Congedo parentale in corrispondenza del mese di giugno ed esami. Chiarimenti

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Il Congedo parentale frazionato nel mese di giugno. È possibile programmare un calendario insieme al dirigente scolastico svolgendo servizio per gli esami e usufruendo del congedo nei giorni caratterizzati da assenza di attività didattiche? Il punto.

Consulenze – Congedo parentale in corrispondenza di esami

Una gentile insegnante ci chiede un parere:

Sono una docente a tempo indeterminato nella scuola secondaria di primo grado. Da aprile sto usufruendo del congedo parentale per prendermi cura di mia figlia che ora ha compiuto 9 mesi. Per ora sto in congedo fino all’8 giugno; vorrei sapere se ora posso svolgere soltanto i giorni di servizio per gli esami o se comunque devo coprire a prescindere fino al 30 giugno e poi a luglio usufruire delle ferie.”

Congedo parentale – A chi spetta

Per congedo parentale si intende  il periodo di riposo che entrambi i genitori, lavoratori dipendenti, possono sfruttare dopo aver fruito del periodo di assenza dal lavoro dopo il lieto evento.

Ogni genitore ha diritto a sfruttare il congedo entro i primi 12 anni di vita del bambino. Nel caso di adozione o affidamento invece, si parla di 12 anni dall’ingresso del figlio nel nucleo familiare. Nei casi di adozione e affidamenti preadottivi, il limite massimo entro cui poter utilizzare l’istituto del congedo parentale è entro il 18imo anno di età del figlio.

Il congedo parentale è destinato alla madre lavoratrice naturalmente, che può sfruttare successivamente all’astensione obbligatoria fino a 6 mesi di congedo. Questo periodo non deve essere continuativo ma può essere frazionato in più strisce di permesso. Il congedo spetta anche al padre a partire dalla data di nascita del figlio e in alcuni casi anche contemporaneamente all’astensione obbligatoria delle madre. Il congedo parentale se sfruttato da entrambi i genitori può essere sfruttato per massimo 10 mesi, che diventano 11 se il padre ne sfrutta solo 3 anche se frazionati.

Congedo parentale, come si sfrutta nel mondo della scuola?

Per i lavoratori della scuola, cioè nel caso in cui il genitore sia un insegnante, occorre produrre richiesta al dirigente scolastico, con i limiti di preavviso previsti dalla normativa vigente. Tale normativa è stata modificata nel 2015, con il Decreto legislativo n° 85. Questo provvedimento all’articolo n° 7 comma 1 ha corretto la vecchia normativa che prevedeva in 15 giorni il termine di preavviso.

Il Decreto 85/2015 ha previsto testualmente che  “il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo”. Un termine di preavviso di 5 giorni che però è suscettibile di deroghe perché il Ministero del lavoro con l’interpello n° 13 del 2016 ha delegato ai CCNL di settore la decisione su eventuali diverse scadenze di questi adempimenti in capo al lavoratore che deve assentarsi dal lavoro per congedo parentale.

Per questo il Contratto collettivo del comparto stabilisce che “in presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina prevista, la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro”.

Congedo parentale: quanti giorni prima presentare la domanda – Controversie e chiarimenti

Secondo le nuove disposizioni (dal 2015) ormai da qualche anno il termine di preavviso deve essere non inferiore a 5 giorni.

L’art. 7, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 80/2015 che ha riformulato il disposto di cui all’art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001, sancisce che ai fini dell’esercizio del congedo parentale “il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i  criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo”.

Di diverso avviso un Interpello del Ministero del Lavoro (Interpello 13-2016), secondo il quale deve ritenersi che i termini di preavviso minimi restino fissati in 15 giorni tutte le volte in cui la contrattazione collettiva abbia richiamato, ai fini della loro individuazione, il termine minimo previsto dalla normativa vigente al momento della definizione degli accordi.

Per il comparto scuola, quindi, secondo ciò che dichiara il Ministero del lavoro, dal momento che l ‘art. 12/7 dispone il tempo minimo di preavviso è fissato in 15 giorni ciò prevale rispetto a quanto indicato dalla legge che ha ridotto a 5 giorni tale termine.

Ciò appare alquanto paradossale se consideriamo che in questo caso la legge pone una tutela di maggior favore rispetto al CCNL ai fini del diritto di fruizione garantendo appunto un tempo minore da rispettare nella richiesta del congedo. E infatti le scuole si sono adeguate alla nuova normativa, accettando la domanda con i 5 giorni di preavviso. E ciò a nostro parere rimane corretto.

