Nuovo PEI, riunioni GLO. Per i docenti rientrano nelle 40 ore? Come inquadrarle?

WhatsApp
Telegram

Nuovo PEI, riunioni GLO: le ore dedicate dai docenti rientrano tra le attività funzionali all’insegnamento?

Le ore da dedicare ai GLO sono da conteggiare nelle 40 ore come da art.29, comma 3 lett b del CCNL?

Nuovo PEI

Il modello nazionale di PEI è stato adottato dal Ministero dell’Istruzione, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il DI n. 182/2020, attuativo del D.lgs. 66/2017. Il predetto DI 182/2020 ha altresì definito le nuove modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità e adottato le relative Linee Guida.

Spetta al GLO, com’è noto, predisporre, approvare e verificare il PEI. Al riguardo evidenziamo che il succitato DI n. 182/2020 sarà a breve emendato, come comunicato dal MI con la nota del 13 ottobre.

Le modifiche al decreto 182/2020 sono apportate in seguito alla vicenda giudiziaria, che ha prima visto la bocciatura dello stesso (decreto), compresi i modelli di PEI e le relative Linee Guida, da part del TAR Lazio e poi l’intervento del Consiglio di Stato, la cui sentenza ha ribaltato quella del predetto tribunale amministrativo.

Quando e perché si riunisce il GLO

Il GLO, come disposto dal D.lgs. n. 66/2017 e come già riferito, si riunisce diverse volte nel corso dell’anno scolastico.

Nello specifico, si riunisce per:

  • l’approvazione del PEI valido per l’anno in corso (ricordiamo che il documento ha validità annuale riguardo agli obiettivi educativi e didattici, agli strumenti e alle strategie da adottare), entro il 30 ottobre; tale termine ultimo, indicato nel DI 182/2020, dovrebbe essere la scadenza massima (sebbene non sia perentoria), eccetto casi particolari (ad esempio ritardi consistenti nella nomina degli insegnanti, non solo di sostegno, o frequenza irregolare dell’alunno/a nel primo periodo), anzi, qualora ci siano le condizioni, leggiamo nelle Linee Guida, le istituzioni scolastiche si impegnano a definire ed approvare il documento entro le prime settimane di lezione, per ridurre al minimo il periodo di lavoro svolto senza progettazione. Il PEI può comunque essere modificato, qualora fosse necessario, nel corso dell’anno. L’espressione “in via definitiva”, infatti, è utilizzata non perché il PEI non si possa modificare, ma per distinguere il PEI redatto all’inizio dell’anno scolastico dal PEI redatto in via provvisoria entro il 30 giugno;
  • gli incontri intermedi di verifica, almeno uno, al fine di monitorare il percorso, quindi accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Non è previsto un numero determinato di incontri (eccetto che se ne deve svolgere almeno uno), in quanto gli stessi dipendono dai bisogni manifestati dall’alunno e dalla conseguente necessità di procedere a correzioni e integrazioni del PEI già approvato. Tali incontri devono svolgersi tra il mese di novembre e il mese di aprile e possono essere preventivamente calendarizzati ovvero proposti dai membri del GLO con richiesta motivata al Dirigente scolastico;
  • per un incontro finale, entro il 30 di giugno, che ha la duplice funzione di verifica conclusiva per l’anno scolastico in corso e di formalizzazione delle proposte di sostegno didattico e di altre risorse per quello successivo;
  • per redigere il PEI provvisorio, entro il 30 giugno, per gli alunni  che abbiano ottenuto per la prima volta la certificazione della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica. Qui tutte le info sul PEI provvisorio

GLO non necessariamente in presenza: in allegato modello di decreto di nomina

Obblighi lavoro docenti

Prima di rispondere al quesito posto all’inizio, ricordiamo che gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di:

  1. insegnamento
  2. funzionali alla prestazione di insegnamento

Quanto a queste ultime, si distinguono in attività individuali e collegiali.

Le attività collegiali, come leggiamo nell’articolo 29, comma 3, del CCNL 2007 (cui fare riferimento per quanto non previsto nel CCNL 2016/18) sono costituite da:

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in  modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Ore impiegate per riunioni GLO

Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l’orario di lezione (articolo 4, comma 5, del DI 182/2020).

Si tratta naturalmente di ore che esulano da quelle dedicate alle attività di insegnamento e che, considerate le finalità delle medesime riunioni, non possono non considerarsi funzionali all’insegnamento;  considerato, inoltre, il fatto che riguardano i singoli alunni con disabilità inseriti in una determinata classe e i docenti del team/consiglio di quella determinata classe, dovrebbero rientrare nelle 40 ore dedicate ai consigli di classe [vedi lettera b) sopra riportata], sebbene la composizione del GLO non corrisponda in pieno a quello del medesimo team/consiglio di classe. 

Un ulteriore supporto a quanto detto sopra deriva anche dal dettato dell’articolo 9, comma 10, del D.lgs. 66/2017 e dal DI 182/2020:  

Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

Ciò in linea con quanto previsto dal CCNL 2007 che prevede il pagamento delle ore eccedenti le 40 soltanto per le attività funzionali di cui al sopra riportato articolo 29, comma 3, lettera a) e non per quelle di cui alla lettera b).

Una precisazione in merito sarebbe però necessaria, perché la mancanza di un riferimento certo provoca malumore e disagio tra i docenti.

La timeline per il PEI

Modello PEI, entro il 31 ottobre l’approvazione. Incontro di verifica entro maggio. Consegna in segreteria entro il mese di giugno

WhatsApp
Telegram

TFA sostegno IX ciclo. Segui un metodo vincente. Non perderti la lezione in sincrono a cura della Dott.ssa Evelina Chiocca sul Pei