L’anno scolastico sta per concludersi: fra i tanti impegni dei docenti anche le ore di formazione per il nuovo Pei

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Il Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020, ha confermato l’adozione del modello nazionale del piano educativo individualizzato e le correlate linee guida, e ha stabilito le modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità.

Ricordiamo che l’iter della nuova inclusione scolastica è stato avviato con il D.LGS. n. 66/17 Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, attraverso l’introduzione di un nuovo modello PEI, Piano Educativo Individualizzato, su base ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) promossa dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).

Tra le novità messe in atto, oltre a quella dell’adozione di un Pei unico a livello nazionale, differenziato solo per ordine e grado d’istruzione, quella che ha avviato una vera e propria trasformazione, è che l’alunno con disabilità è preso in carico da tutto il consiglio di classe.

Il docente di sostegno come una risorsa della classe

La figura del docente di sostegno, volta all’inclusione e integrazione dell’alunno con disabilità, fu introdotta nella scuola dell’obbligo italiana, dalla legge 517/77. È la legge 104/92 che all’art .13, assegna al docente un ruolo ben definito, così come esplicano i seguenti commi:

Comma 3: Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati.

Comma 6: Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

Questo è quanto stabilito dalla Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate del 1992, ed è possibile affermare che da allora, l’alunno con disabilità, è quasi sempre stato individuato come “l’alunno del docente di sostegno”, dando così un’accezione del tutto inadeguata a quello che rappresenta il ruolo dell’insegnante di sostegno e veicolando in un modo errato il processo di inclusione dell’allievo all’interno della classe.

È stata la nota n. 40 del 13 gennaio 2021, trasmessa dal Ministero dell’istruzione a firma del Capo Dipartimento dott. Maxi Bruschi, “Modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell’Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell’istruzione 29 dicembre 2020, n. 182”, a segnare la vera svolta, in quanto si fa riferimento “al principio della corresponsabilità educativa che comporta, ai fini dell’inclusione, una duplice prospettiva: da un lato, l’alunno con disabilità è preso in carico dall’intero team/consiglio di classe; dall’altro, il docente di sostegno è, a sua volta, una risorsa per l’intero ambiente di apprendimento”.

Si sottolinea inoltre che la documentazione dell’alunno con disabilità debba essere a disposizione di tutti i docenti, indipendentemente dalle ore svolte nella classe. L’impegno affinché tutti i docenti siano coinvolti nel processo di inclusione dell’alunno, viene anche dalla finanziaria per il 2021 che prevede, all’articolo 1, comma 961, un incremento del fondo destinato alla formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità, finalizzata a garantire il principio di contitolarità nella loro presa in carico.

I docenti di base e la presa in carico dell’alunno con disabilità

Tutti i cambiamenti, sappiamo generano inizialmente un certo disorientamento e la lunga fase endemica dovuta al Covid, ha caricato ulteriormente i docenti, i quali si sono dovuti adeguare alla repentina sostituzione della didattica in presenza con la DAD o la DID, tenendo sempre aperta la propria valigetta delle competenze da trasmettere ai propri allievi e mantenendo stretta la presa per non perderli.
Si insegna per passione e per null’altro, diversamente non si potrebbe essere un docente multitasking e subire gli attacchi che gratuitamente arrivano da ogni ambiente, per molti rimangono quelli che hanno tre mesi di ferie all’anno e la new entry è la DAD/DID, durante la quale, i docenti “non hanno fatto nulla”.
È innegabile che i malumori dei docenti dilaghino e il riferimento al burnout in alcuni casi potrebbe diventare una concreta realtà.
Quanto esplicitato dalla nota n. 40, da molti docenti è stato letto come un ulteriore incarico affidatogli, fra altro a fine anno , pur condividendo e approvando quello che rappresenta il processo di inclusione e integrazione dell’alunno con disabilità. Colpa della legge 107/2015?

La Formazione dei docenti

La Legge 107/2015 del 13 luglio 2015 ha valorizzato la formazione dei docenti, definendola obbligatoria, permanente e strutturale (comma 124 dell’art.1 della L 107/2015). Ogni scuola a tal fine deve dotarsi di un Piano di aggiornamento e formazione che definisce le attività di formazione dei docenti e del personale della scuola in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati dei Piani di miglioramento, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale per la formazione dei docenti, che viene emanato ogni 3 anni dal MIUR. L’art.282 T.U. sancisce che l’aggiornamento è un diritto-dovere del personale ispettivo, direttivo e docente.

Superate le perplessità iniziali che prevedevano un numero definito di ore di formazione, il comma 124 della legge 107, stabilisce che la formazione non ha vincoli di ore annuali e deve essere svolta durante il servizio dei docenti. Pertanto, l’obbligatorietà della formazione è strettamente legata al servizio orario dei docenti e non deve rappresentare un aggravio di orario, oltre quello previsto al contratto. Il dirigente scolastico può sanzionare il docente che non partecipa alla formazione solo ed esclusivamente se questa è stata deliberata dal Collegio, in quanto si tratterebbe di inadempimento agli obblighi di servizio.
Sarà che la scuola è sempre in continua metamorfosi ma indubbiamente il viaggio verso il futuro dell’apprendimento e dell’insegnamento è caratterizzato da infinite tappe, che vanno dalle innovazioni didattiche e informatiche, ai dettami delle norme che intervengono a modificare il precedente, da qui l’esigenza che i docenti si formino.

Alla formazione vanno aggiunte tutte le attività funzionali all’insegnamento che i docenti sono chiamati a svolgere, per cui la vasta mole di impegni a volte genera  insofferenza verso questo incessante, a tratti esasperante, richiamo del docente alla formazione.

Ricordiamo che la legge di Bilancio 2021 prevede un incremento di 10 milioni di euro del fondo destinato alla formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità.

Inoltre la determinazione delle unità formative, è fissata a un numero non inferiore di 25 ore di impegno complessivo. Infatti nell’attesa delle previste Linee guida da parte del Ministero della Salute, per quanto concerne l’applicazione delle norme relative alle nuove modalità di certificazione della disabilità, molte istituzioni scolastiche stanno organizzando corsi di formazione per il nuovo Pei, indirizzato a tutti i docenti curricolari,  così come previsto dalla nuova normativa sull’inclusione.

lndubbiamente per i docenti si tratta di  un ulteriore carico che sopraggiunge in un momento in cui conciliano tutti gli appuntamenti relativi agli scrutini finali, alla valutazione e agli esami di stato della secondaria di primo e secondo grado, che i docenti affrontano sempre con grande professionalità.

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