Il trattenimento in servizio oltre i limiti d’età: eccezione prevista solo per la scuola

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Con sentenza del 22/04/2021 n. 04736/2021, il TAR del Lazio tratta il ricorso proposto da un docente universitario con il quale contestava il collocamento a riposo per limiti di età . Lo stesso presentava istanza di trattenimento in servizio ai sensi l’art. 1, comma 257, della Legge n. 208/2015 per la durata di anni tre oltre il limite ordinamentale di collocamento a riposo al fine di assicurare continuità al progetto scientifico e didattico in corso con la sua Università. L’Amministrazione rigettava l’istanza affermando che la disposizione citata riguardasse solo il personale della scuola.

La norma

Il TAR del Lazio dopo aver ricostruito il quadro normativo in modo organico richiama uno degli ultimi interventi in materia, ovvero l’art. comma 257 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, che così afferma : “Al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

La deroga sussiste solo per il personale della scuola

“Trattasi evidentemente di previsione derogatoria rispetto al divieto generale del trattenimento in servizio. Conseguentemente, il riferimento testuale al “personale della scuola” ed ai provvedimenti in materia che possono essere assunti soltanto “dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale”, non autorizza una interpretazione estensiva o una applicazione analogia della norma alla categoria dei docenti universitari, senza che sembrino emergere, peraltro, elementi di palese irragionevolezza nella scelta compiuta dal Legislatore. La non applicabilità della disposizione derogatoria al personale dell’Università trova ulteriore conferma nella relazione tecnica alla Legge di Stabilità 2016 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nella quale si legge che: “La norma prevede che il personale scolastico possa, in alcune molto limitate situazioni, quantificabili in base alle informazioni allo stato disponibili in circa venti unità, chiedere il trattenimento in servizio oltre i limiti previsti per la quiescenza. Ciascun trattenimento comporterà una riduzione di unità nel numero di posti che si rendono vacanti e disponibili. Corrispondentemente si ridurranno le facoltà assunzionali per il comparto scuola, che sono, infatti, pari, ai sensi della legge 107/2005, ai posti vacanti e disponibili, a seguito della conclusione del concorso previsto dall’art. 1, comma 114, della medesima legge, già autorizzato per un numero che comprende le cessazioni dal servizio corrispondenti al personale beneficiario del trattenimento in servizio. Conseguentemente, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Infatti, i saldi di finanza pubblica prevedono già uno stipendio, inclusa l’anzianità di servizio, per ciascun posto dell’organico dell’autonomia”.

Nessuna incostituzionalità della norma che consente deroga solo al personale scolastico

“Alla luce di quanto evidenziato, deve ritenersi del tutto infondata anche la questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata dal ricorrente. Non vi è violazione dell’art. 3 Cost., atteso che la norma presuppone che vi sia identità delle fattispecie poste a raffronto, mentre, il personale della Scuola non è sovrapponibile a quello universitario. Né dell’art. 97 Cost., in quanto, come evidenziato anche dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 133/2016, il provvedimento garantisce il ricambio generazionale ed il risparmio di spesa ed il prolungarsi del servizio oltre i limiti non può essere ritenuto indice di accrescimento dell’efficienza organizzativa”.

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