Studentessa viene espulsa da scuola, i genitori chiedono risarcimento danni per le sofferenze provocate alla figlia dall’ingiusto provvedimento. Sentenza

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I ricorrenti, in veste di genitori della minore hanno chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla ingiusta inflizione della sanzione espulsiva nei confronti della figlia, sanzione successivamente annullata dall’Organo di Garanzia interno all’istituto scolastico. Lamentano  nel ricorso come prodotto tramite il proprio legale la sofferenza provati dalla figlia nell’attesa di un provvedimento idoneo a rendere nel nulla una delibera fondata su presupposti erronei ed assunta in violazione di molteplici principi giuridici fondamentali ed irrinunciabili.  Il Miur si è costituito in giudizio con memoria di stile. Ma per il TAR del Lazio con sentenza del 02/04/2021 N. 03942/2021 il ricorso è infondato.

Quando si può chiedere un risarcimento danni in caso di sanzione disciplinare inflitta ad uno studente?

Affermano i giudici che ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni, l’illegittimità del provvedimento amministrativo, ove acclarata, costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, da considerare unitamente ad altri, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità degli elementi di fatto, il carattere più o meno vincolato (quindi, l’ambito più o meno ampio della discrezionalità) della statuizione amministrativa. Invece, l’elemento psicologico della colpa della P.A. va individuato nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ossia in negligenze, omissioni d’attività o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili in ragione dell’interesse protetto di colui che ha un contatto qualificato con la P.A. stessa.

Non basta l’annullamento formale dell’atto per chiedere i danni all’amministrazione

Nel caso di specie, “considerato che il provvedimento espulsivo è stato annullato previo parere vincolante dell’Organo di Garanzia Regionale, unicamente per vizi formali, riconoscendosi e condividendosi le “serie e oggettive ragioni di ordine sostanziale” che avevano indotto l’Istituto a espellere la minore, non è assolutamente ravvisabile la colpa dell’amministrazione. In questi termini Cons Stato sez. V, 21/04/2020, n.2534 “L’annullamento di un provvedimento amministrativo per vizi tralatiziamente definiti formali, quali il difetto di istruttoria o di motivazione, o procedimentali (come il vizio di incompetenza), in quanto non contiene alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto dal provvedimento impugnato, non consente di accogliere la domanda finalizzata al perseguimento della pretesa sostanziale, quale è il risarcimento del danno. Infatti mentre la caducazione dell’atto per vizi sostanziali vincola l’amministrazione ad attenersi, nella successiva attività, alle statuizioni del giudice, l’annullamento fondato su profili formali non elimina né riduce il potere della stessa di provvedere in ordine allo stesso oggetto dell’atto annullato e lascia ampio potere in merito all’amministrazione, con il solo limite negativo di riesercizio nelle stesse caratterizzazioni di cui si è accertata l’illegittimità, sicché non può ritenersi condizionata o determinata in positivo la decisione finale”.

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