Assegnazione provvisoria 2021, ancora negata ai docenti con vincolo quinquennale

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Fumata nera dal Decreto Sostegni bis per le assegnazioni provvisorie nell’anno scolastico 2021/22 ai docenti con vincolo quinquennale sulla sede di assunzione. Il Decreto dovrà adesso seguire l’iter parlamentare e potranno dunque essere apportate delle modifiche, ma di base la volontà politica di trovare una soluzione immediata alla problematica non è emersa.

Mobilità: riduzione del vincolo da 5 a 3 anni

Ecco cosa prevede il Decreto Sostegni bis:

Al comma 3 dell’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297- si legge – le parole: “cinque anni scolastici” sono sostituite dalle parole: “tre anni scolastici” e al comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: “quattro anni” sono sostituite dalle parole: “due anni”. Al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta”.

Ci si è concentrati dunque sulle procedure ordinarie di mobilità, ma nulla compare per le assegnazioni provvisorie.

Tra l’altro è intenzione del Ministero di anticipare le operazioni, chiudendo le immissioni in ruolo a fine luglio e tutte le altre operazioni (assegnazioni provvisorie, supplenze) entro il 31 agosto 2021.

Quali docenti hanno il vincolo quinquennale

Il vincolo quinquennale riguarda i docenti immessi in ruolo nel corrente anno scolastico 2020/21, per i quali il vincolo quinquennale vale non solo per la mobilità territoriale e professionale, ma anche per la mobilità annuale.

Per questi docenti, infatti, rimane valido quanto stabilito nel comma 17-octies dell’art. 1 del D.L. n. 126/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 159/2019 dove viene disposto che: “A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero […]”

L’unica eccezione a tale impossibilità, come stabilito nella succitata normativa, riguarda le seguenti categorie di docenti:
• docenti soprannumerari, dichiarati tali in seguito a contrazione nell’organico della scuola di titolarità. Questi docenti, infatti, potranno presentare domanda di mobilità a prescindere dal vincolo quinquennale
• docenti beneficiari della precedenza legata all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n.104/92, a condizione che tali situazioni riferite alla legge 104 siano intervenute successivamente alla data di iscrizione dei concorsi o dell’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento

Assegnazione provvisoria docenti 2021: chi potrà presentare domanda e chi no

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