Concorso straordinario per il ruolo, per i titoli max 20 punti. Cosa fa punteggio e chi viene escluso. TABELLA

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In questi giorni gli USR stanno rendendo pubblici i risultati relativi alle prove del concorso straordinario  indetto per la scuola secondaria su tutto il territorio nazionale. Una procedura che ha subito dei rallentamenti a seguito della diffusione epidemiologica del Covid, infatti per effetto del DPCM del 3 novembre 2020, lo scorso 5 novembre, è stata disposta la sospensione dello svolgimento delle prove scritte della procedura straordinaria finalizzata all’immissione in ruolo del personale docente su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Le prove sono poi riprese lo scorso febbraio, motivo per il quale a tutt’oggi i risultati elaborati dalle commissioni giudicatrici sono in continuo aggiornamento.

Ricordiamo che il nuovo bando del concorso straordinario, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale lo scorso 10 luglio che integra e modifica il Decreto direttoriale 510 del 23 aprile 2020 (e allegati) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 34 del 28 aprile 2020.

La procedura straordinaria è stata bandita a livello nazionale per complessivi 24.000 posti comuni e di sostegno suddivisi per regione, tipologia di posto e classe di concorso come indicato all’Allegato A del D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 e organizzata su base regionale. I posti destinati alla procedura sono stati elevati a 32.000 con successivo Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020.

22.000 di questi posti sarebbero già stati destinati al ruolo se le graduatorie fossero state pubblicate in tempo per le assunzioni anno scolastico 2020/21. Pertanto, i docenti che rientreranno in quei posti dovranno avere la retrodatazione giuridica del ruolo dal 1° settembre 2020.

Dal 14 al 20 maggio si svolgeranno le prove suppletive per i candidati in possesso di pronunciamento giurisdizionale entro il 22 aprile. Successivamente, potranno essere svolte nuove suppletive per candidati in possesso di pronunciamento giurisdizionale dopo il 22 aprile.

Di conseguenza, le graduatorie potranno subìre continue modifiche fino all’estate.

Il punteggio in graduatoria per chi supera il concorso

E’ formato da

  • Valutazione titolo di accesso A
  • Valutazione titoli accademici scientifici B
  • Valutazione titoli di servizio C
  • Valutazione titoli A+B+C (max 20 punti)
  • Note vengono inserite quando il punteggio è ricondotto a 20 punti

Requisiti di accesso al concorso straordinario

Tutti i docenti che hanno preso parte alla procedura concorsuale hanno dovuto soddisfare le seguenti condizioni previste dal bando:

  • titolo di studio previsto per l’accesso alla classe di concorso
  • aver maturato tre annualità di servizio nella scuola secondaria statale tra l’a.s. 2008/2009 e l’a.s. 2019/2020, su posto comune o di sostegno, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124
  • avere svolto almeno 1 annualità di servizio nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre
  • per i posti di ITP è confermata la possibilità di partecipare con il titolo di accesso previsto dalla normativa vigente (diploma) + i medesimi requisiti di servizio previsti per le altre classi di concorso
  • nell’ambito dei requisiti di servizio è riconosciuto quello svolto con i progetti regionali (comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128) purché sia stato svolto come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle previste da DPR 19/2016 (e successive modifiche).

Valutazione prova scritta e titoli

Alla prova scritta è assegnato un punteggio massimo di 80 punti.

I titoli valutabili sono quelli previsti dalla tabella dell’Allegato D e devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione.

Alla valutazione dei titoli   si assegna un punteggio massimo di 20 punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo”.

Entro i 20 punti saranno inclusi:

  • Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso; abilitazione specifica o titolo di abilitazione specifico conseguito all’estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (sulla base del punteggio conseguito).
  • Con punteggio aggiuntivo anche il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e l’abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione diversi dai percorsi di cui al punto A.1.2, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
  • Titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell’articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all’insegnamento in CLIL in un paese UE.
  • Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 6 aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.4.12.
  • Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del predetto decreto (viene valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera)
  • Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU e con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici (per ogni titolo)
  • Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all’articolo 3, comma 2, e all’allegato A al DM 25 febbraio 2016, n. 92.
  • Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con disabilità (per ciascun titolo) Il predetto titolo non è valutabile nelle procedure concorsuali per i posti di sostegno se costituisce titolo di accesso. Viene tuttavia valutato, valutato, anche nelle procedure per posti di sostegno, qualora si tratti di ulteriore titolo di specializzazione rispetto a quello che costituisce titolo di accesso.

Non verranno valutate le certificazioni informatiche così come i Diplomi di Istituto tecnico superiore che rientrano esclusivamente nella procedura per la classe di concorso a insegnante tecnico pratico.

Titoli di servizio

Il punteggio verrà attribuito soltanto se l’ insegnamento  è prestato sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso.

L’insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale e sullo specifico grado.

Il servizio prestato su posto comune non vale per la procedura sul sostegno.

Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.

Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

L’anno di servizio si considera completato se sono soddisfatte una delle seguenti condizioni:

  • aver lavorato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico (anche non consecutivi);
  • aver lavorato continuativamente dal 1° febbraio fino alla chiusura degli scrutini finali.

Chi è escluso

Le commissioni hanno già pubblicato dei decreti di esclusione. Statisticamente, questi hanno riguardato

  • coloro che hanno richiesto di accedere senza il requisito dei tre anni di servizio nella scuola secondaria statale (quindi con servizio misto)
  • coloro che non possono far valere l’anno di servizio in cui c’è uno stacco tra la fine delle lezioni e gli scrutini (non è “ininterrottamente)
  • coloro per i quali il contratto non è iniziato almeno dal 1° febbraio nell’annualità considerata

Iter della procedura e relativa immissione in ruolo

Le immissioni in ruolo dovrebbero essere disposte dal 1° settembre 2021. Seguirà iter per il conseguimento dell’abilitazione.

Concorso straordinario per il ruolo, chi supera prova scritta. I risultati

 

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