Assegnazioni provvisorie: c’è il blocco per docenti neoimmessi 2020. Ma bozza introduce vincolo anche per ex FIT [LE NOVITÀ]

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Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni del personale docente, ATA ed educativo per l’anno scolastico 2021/22: primo incontro oggi al Ministero, convocati i sindacati. Sono state comunicate le date di massima per la presentazione delle domande, che naturalmente dovranno essere confermate nel testo definitivo.

Possibili date per la presentazione delle domande

  • docenti: dal 15 giugno al 5 luglio
  • personale ATA: dal 28 giugno al 12 luglio

Le novità

Alcune novità – segnala la FLCGIL – sono state introdotte nel miglioramento della funzionalità del sistema e nel rinnovamento tecnologico dei moduli con l’adozione di un cruscotto semplificato.

Il blocco per i docenti neoimmessi in ruolo dal 1° settembre 2020

Come previsto dalla normativa il Ministero richiama nella bozza del decreto la non possibilità di ricorrere alla mobilità annuale 2021/22 per tutti i docenti neo-assunti in ruolo l’1/9/2020, a seguito della legge 20 dicembre 2019, n. 159

Il blocco per i docenti ex FIT

Tuttavia – segnala la UIL – la bozza introduce un analogo blocco, sempre per le assegnazioni provvisorie anche per i docenti che hanno partecipato al concorso straordinario per la scuola secondaria di primo e di secondo grado bandito con DDG n. 85/18 e che sono stati immessi in ruolo il 1° settembre 2019.

La UIL scuola ha fatto presente come i docenti ex percorso del 3° anno del FIT (DDG n. 85/18), immessi in ruolo il 1° settembre 2019 non soggetti ad alcun blocco per quanto riguarda la mobilità annuale e di conseguenza neanche per le assegnazioni provvisorie.

Prova ne è il fatto che grazie alla sottoscrizione del Contratto sulle assegnazioni e utilizzazioni, siglato l’8 luglio 2020, successivamente alla legge n. 158, di fatto e di diritto l’ha disapplicata. L’anno scorso, si è già permesso a tale personale, di produrre domanda di assegnazione provvisoria.

Prossima settimana altro incontro

“Il Direttore del personale – conclude la FLCGIL –  pur ribadendo che il campo di applicazione del CCNI non può essere in contrasto con la normativa vigente, si è riservato una verifica più approfondita sul punto dei blocchi manifestando, al contempo, una certa apertura sulla possibilità di accogliere la nostra ferma richiesta relativa all’accesso dei DSGA all’assegnazione provvisoria.”

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