Valutazione finale scuola primaria e media, chi partecipa agli scrutini e quali adempimenti deve svolgere

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Valutazione finale primo ciclo di istruzione a.s. 2021/22, chi fa che cosa: dalla composizione del consiglio di classe/team docenti agli adempimenti da svolgere in sede di scrutinio finale.

Normativa di riferimento

Diversamente dall’a.s. 2019/20, al termine del quale tutti gli alunni sono stati ammessi alla classe successiva (ai sensi dell’OM n. 11/2020), considerata la situazione creatasi in seguito alla pandemia e alla prima applicazione della DAD, nel corrente anno scolastico la valutazione finale nella scuola primaria e nelle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado sarà effettuata sulla base di quanto previsto dal D.lgs. n. 62/2017, ragion per cui è anche possibile non ammettere gli allievi alla classe successiva, come indicato dalla nota del MI n. 699 del 6 maggio 2021.

La medesima nota ricorda che la valutazione finale degli alunni del primo ciclo di istruzione va effettuata:

  • nella scuola secondaria di primo grado ai sensi del D.lgs. 62/2017;
  • nella scuola primaria ai sensi del D.lgs. 62/2017 e dell’OM n. 172/2020.

Nella succitata nota, infine, si ricorda che la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in DAD produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza e che la stessa (valutazione) non può non tener conto della complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica.

Valutazione: consiglio di classe e docenti contitolari

La valutazione finale (come quella intermedia) nella scuola primaria e secondaria di primo grado è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe e del consiglio di classe, ivi compresi i docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di allievi e i docenti di religione cattolica/attività alterative per gli alunni che si avvalgono dei predetti insegnamenti.

I docenti, anche di altro grado di istruzione, che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati al potenziamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.

Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

Valutazione scuola primaria

Nella scuola primaria, in sede di scrutinio finale, i docenti contitolari della classe (team docenti) esprimono, per ciascuna disciplina prevista nelle indicazioni nazionali, un giudizio descrittivo che va riportato nel documento di valutazione e che è riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo quanto previsto dall’OM n. 170/2020.

Il giudizio descrittivo va espresso anche per l’insegnamento trasversale di Ed. Civica; in tal caso, è il docente coordinatore (dell’insegnamento) a formulare la proposta di giudizio, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti contitolari della classe cui è affidato il predetto insegnamento.

Oltre ai giudizi previsti per ciascuna disciplina, i docenti suddetti devono procedere, per ciascun alunno, alla redazione e delibera: 

  • del giudizio sul processo formativo (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e sul livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito;
  • del giudizio sul comportamento;
  • della nota a parte, relativa alla valutazione dell’insegnamento di religione cattolica o di attività alternativa, per gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, in cui è espresso un giudizio sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti;
  • della certificazione delle competenze al termine della classe quinta, utilizzando il modello nazionale adottato con il DM 742/2017.

Giudizi scuola primariaRubrica di valutazione (articolo di Antonio Fundarò)

Valutazione scuola secondaria di primo grado

Validità anno scolastico

Nella scuola secondaria di primo grado, in sede di scrutinio finale, i docenti del consiglio di classe procedono innanzitutto a verificare, per ciascun alunno, la validità dell’anno scolastico, ossia se ogni allievo abbia frequentato per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe deliberate. Il citato monte ore, ricordiamolo, tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Le deroghe al limite minimo di frequenza sono deliberate dal collegio docenti e possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente documentati e a condizione che la frequenza effettuata dall’alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale. Per il corrente anno scolastico le predette deroghe possono riferirsi anche alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica (nota 699 del 6 maggio 201).

Nel caso in cui, nonostante le deroghe, l’alunno superi il previsto limite di assenze e/o il consiglio di classe non abbia elementi a sufficienza per valutarlo, il consiglio accerta e verbalizza, secondo i criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell’anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva.

Valutazione discipline, comportamento e IRC

Accertata la validità dell’anno scolastico, il consiglio di classe procede all’attribuzione del voto in decimi per ciascuna disciplina prevista dalle indicazioni nazionali e per l’insegnamento trasversale di educazione di civica; in quest’ultimo caso, è il docente coordinatore (dell’insegnamento) a formulare la proposta di voto, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del consiglio di classe cui è affidato il predetto insegnamento (di Ed. civica).

Il consiglio di classe, inoltre, procede alla formulazione e delibera:

  • del giudizio sul processo formativo (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e sul livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito;
  • del giudizio sul comportamento;
  • della nota a parte, relativa alla valutazione dell’insegnamento di religione cattolica o di attività alternativa, per gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, in cui è espresso un giudizio sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.

Criteri definiti dal collegio docenti

Il processo di valutazione, com’è noto, deve fondarsi su principi di equità e trasparenza, ragion per cui deve fare riferimento ai criteri di valutazione definiti (all’inizio dell’anno scolastico) dal collegio docenti, inseriti nel PTOF e quindi resi pubblici.

Nello specifico, il collegio docenti delibera:

  • i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento
  • le modalità e i tempi della comunicazione alle famiglie;
  • ed esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.);
  • i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.

Nota 699 del 6 maggio 2021

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