla conversione.

Ricordiamo che la conversione (sia per il terzo che per il quarto anno) deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito); esempio: ad uno studente è stato attribuito al termine del quarto anno un credito scolastico di 11 punti con media pari a 8; nell’ambito della conversione allo stesso dovrebbe essere attribuito un credito di 17 punti.

Infine, il consiglio di classe procede all’attribuzione del credito scolastico per il quinto anno in base alla tabella C di cui all’allegato A all’OM 53/2021:

Maturità 2021: commissione interna, documento del 15 maggio, maxiorale. Guide, normativa, consulenza, video [SPECIALE]

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