Ricorso collettivo contro le GPS per il punteggio dei diplomi di specializzazione pluriennali, TAR lo giudica inammissibile

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Il TAR per il Lazio (Sezione Terza Bis), con la sentenza n. 5175 del 04 maggio 2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso collettivo interposto da un gran numero di docenti: la peculiare struttura della procedura per l’inserimento nelle GPS, culminante con l’adozione di diverse graduatorie per ciascuna tipologia di insegnamento e/o classe di concorso da parte degli ambiti territoriali provinciali, fa sorgere un interesse alla loro impugnazione soltanto da parte di candidati che siano effettivamente inseriti nelle stesse, non potendosi ammettere che con un unico gravame più ricorrenti impugnino anche provvedimenti amministrativi che non siano in grado di produrre alcun effetto lesivo nella propria sfera giuridica soggettiva, non essendo riconducibili alla classe di concorso, provincia e/o regione per cui hanno inoltrato domanda di inserimento.

L’impugnazione delle GPS mediante ricorso collettivo

Mediante ricorso collettivo un gran numero di ricorrenti ha impugnato le graduatorie provinciali per le supplenze relative a diverse province e a diverse classi di concorso, unitamente all’ordinanza ministeriale n. 60 del 2020 nella parte in cui prevede, per la quantificazione del punteggio da assegnare per l’inserimento nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), che il possesso di diplomi di specializzazione pluriennali dia titolo all’attribuzione di soli due punti, in luogo dei sei rivendicati dai ricorrenti in ragione di quanto previsto invece per le graduatorie ad esaurimento e per la prima fascia delle graduatorie d’istituto.

La carenza dei presupposti per l’impugnazione collettiva

Il ricorso è stato dichiarato manifestamente inammissibile per carenza dei presupposti per l’impugnazione collettiva degli atti indicati in epigrafe. In particolare, come più volte precisato in sede giudiziaria, la formulazione di un ricorso collettivo, per poter essere ammissibile nel processo amministrativo, deve rispondere ad una serie di requisiti attentamente individuati dalla giurisprudenza amministrativa. Nonostante tutti i ricorrenti hanno lamentato di aver conseguito un punteggio deteriore rispetto a quello che ritengono sia loro dovuto, il TAR ha rilevato il difetto di identità degli atti gravati, atteso che le graduatorie impugnate non sono comuni a tutti i ricorrenti. Ciascuno di loro, invero, ai fini della partecipazione alla procedura, ha formulato istanza per l’inserimento in una o più graduatorie, riferibili a diverse classi di concorso nell’ambito di un’unica provincia, così come prescritto dall’art. 7, c. I dell’ordinanza ministeriale n. 60/2020. Da ciò è possibile evincere il difetto di qualsiasi interesse ad impugnare, tramite ricorso cumulativo, graduatorie relative ad altre classi di concorso, ad altre province e/o ad altre regioni per le quali non è stata presentata alcuna domanda di inserimento. A ciò è stato aggiunto che ogni ricorrente è in possesso di diplomi di specializzazione post-universitari di diverso tenore e natura.

La mancanza di identità delle posizioni dei singoli

A difettare è stata l’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, atteso che con il ricorso sono state gravate graduatorie per le supplenze non riferibili, indistintamente, a tutti i ricorrenti. La peculiare struttura della procedura per l’inserimento nelle GPS, invero, culminante con l’adozione di diverse graduatorie per ciascuna tipologia di insegnamento e/o classe di concorso da parte degli ambiti territoriali provinciali, fa sorgere un interesse alla loro impugnazione soltanto da parte di candidati che siano effettivamente inseriti nelle stesse, non potendosi ammettere che, come avvenuto nel caso di specie, con un unico gravame più ricorrenti impugnino anche provvedimenti amministrativi che non siano in grado di produrre alcun effetto lesivo nella propria sfera giuridica soggettiva, non essendo riconducibili alla classe di concorso, provincia e/o regione per cui hanno inoltrato domanda di inserimento.

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