Secondo lavoro, è necessario all’inizio di ogni anno richiedere l’autorizzazione. Non basta quella dell’anno precedente

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sentenze

La fattispecie in esame concerne un’ipotesi di danno erariale conseguente allo svolgimento di attività extra istituzionale da parte di un docente, attività ritenuta incompatibile e per la quale, comunque, è risultato che il docente non abbia richiesto la necessaria autorizzazione da rilasciarsi da parte del dirigente scolastico. Con sentenza 264 del 2019 la Corte dei Conti centrale D’Appello ricostruisce il quadro normativo in materia di autorizzazioni e incompatibilità, questione che può essere nei suoi tratti generali di comune interesse.

La disciplina sull’incompatibilità

In linea generale, osservano i magistrati, il caso in esame si inquadra nell’ambito d’applicazione dell’art. 53 del d.lgs. 165 del 2001 e s.m.i. (di seguito TUPI), recante la disciplina generale delle “Incompatibilita’, cumulo di impieghi e incarichi” dei dipendenti pubblici. In tale contesto, per quanto rileva in questa sede, il comma 1 dell’art. 53 TUPI conferma la vigenza della disciplina speciale prevista dall’art. 508 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che ha approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e del “personale docente, educativo, direttivo e ispettivo”, e che enumera le varie ipotesi di incompatibilità del personale docente, con una serie di precisazioni. “Come è agevole riscontrare, le disposizioni dell’art. 508, comma 10 e ss, rappresentano, da un lato, la trasposizione nel plesso normativo speciale per la pubblica istruzione delle norme già stabilite in via generale dall’art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957; dall’altro lato si innestano, completandolo in relazione alle specificità del personale della Pubblica istruzione, nel contesto normativo più generale di cui all’art. 53 TUPI, integrandosi in tal modo con la disciplina generale ivi recata”.

Si applicano anche ai docenti le disposizioni del TU del pubblico impiego

“A tale stregua, si applicano anche al caso in esame le norme di cui al comma 7 e 7 bis dell’art. 53 del d.lgs. n 165/2001 e s.m.i., a mente dei quali “7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu’ gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita’ disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttivita’ o di fondi equivalenti. 7-bis. L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilita’ erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.”.

Analogamente, trova applicazione anche il comma 10 dell’art. 53 del TUPI, che prevede che “10. L’autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico; puo’, altresi, essere richiesta dal dipendente interessato. L’amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l’autorizzazione e’ subordinata all’intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere e’ per l’amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si’ prescinde dall’intesa se l’amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell’amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata”.

Sulla necessità della richiesta di autorizzazione

“La richiesta di autorizzazione dovrà essere rivolta all’amministrazione di appartenenza del dipendente “dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico; puo’, altresi, essere richiesta dal dipendente interessato” (art. 53, comma 10, TUPI). E’ appena il caso di rilevare che, contrariamente da quanto ritenuto dall’appellante col quinto motivo d’appello, la norma attribuisce ad entrambi i soggetti – conferente o incaricato (nel caso in esame il Melli) – il potere/onere di chiedere la previa autorizzazione al fine di evitare le conseguenze patrimoniali negative che si associano al difetto di autorizzazione ex art. 53, comma 7 e 7 bis TUPI. Quanto alla valutazione circa l’autorizzabilità dell’attività, la decisione dovrà essere assunta dagli organi competenti (nel caso in esame il Direttore didattico) “in ogni caso… secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalita’, tali da escludere casi di incompatibilita’, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente” (art. 53, comma 5, TUPI), regola generale che l’art. 508, comma 15 del d.lgs. 207 del 1994 specifica chiarendo che il direttore didattico dovrà accertare che “non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio”. Il giudizio di compatibilità compiuto in concreto dall’Organo preposto, quindi, dovrà tenere conto del contenuto effettivo dell’attività extraistituzionale da svolgere, in relazione anche alla attività didattica propria del richiedente (Sulla necessità di un accertamento in concreto v. anche Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 17/10/2018, n. 26016 e Cons. Stato Sez. VI, 27/05/2003, n. 2943, nonché T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste Sez. I, 12/12/2005, n. 987 e ex permultis, T.A.R. Sardegna, 11 marzo 1997, n. 341)”.

Ai fini dell’autorizzazione dell’attività extraistituzionale si devono valutare le attività della funzione docente

“La valutazione del rapporto tra l’attività autorizzata e quelle ‘inerenti alla funzione docente’ previste dall’art. 395 del d.lgs. 297 del 1994, si rivela centrale ai fini del rilascio della autorizzazione”. Tra le attività del docente, infatti, rientra anche la cura del “proprio aggiornamento culturale e professionale”, ed in tale prospettiva l’attività autorizzata è corretto che sia coerente con l’insegnamento impartito. In tal modo, l’attività extraistituzionale autorizzata, pur sottraendo tempo all’aggiornamento culturale e professionale nella materia insegnata, può concorrere comunque all’arricchimento positivo del docente nella sua attività didattica, consentendogli di assolvere – ancorchè indirettamente – alla cura del “proprio aggiornamento culturale e professionale”.

È necessario all’inizio di ogni anno richiedere l’autorizzazione per lo svolgimento di attività extra istituzionale

“E’ bene precisare al riguardo che, proprio perché l’attività si ripeteva di anno in anno, era necessario per ogni anno rivalutare la compatibilità tra attività libero-professionale e attività di docente, accertamento necessario al rilascio dell’autorizzazione nei termini e per le finalità sopra evidenziate (art. 53, comma 5, TUPI e art. 508, comma 15 del d.lgs. 207 del 1994): tale realtà doveva comunque essere ben presente anche all’appellante, visto che negli anni non in contestazione aveva sempre richiesto ed ottenuto le autorizzazioni. Inoltre, poiché l’autorizzazione doveva essere preventiva, essa andava richiesta all’inizio di ogni anno, di tal chè rimangono prive di rilievo eventuali (impreviste o imprevedibili) sopravvenienze (incidente stradale, e assistenza a persona disabile) che interrompessero per qualche ragione l’ordinario svolgimento della prestazione lavorativa del docente”.

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