Giova comunque ricordare a tutto il personale della scuola e alle segreterie che un’ulteriore tutela per i dipendenti che fruiscono del congedo parentale è contenuta nel comma 8 sempre dell’art. 12  laddove è precisato che In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7 [i 15 gg. di preavviso] , la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.

Diritto potestativo – programmazione del congedo parentale

Secondo la Cassazione, in particolare, 16 giugno 2008 n. 16207 e 4 maggio n. 6742/2012, il diritto al congedo parentale può essere esercitato dal genitore-lavoratore al fine di garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia. Poiché, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001 esso si configura come un diritto potestativo di astenersi da una prestazione lavorativa che sarebbe altrimenti dovuta, è evidente che esso non può riferirsi a giornate in cui tale prestazione non è comunque dovuta.
La fruizione del congedo parentale, continuano le sentenze della Corte, si interrompe allorché la lavoratrice rientra al lavoro e ricomincia a decorrere dal momento in cui la stessa riprende il periodo di astensione. Da ciò discende altresì che i giorni festivi che ricadono interamente nel periodo di fruizione del congedo parentale vengono computati nell’ambito dei giorni di congedo.

Conclusioni – Contratto integrativo di istituto definisce i criteri di fruizione del Congedo Parentale

Per quanto riguarda la docente del quesito, ella vorrebbe usufruire dell’istituto del Congedo frazionato, prendendo alcuni giorni del medesimo durante il mese di giugno, quando non vi siano attività didattiche indifferibili, quali gli Esami.

Sul punto della fruizione frazionata del congedo parentale e sulla legittimità di un preavviso formulato dal dipendente in modo da precostituire una sorta di calendario programmato con riferimento a una o più settimane o addirittura mesi, a suo tempo si è pronunciato anche il Tavolo di coordinamento giuridico costituito presso l’ARAN e formato da esperti e da docenti universitari di diritto del lavoro. Nella riunione dell’8.4.2003 il suddetto organismo ebbe infatti modo di affermare che:

Il Tavolo giuridico, in materia, ritiene che l’ente non possa legittimamente rifiutare tale forma di preavviso. Alla base di tale indicazione, vi è la circostanza che sia l’art. 32 del D.Lgs.n.151/2001 sia l’art. 17del CCNL del 14.9.2000 per il comparto Regioni-Autonomie Locali si limitano solo in generale a prevedere la necessità del preavviso ai fini della fruizione del congedo parentale, senza dettare disposizioni specifiche per il caso di fruizione frazionata. Ciò comporta che, purché il preavviso sia stato comunque dato, l’ente non può legittimamente rifiutare la fruizione del congedo secondo “il programma” di assenza dal lavoro indicato dalla dipendente, in quanto si tradurrebbe in una limitazione del tutto ingiustificata del diritto spettante alla stessa”.

Pertanto, anche in presenza di esigenze di servizio, l’ente comunque non potrebbe negare o interrompere la fruizione da parte della dipendente del periodo di congedo parentale richiesto nel necessario rispetto del periodo di preavviso. Tuttavia, è anche vero che l’esercizio di tale diritto deve avvenire da parte della dipendente nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro, evitandosi comportamenti idonei ad incidere negativamente oltre misura sull’organizzazione ed il funzionamento degli uffici.

Riprendiamo, inoltre, quanto proferito dalla Cssazione:

“Il congedo parentale si interrompe allorché la lavoratrice rientra al lavoro e ricomincia a decorrere dal momento in cui la stessa riprende il periodo di astensione”

Quindi, in definitiva, la docente in accordo con il Dirigente scolastico, previa domanda di Congedo con i giusti termini di preavviso e/o nel rispetto di ulteriori eventuali criteri di fruizione stabiliti dalla contrattazione integrativa di istituto, può programmare il mese di giugno in base alle sue esigenze personali e quelle di garanzia del servizio scolastico da parte del dirigente e dell’istituto.

Ricordiamo che il congedo parentale può essere anche usufruito ad ore, e non per l’intera giornata:

Congedo parentale ad ore e giorni di preavviso per presentare la domanda

Per quanto riguarda le ferie, può richiederle nei mesi estivi di luglio e agosto, nella misura di giorni 32 + 4 giorni se in possesso del requisito 3 anni di servizio; 30 + 4 giorni se si ha meno di 3 anni di servizio. Da questo totale vanno scalati gli eventuali 6 giorni di ferie fruite durante l’anno scolastico ai sensi del comma 9, dell’art.13 del CCNL scuola oppure come permessi retribuiti ai sensi dell’art.15, comma 2, del medesimo contratto.

Ferie insegnanti: quanti giorni spettano, quando si possono interrompere, rimandare o monetizzare

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