Maturità 2021 studenti con disabilità, prova orale anche a distanza. Quando si consegue il titolo

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Esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2020/21, studenti con disabilità: quando si consegue il titolo e quando no; prova orale e modalità di svolgimento; valutazione. Cosa fa il consiglio di classe e cosa la sottocommissione d’esame.

Esame 2020/21

L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2020/21, a causa dell’emergenza epidemiologica, si svolge con prove, requisiti di ammissione e valutazione finale in deroga a quanto previsto dal D.lgs. 62/2017 ed è disciplinato, solo per il corrente anno scolastico, dall’OM n. 53 del 3 marzo 2021, emanata ai sensi della legge n. 178/2020 e della legge n. 41/2020.

L’esame consiste in una sola prova orale.

Il voto finale è espresso in centesimi ed è il risultato della somma dei punteggi attribuiti al colloquio (ossia la prova d’esame) – per un massimo di 40 punti – e di quelli acquisiti per il credito scolastico – per un massimo di 60 punti. L’esame è superato conseguendo il punteggio minimo di sessanta centesimi (60/100).

Ammissione studenti con disabilità

L’ammissione all’esame degli studenti con disabilità è disposta dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale, secondo i criteri indicati nell’articolo 3 della summenzionata OM e validi per tutti i candidati e secondo quanto indicato nel PEI. Qui i requisiti di ammissione

Prova d’esame

La prova d’esame, come detto prima, consiste in un solo colloquio articolato in quattro parti:

  1. discussione di un elaborato sulle discipline caratterizzanti [individuate negli allegati C/1, C/2, C/3 rispettivamente  per Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali] il percorso di studio
  2. discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno, e ricompreso nel documento del consiglio di classe presentato entro il 15 maggio
  3. analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;
  4. esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui al punto 1.

Consiglio di classe

Il consiglio di classe, come leggiamo nell’articolo 20 dell’OM 53/21, stabilisce se lo studente con disabilità deve sostenere una prova con valore equipollente o meno, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del DI n. 182/2020 “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.”

Le prove non equipollenti sono previste per gli studenti che seguono un percorso differenziato.

Nell’uno e nell’altro caso, il consiglio di classe deve procedere alla relativa delibera, sempre sulla base di quanto previsto nel PEI.

Evidenziamo che il consiglio di classe, qualora le condizioni lo permettano, può ammettere uno studente a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali (caso dunque di uno studente con disabilità che ha seguito, negli anni precedenti il quinto, un percorso differenziato) e poi all’esame di Stato. In tal caso, per il terzultimo e penultimo anno, il credito scolastico è attribuito sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11 dell’OM, in base al quale si procede prima alla conversione de crediti del terzo e del quarto anno e poi all’attribuzione del credito relativo al quinto anno, secondo le relative tabelle.

Sottocommissione

La sottocommissione, per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico.

Il docente di sostegno e le eventuali altre figure di supporto allo studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione, secondo le indicazioni del documento del consiglio di classe e acquisito il parere della sottocommissione.

La sottocommissione, inoltre, ove necessario, adatta al PEI la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato B all’OM 53/21.

Rilascio titolo

Chi consegue il titolo 

Il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione è rilasciato agli studenti che sostengono prove equipollenti (o meglio la prova equipollente). Nel diploma non è fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente. 

Chi non consegue il titolo 

Gli studenti, che sostengono prove differenziate ovvero non equipollenti , non conseguono il titolo di studio ma un attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del Dlgs 62/2017.

Il riferimento all’effettuazione della prova d’esame non equipollente è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

L’attestato di credito è rilasciato anche ai candidati con disabilità che non si partecipano all’esame.

Colloquio in video conferenza

Nel caso in cui il colloquio in presenza, anche in seguito all’applicazione di eventuali misure sanitarie di sicurezza, risulti inopportuno o di difficile attuazione, lo studente con disabilità può svolgere il colloquio in video conferenza.

Spetta al consiglio della classe in cui è inserito lo studente con disabilità, sentita la famiglia e acquisiti i necessari elementi, stabilire se lo stesso (studente) debba svolgere o meno l’esame a distanza, in ragione del PEI.

In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con la riunione plenaria, lo svolgimento dell’esame in video conferenza per lo studente con disabilità è disposto dal presidente della commissione, sentita la sottocommissione.

Maturità 2021: commissione interna, documento del 15 maggio, maxiorale. Guide, normativa, consulenza, video [SPECIALE]

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