Centri estivi, attività nei parchi e giardini: le linee guida per svolgerle in sicurezza [TESTO]

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E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo delle linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19.

Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, le attività educative e ricreative per i minori devono svolgersi nel rispetto delle «Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19», come validate dal Comitato tecnico-scientifico, di cui all’ordinanza del Capo del- la protezione civile 17 marzo 2021, n. 571, nella seduta del 18 maggio 2021, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

Le linee guida di cui al comma 1 aggiornano e sostituiscono il documento recante «Linee guida per la ge- stione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emer- genza COVID-19», di cui all’art. 20, comma 2 e relativo allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 2 marzo 2021, come richiamato dall’art. 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65.

Tra le attività di cui alle presenti linee guida sono ricomprese, a la seguente ordinanza:

titolo esemplificativo:

a) attività svolte in centri estivi;

b) attività svolte in servizi socioeducativi territoriali;

c) attività svolte in centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori;

d) attività di comunità (es. associazioni, scout, cooperative, par- rocchie e oratori, gruppi giovanili delle comunità religiose);

e) attività educative che prevedono il pernottamento, anche residenziali;

f) spazi per il gioco libero, laboratori e servizi doposcuola, ludoteche;

g) scuole di danza, lingua, musica, teatro e altre attività educative extracurriculari, con esclusione di attività di formazione professionale;

h) attività svolte presso istituzioni culturali e poli museali;

i) attività che prevedono la costante presenza dei genitori o tutori insieme ai bambini in età da 0 a 6 anni (es. corsi per neogenitori, corsi di massaggio infantile);

l) attività svolte da nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi che concorrono all’educazione e alla cura delle bambine e dei bambini (art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 65/2017);

m) attività di nido familiare, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 65/2017 e dell’art. 48 del decreto legislativo n. 18/2020 (cd. tagesmutter);

n) attività all’aria aperta (es. parchi pubblici, parchi nazionali, foreste).

Costituiscono elementi di riferimento trasversali alle esperienze e attività prospettate:

a) la centratura sulla qualità della relazione interpersonale, me- diante il rapporto individuale fra l’adulto e il bambino, nel caso di bam- bini di età inferiore ai tre anni, e mediante l’organizzazione delle attività in gruppi nel caso di bambini più grandi e degli adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi;

b) l’attenta organizzazione degli spazi più idonei e sicuri, pri- vilegiando quelli esterni e il loro allestimento per favorire attività di gruppi;

c) l’attenzione particolare agli aspetti igienici e di pulizia, al fine di ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza adeguati.

IL TESTO IN GAZZETTA UFFICIALE

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