Immissioni in ruolo 2021 straordinarie da GPS: chi riguarda e chi è escluso

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Immissioni in ruolo docenti a.s. 2021/22, riguarderanno anche i precari con tre annualità di servizio negli ultimi dieci anni. Come procedere al calcolo dei predetti anni di servizio. Il Ministero parla di “almeno 36 mesi di servizio negli ultimi dieci anni”.

Immissioni in ruolo docenti a.s. 2021/22

Le assunzioni in ruolo del personale docente a.s. 2021/22 scuola dell’infanzia, primaria e secondaria (primo e secondo grado) avverranno da:

  • GaE;
  • concorso 2016;
  • concorso 2018.

Alla citate graduatorie, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, si aggiungeranno quelle del concorso straordinario di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020, integrate con tutti i candidati che hanno superato la prova con almeno 56/80.

Assunzione precari da GPS

Al termine delle succitate operazioni, in caso di posti ancora vacanti e disponibili, il decreto sostegni-bis ha previsto che i predetti posti comuni e di sostegno vengano utilizzati, per il solo a.s. 2021/22, per le assunzioni dei precari inseriti nella prima fascia delle GPS, ove sono collocati rispettivamente i docenti abilitati (posto comune) e specializzati (posto di sostegno).

La procedura delineata dal predetto decreto è la seguente:

  1. assunzione a tempo determinato, sui posti rimasti vacanti dopo le suddette consuete operazioni di immissioni in ruolo, dei precari inseriti nelle GPS di prima fascia posto comune e sostegno;
  2. assunzione a tempo determinato dei predetti docenti nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali risultano iscritti nella succitata prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi;
  3. svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del D.lgs. 59/2017;
  4. prova disciplinare, cui accedono i docenti  valutati positivamente al termine del predetto percorso di formazione e prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge 107/2015; la prova è superata raggiungendo una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio;
  5. assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo, in seguito alla valutazione positiva del percorso annuale di formazione e prova e al superamento della prova disciplinare, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 (o, se successiva, dalla data di inizio del servizio) nella medesima scuola in cui il docente interessato ha prestato servizio a tempo determinato;
  6. in caso di valutazione negativa del percorso di formazione e prova, lo stesso va ripetuto ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 107/2015; in caso, invece, di mancato superamento della prova disciplinare, il docente decade dalla procedura, per cui il contratto a tempo determinato non potrà essere trasformato a tempo indeterminato.

Sarà un decreto del Ministero dell’istruzione a disciplinare:

  • le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili, residuati dalle ordinarie operazioni di immissione in ruolo;
  • la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare;
  • i requisiti dei componenti e le modalità di espletamento della suddetta prova.

Requisiti

I requisiti, per accedere alla procedura di assunzione sopra descritta, sono i seguenti:

  1. inclusione nella prima fascia delle GPS posti comuni e di sostegno o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;
  2. svolgimento su posto comune o di sostegno, entro l’anno scolastico 2020/2021, di almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali.

Calcolo annualità di servizio

Precisiamo che:

  • le tre annualità di servizio, anche non continuative, devono essere state maturate entro il 2020/21, a partire dall’a.s. 2010/11;
  • l’espressione “negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso” sta ad indicare il fatto che, se necessario ai fini del raggiungimento dei tre anni, si computa anche l’a.s. 2020/21;
  • il calcolo di un’annualità di servizio avviene ai sensi dell’articolo 11/14 della legge n. 124/1999.

La formulazione esatta del testo è: “hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso”

Tale dicitura sta creando scompiglio tra i docenti: c’è chi vi legge che la supplenza dell’anno scolastico 2020/21 sia necessaria, che gli anni necessari diventino “3 + 1”.

Ricordiamo però che il Ministero ha comunicato in forma ufficiale “36 mesi di servizio”. Inoltre l’introduzione di un quarto anno di servizio non avrebbe senso, allora perchè non due o 5? In ogni caso ci sarà modo e tempo per chiarire meglio il dubbio.

A nostro parere la formulazione ha voluto fare riferimento anche all’anno in corso perchè, pur non essendo ancora concluso, potrebbe essere stato già utilizzato da alcuni docenti per il raggiungimento del requisito, e quindi non ricadere nell’empasse in cui ci si è trovati per il concorso straordinario a proposito dell’anno scolastico 2019/20.

Evidenziamo che il succitato articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99 indica cosa si debba intendere con la previsione dettata in merito dall’articolo 489, comma 1, del D.lgs. 297/94:

Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”

Per annualità di servizio, dunque, bisogna intendere il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia (in quest’ultimo caso ha chiarito il Miur con nota n. 7526 del 24 luglio 2014).

Per calcolare il servizio prestato e verificare se si è in possesso delle tre annualità richieste, in definitiva, gli interessati devono accertarsi di aver svolto, per ciascuno dei tre anni scolastici considerati, 180 giorni di servizio anche non continuativo o un servizio ininterrotto dal 1° febbraio alle operazioni di scrutinio.

Sottolineiamo che non è possibile sommare servizi appartenenti ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno riferiti ad un solo anno scolastico.

Chi sono i docenti esclusi

  • Docenti in possesso del titolo di abilitazione e/o specializzazione ma non dei tre anni di servizio nella modalità richiesta. Al momento tra l’altro non è chiaro se sarà possibile far valere servizio misto (sostegno + posto comune).  Quindi il discrimine in questo caso sarebbe il servizio e non il titolo
  • Docenti in seconda fascia GPS, quindi senza titolo di abilitazione
  • Docenti con servizio nelle scuole paritarie o IeFP, possibilmente in possesso di abilitazione e tre anni di servizio

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