Graduatorie ATA terza fascia, segreterie controllano titolo di accesso: quando vale terza media e quando qualifica o diploma

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Graduatorie ATA terza fascia per il triennio 2021/23: le segreterie sono al lavoro per la valutazione delle domande presentate entro il 26 aprile. Un lavoro complesso che, seppure supportato dal sistema informatico, necessita di riferimenti chiari. E’ opportuno inoltre che tutte le segreterie si orientino in maniera uniforme, per evitare difformità. In questa direzione l’Ufficio Scolastico di Bari ha fornito degli importanti chiarimenti sul titolo di accesso.

Titolo di studio valido per l’accesso

Ecco cosa dice la nota dell’Ufficio Scolastico di Bari

“Il titolo di studio oggetto di valutazione è solo quello oggi previsto per l’accesso ed esplicitamente indicato, per ciascun profilo professionale, all’art. 2, comma 5, lett. A, B, C, D, E, F, G del D.M. 50
del 03/03/2021.

Per il profilo professionale, invece, di collaboratore scolastico (lett. G) si applica il criterio della valutazione del migliore titolo di studio, ma unicamente tra quelli oggi previsti per l’accesso.

Solo in assenza del titolo di studio, oggi richiesto per l’accesso, viene valutato il titolo di studio in base al quale il candidato ha conseguito, a pieno titolo e per il medesimo profilo professionale, l’inserimento nelle graduatorie di 3^ fascia nel decorso triennio scolastico.

Si sottolinea che in assenza del titolo di studio oggi richiesto per l’accesso, ai fini della valutazione, il “diploma di licenza della scuola media” deve essere valutato nei confronti dei candidati che ne
risultino in possesso, secondo i punteggi indicati alla lett. A, punto 1, delle relative tabelle di valutazione.

Fatto salvo quanto innanzi riferito, si richiama l’attenzione sulla casistica sottoindicata:

  • candidati in possesso di un diploma di maturità e di un diploma di scuola media: si valuta il diploma di maturità.
  • candidati in possesso di un diploma di qualifica, di maturità e di un diploma di scuola media: si valuta il diploma di maturità o il diploma di qualifica dove rispettivamente tale titolo è richiesto per
    l’accesso al profilo professionale richiesto.
  • candidati in possesso di diploma di scuola media e di attestato di qualifica regionale: si valuta
    solamente il diploma di scuola media in quanto titolo di studio di accesso previsto dalla precedente
    normativa;

Con particolare riferimento al profilo professionale di “collaboratore scolastico” si riferisce che il “diploma di licenza della scuola media”, ai fini della valutazione, non può essere considerato come titolo più favorevole rispetto all’insieme dei titoli di studio oggi richiesti per l’accesso al citato profilo professionale.”

Perché è importante controllare il titolo di accesso

Tutti i candidati che hanno presentato la domanda di inserimento/conferma/aggiornamento della graduatoria ATA terza fascia dovrebbero leggere con attenzione il DM n. 50 del 3 marzo 2021 e capire realmente cosa comporta trovarsi in graduatoria con un titolo di accesso non valido.

art. 6 comma 11

“L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d’istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.”

e 15

“Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 13, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al comma 11, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura”

Quindi, qualora si presti servizio con titolo di accesso non valido, si rischia di “fare un buco nell’acqua”, perdendo il servizio svolto.

Graduatorie ATA terza fascia: punteggio per servizio, numero domande per provincia, pubblicazione graduatorie [GUIDA]

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Pubblicato in ATA

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