Graduatorie GPS, si inserisce anche il candidato in ritardo con i titoli a causa della pandemia. Sentenza

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Un ricorrente tramite il proprio difensore impugnava l’Ordinanza Ministeriale 60/2020 nella parte in cui non dispone e non consente l’inserimento in dette graduatoria “con riserva” dei diplomandi esterni in possesso dei prescritti n. 24 crediti formativi CFU e che conseguiranno il diploma di maturità presso la scuola statale nel mese di settembre 2020. Si pronuncia il TAR del Lazio con sentenza del 21/04/2021 in modo favorevole.

Le contestazioni

Sosteneva il ricorrente che ai candidati esterni all’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione è stato imposto che svolgessero le relative prove conclusive al termine dell’emergenza epidemiologica, a differenza di quelli interni che hanno sostenuto nei canonici tempi la medesima prova, ovverosia entro il mese di luglio 2020 e che tale previsione non avrebbe dovuto comportare alcun danno ai candidati esterni; che l’ordinanza ministeriale 27.06.2020, n.41, concernente gli esami di idoneità, integrativi, preliminari e la sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 permette la partecipazione con riserva; che per le istituende GPS l’Amministrazione ha inteso operare una espressa deroga in favore degli studenti universitari, non ancora laureati, sforniti quindi del titolo abilitante di accesso al concorso ma nulla ha fatto per i diplomandi esterni dell’esame di Stato. L’Amministrazione si è costituita controdeducendo nel merito.

La questione della riserva

Il Consiglio di Stato, nel riformare l’ordinanza del TAR in un pregresso giudizio aveva rilevato che “l’ammissione con riserva alle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e d’istituto di cui all’art.4 commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999 n.124 non risulta giustificabile sulla base del disposto di cui all’art. 1, comma 7, D.L. n. 22 del 2020 cit., non sembrando che si faccia questione di ammissione a procedure incentrate sull’espletamento di prove concorsuali o comunque selettive; – l’inserimento nelle graduatorie regolate dall’ordinanza ministeriale n. 60 del 2020, a prescindere dal nomen iuris impiegato in taluni atti ministeriali (non vincolante l’interprete nella qualificazione giuridica degli istituti concretamente rilevanti – Consiglio di Stato Sez. IV, 5 giugno 2020, n. 3552) non pare implicare, difatti, la spendita di un potere pubblicistico di selezione del personale dipendente, bensì sembra presupporre l’esercizio di un potere privatistico, di gestione delle relative graduatorie per un’eventuale assunzione, incidente su situazioni giuridiche soggettive attive fondate direttamente sulla normativa di riferimento”. In particolare, osserva il TAR del Lazio, con questa disposizione si è inteso tutelare chi, come il ricorrente, non ha potuto completare il proprio percorso di studio nei tempi stabiliti non per problematiche singole, ma a causa della contesto emergenziale dovuto alla pandemia, che ha sostanzialmente bloccato la possibilità di finire nei termini ordinari il percorso di studio.

Ingiusto addebitare ai candidati le disfunzioni dovute all’emergenza

Concludono i giudici nella motivazione della sentenza con la quale si accoglie il ricorso che “da una parte è stato previsto che i candidati esterni avrebbero svolto gli esami solo “al termine dell’emergenza epidemiologica”, comportando così che la sessione non si è potuta svolgere a luglio come consueto ma si è svolta a settembre, e dall’altra ha previsto che questi candidati potessero comunque partecipare a tutte le procedure concorsuali per le quali sia richiesto il diploma, nel frattempo bandite, con riserva del superamento dell’esame di Stato. In sostanza, proprio nell’intenzione di non addebitare ai candidati esterni disfunzioni dovute al peculiare contesto emergenziale, si è cercata una soluzione che permettesse loro la possibilità di accedere al mondo del lavoro senza che questi venissero incisi da uno spostamento delle date di esame dovute, si ripete, ad una situazione a loro non addebitabile. Se questa è la ratio delle disposizioni in esame, emerge come una previsione che non permetta la possibilità di inserirsi nelle graduatorie con riserva, qualora si sia in possesso degli altri requisiti, comporterebbe la violazione del principio di uguaglianza e la violazione del principio di ragionevolezza”.

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