Stipendio aprile 2021 docenti e ATA: accredito il 23 o il 27, dipende dal contratto. Per alcuni bonus per presenza a marzo 2020

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Stipendio aprile 2021 docenti e ATA a tempo indeterminato o determinato fino al 30 giugno o 31 agosto: pagamento venerdì 23. Per i supplenti con contratto temporaneo (max ultimo giorno di lezione) l’accredito è invece previsto per martedì 27. Nella busta paga di aprile proseguono le detrazioni regionali e comunali, previste fino al mese di novembre.

Il cedolino è già visibile su NoiPA.

Buste paga più leggere

Da marzo e fino al mese di novembre le buste paga saranno più leggere per la presenza delle trattenute. Le addizionali regionali e comunali sono quote aggiuntive di imposta, calcolate sullo stesso imponibile dell’Irpef base e applicate in base al comune e alla regione di residenza.

Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati è prevista una particolare disciplina per la determinazione e il versamento delle addizionali Irpef, dovute:

  • a titolo di acconto per la sola addizionale comunale
  • a titolo di saldo per l’addizionale regionale e comunale

Per i supplenti brevi e saltuari l’accredito è previsto il 27 aprile. 

Come vengono calcolate le addizionali

Le addizionali Irpef regionali e comunali sono determinate dal sostituto d’imposta all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno – che avvengono nel mese di febbraio dell’anno successivo – e trattenute dalle retribuzioni corrisposte a partire dal successivo mese di marzo fino al mese di novembre.

Come vengono calcolate le addizionali Irpef?

Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati è prevista una particolare disciplina per la determinazione e il versamento delle addizionali Irpef, dovute:

  • a titolo di acconto per la sola addizionale comunale
  • a titolo di saldo per l’addizionale regionale e comunale

Quando?

A partire dal mese di marzo e fino a novembre 2021 vengono trattenute le addizionali Irpef calcolate con riferimento all’anno 2020 e certificate nella Certificazione Unica 2021.

La CU di ogni anno è riferita ai redditi dell’anno precedente e riporta l’indicazione delle addizionali che saranno trattenute nell’anno in corso.

Alcuni insegnanti e ATA hanno trovato nel cedolino già consultabile nell’area riservata del portale NoiPA la dicitura ART63 DL 18/2020. Si tratta di un premio per il lavoro svolto in presenza nel mese di marzo 2020, primo mese dell’emergenza sanitaria Covid 19.

Premio bonus 100 euro

Innanzitutto va precisato che la somma di 100 euro è il massimo che insegnanti e ATA potrebbero percepire. Nella realtà molti di loro percepiranno molto meno (alcuni nulla, perché la sospensione dell’attività didattica è scattata già a fine febbraio 2020 e non si sono più recati a scuola per le attività didattiche dell’anno scolastico 2019/20).

Il premio infatti viene corrisposto in relazione ai giorni effettivamente svolti in presenza a marzo 2020.

Il premio è previsto dall’articolo 63 del Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020. Esso prevede che  “ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese“.

A chi spetta il bonus

Il bonus, rimodulato sugli effettivi giorni lavorati nella sede di lavoro, per i lavoratori dipendenti, quindi, sarà corrisposto, rimodulato in base agli effettivi giorni lavorati a marzo nella scuola a:

  • i docenti che hanno lavorato fino al 4 marzo
  • ai Dirigenti scolastici che si sono recati a scuola durante la sospensione dell’attività didattiche (anche solo per parte del mese di marzo)
  • Al personale ATA che si è recato a scuola per svolgere quelle individuate come attività indifferibili dai dirigenti scolastici (anche per parte del mese di marzo)

Con avviso del 12 febbraio2021 il Ministero ha comunicato che è stata integrata la lista degli aventi diritto, che adesso include anche  DSGA, ATA ex LSU nominati a marzo 2020, artt.36 e 59 CCNL e docenti incaricati di religione (contratti ti tipologia N05, N27 ed N28).

Per capire l’importo spettante  si deve utilizzare il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo 2020 e quelli lavorabili, che sono:

a) 22 se la settimana lavorativa è articolata su 5 giorni (lun-ven);
b) 26 se la settimana lavorativa è articolata su 6 giorni (lun-sab).

Il premio sarà, quindi, rapportato ai giorni effettivamente lavorati considerando che i 100 euro spettano solo a chi ha lavorato 22 giorni per settimana articolata su 5 giorni e 26 giorni per settimane lavorativa su 6 giorni. Per tutti gli altri, l’importo spettante sarà rimodulato sui giorni effettivamente lavorati.

Cifra simbolica

Se si considera il mese di marzo con 22 giorni lavorativi, e che il bonus per chi ha lavorato tutto il mese di marzo è di 100 euro, spetteranno 4,50 euro per ogni giorno effettivamente lavorato all’interno della scuola.

Si tratta quindi, in alcuni casi, di una cifra simbolica e non di un vero e proprio incentivo.

La rilevazione da parte delle segreterie scolastiche si è conclusa lo scorso 12 marzo. Per questo motivo alcuni trovano l’importo già nel cedolino di marzo, altri invece dovranno attendere la prossima mensilità di aprile.

La nota del Ministero

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