È dovere e non solo diritto del lavoratore informarsi sulla normativa e sui propri diritti e doveri. Sentenza

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Commentiamo ora una interessante sentenza della Corte dei Conti 168/2021 della Regione Toscana con la quale si condanna una lavoratrice della scuola a restituire lo stipendio percepito in relazione al superamento del periodo di comporto dove si affermano principi interessanti sui doveri del lavoratore.

Il fatto

Il Collegio è stato chiamato a decidere su di una fattispecie di danno erariale derivante dalla percezione di retribuzioni asseritamente indebite da parte della convenuta che, in quanto tali, la stessa è chiamata a restituire. Più in dettaglio, la convenuta, avendo abbondantemente superato il periodo di comporto, è stata licenziata con provvedimento del Dirigente Scolastico e le retribuzioni sarebbero state non dovute a decorrere per quasi tre anni.

Il lavoratore non può ignorare la sfera giuridica in cui si trova ad operare

Affermano i giudici che “Non giustificabile appare, poi, quanto affermato dalla convenuta in ordine al fatto che la stessa non fosse a conoscenza dei limiti posti alle assenze per malattia nonché alle difficoltà riscontrate dalla convenuta medesima in ordine alla possibilità di quantificare le assenze maturate. E’, infatti, dovere di ogni cittadino, prima che di ogni lavoratore, essere informato sulla normativa che regola la propria sfera giuridica, con la precisazione che, in ottemperanza a quei doveri di solidarietà economica sociale, imposti proprio dall’art. 2 della Costituzione, sarebbe stato onere della convenuta, stante l’elevato numero dei giorni di assenza, curarsi di raccogliere informazioni circa la sua posizione nei confronti dell’amministrazione di appartenenza, rivolgendosi, ad esempio, ad un patronato o altro centro in grado di chiarirle la sua posizione, anche al fine di eventualmente arrivare a valutare lo svolgimento di possibili mansioni limitate, tali da rendere compatibile il lavoro svolto con il suo stato di salute”.

È illecito percepire una retribuzione non dovuta

Ciò significa, rilevano in conclusione i giudici, “ quindi, che nel caso in cui vi sia stata una retribuzione erogata come correspettivo di una prestazione che trovi fondamento in una causa illecita, l’ipotesi dannosa “trascina” e “coinvolge” tutte gli esborsi subiti dall’amministrazione in virtù della causa illecita che, come tali, devono essere reintegrati, non potendosi ipotizzare il permanere in piedi di una prestazione fiscale che abbia come corrispettivo l’erogazione di retribuzioni che, a loro volta, trovino fondamento in una causa illecita”.

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