Studentessa “salta” durante ora di educazione motoria e si infortuna, genitori presentano denuncia. Il docente non è responsabile, ecco perché secondo i giudici

WhatsApp
Telegram

I giudici hanno escluso la responsabilità o imprudenza del docente in merito all’infortunio occorso a un’alunna in seguito a un salto durante l’orario di educazione motoria, non considerando sufficiente, ai fini della qualificazione di “attività intrinsecamente pericolosa”, la descrizione di un semplice e non meglio precisato “salto” durante l’orario di attività motoria. Al contrario, l’evento è stato ricondotto a un fatto accidentale, dovuto al comportamento della bambina. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza n. 14476 del 26 maggio 2021.

La vicenda in primo grado: non era stato possibile accertare la culpa in vigilando del personale scolastico

Una coppia di genitori aveva citato in giudizio il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per sentirlo condannare, a titolo di responsabilità per culpa in vigilando, al risarcimento dei danni subiti dalla figlia in seguito a una caduta conseguente a un salto avvenuto nell’Istituto scolastico. Il Tribunale rigettava la domanda, stabilendo che non era possibile accertare la culpa in vigilando del personale scolastico.

La vicenda in secondo grado: un semplice salto non è attività intrinsecamente pericolosa

In seguito, la Corte d’appello aveva ritenuto scarna la descrizione dei fatti di causa, così come prospettata dai genitori appellanti, e non idonea a comprendere l’effettiva dinamica dell’infortunio della bambina. Più in particolare, i giudici d’appello non hanno considerato sufficiente, ai fini della qualificazione di “attività intrinsecamente pericolosa”, la descrizione di un semplice e non meglio precisato “salto” durante l’orario di attività motoria. Per l’effetto, i giudici di merito hanno escluso la responsabilità o imprudenza del docente in merito all’infortunio, che al contrario è stato ricondotto a un fatto accidentale, dovuto al comportamento della studentessa.

La vicenda in Cassazione: manca la cognizione del fatto che ha originato la lite

Nel ricorso per cassazione i genitori, tra gli altri motivi, si dolgono della circostanza che la Corte d’appello non avrebbe adeguatamente considerato che l’evento si sarebbe verificato durante l’orario di lezione e che il Ministero non avrebbe dimostrato di aver adottato ogni misura idonea ad evitarlo. I giudici della Cassazione hanno dichiarato il ricorso inammissibile, mancando nello stesso una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia, e del fatto processuale.


WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri