Scuola superiore nega iscrizione a studente per esubero, mamma vince al Tar grazie alla norma che permette le classi pollaio

WhatsApp
Telegram

Il Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna (Sezione I, Sentenza n. 419 del 26 aprile 2021) ha accolto il ricorso, formulato dalla madre di un alunno, contro il diniego di iscrizione del figlio alla classe III, indirizzo informatica e telecomunicazioni. Il diniego di iscrizione era stato giustificato dall’esubero delle iscrizioni, tuttavia la donna è riuscita a dimostrare che l’istituto accoglie 2640 alunni suddivisi in 115 classi: ogni classe sarebbe pertanto occupata in media da 22 alunni, ma la normativa sulla formazione delle classi prevede che quelle di istruzione superiore sono costituite, di norma, con non meno di 27 alunni.

Il rigetto della domanda di iscrizione

Una madre aveva presentato a un Istituto tecnico, la domanda volta ad onde ottenere l’iscrizione al terzo anno (a.s. 2020/2021) del figlio, indirizzo informatica e telecomunicazioni. Tale istanza di iscrizione veniva respinta con la motivazione che non vi sarebbero stati posti disponibili.

L’ammissione con riserva disposta dal Tar

Nell’ottobre 2020 il Tar disponeva l’ammissione con riserva dell’alunno alla classe III del medesimo Istituto, indirizzo informatica e telecomunicazioni.

L’asserito esubero di iscrizioni al corso di studi

Per i giudici l’asserito esubero di iscrizioni non può essere validamente opposto, essendo risultato che l’istituto accoglie 2640 alunni suddivisi in 115 classi, quindi ogni classe sarebbe occupata mediamente da 22 alunni (vale a dire 2640:115), tuttavia il DPR n. 81/2009 recante la disciplina sulla formazione delle classi prevede che le classi di istruzione superiore sono costituite di norma con non meno di 27 alunni, sicché risulta dimostrato per tabulas che sussisteva la capienza.

Il mancato rispetto del criterio preferenziale della vicinorietà residenziale

Un’altra argomentazione della donna, che milita ad adiuvandum della fondatezza della richiesta di iscrizione, è che la scuola non si è fatta carico di rispettare (anche per questo tema l’amministrazione scolastica non si è peritata di dare spiegazioni e/o dati ex adverso) il criterio di carattere preferenziale pure previsto, e cioè di tener presente la vicinorietà residenziale dell’aspirante alunno rispetto all’istituto scolastico.

L’ammissione alla classe III

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, annullando il provvedimento di diniego, ha ammesso l’alunno alla III classe dell’Istituto di istruzione, indirizzo informatica e telecomunicazioni, quindi ha condannato l’amministrazione al pagamento a 2.000 euro di spese legali, oltre accessori di legge.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri